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O 3 7S.é DIZIONARIO
DI ERUDIZIONE
STORICO-ECCLESIASTICA
DA S. PIETRO SINO AI NOSTRI GIORNI
SPECIAL :\I ENTE INTORNO
AI PRINCIPALI SANTI, BEATI, MARTIRI, PADRIj Al SOMMI PONTEFICI, CARDINAII E PIÙ CELEBRI SCRITTORI ECCLESIASTICI, AI VARII GRADI DELLA GERARCHI V DELLA CHIESA CATTOLICA, ALLE CITTA PATRIARCALI, ARCIVESCOVILI E VESCOVILI, AGLI SCISMI, ALLE ERESIE, AI CONCILII , ALLE FESTE Più SOLENNI, AI RITI, ALLE CEREMONIE SACRE, ALLE CAPPELLE PAPALI , CARDINALIZIE E PRELATIZIE, AGLI ORDINI RELIGIOSI, MILITARI, EQUESTRI ED OSPITALIERI, NO.V CHE ALLA CORTE E CURIA ROMANA ED ALLA FAMIGLIA PONTIFICIA, EC. EC. EC.
COMPILAZIONE
DEL CAVALIERE GAETANO MOROiNI ROMANO
PRIMO AIUTANTE DI CAMERA DI SUA SANTITÀ
GREGORIO XVI.
VOL. XVI
IN VENEZIA
DALLA TIPOGRAFIA EMILIANA M D C C C X L 1 1,
DIZIONARIO
DI ERUDIZIONE
STORICO-ECCLESIASTICA
C
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Conclavisti. Sono quelli,
che si racchiudono in conclave in servigio de' Cardinali ; onore che principalmente conviene ai due con- clavisti idonei, che ogni Cardinale sceglie fra i suoi famigliari, cioè uno sacerdote, l'altro laico anche coniugato. Il primo è un famiglia- re edettivo, o di onore, e per lo pili il segretario, ovvero l'uditore, il maestro di camera, il caudata- rio, il cappellano, il confessore, il gentiluomo, uno che sia stato da- pifero ec. Evvi qualche raro esem- pio, che tal segretario, o altro fa- migliare sia stato anche laico ed ammogliato; ed i Cardinali oltra- montani per lo pili sogliono avere per uno de'conclavisli il proprio \icario generale. Della stessa clas- se sono i terzi conclavisti , do- mandati da quelli, che ne hanno bisogno. L'altro conclavista secola- re è sempre il cameriere, non per- mettendosi a' Cardinali religiosi di
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condur seco per secondo , o terzo conclavista , uno del loro ordine. Non sono esclusi i parenti de' Car- dinali al conclavistato, anzi antica- mente l'uso era comune ; come non è impedimento importare in concla- ve per conclavista quelli, che sono già stati in altri conclavi, o col Cardi- nale che li nomina , o con altri. Altrettanto si dica degli altri con- clavisti, e addetti al conclave, cioè di tutti quelli, che in esso si rac- chiudono.
L'ordine, col quale il nuovo Pontefice nomina quelli, che sono stati nel conclave, in cui egli fu sublimato al pontificato, nel moto proprio, àeUe gratiae, et privilegia conclavislis postremi conclavis con- cessa, è il seguente, che pubblicasi in istampa:
II sagrista pontificio, che è sempre agostiniano, e vescovo in par- tibus.
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Il prelato segretario della sagra rongregnzione concistoriale, e del sagro Collegio, facente le veci di segretario di stato in sede va- cante.
Il prefetto de' maestri delle ceri- monie pontificie, col secondo ce- rimoniere, e coi quattro più an- tichi cei'imonieri.
I due conclavisti, ovvero tre , se tanti erano, del Cardinale dive- nuto Papa, seguiti dagli altri due, o tre conclavisti di ogni Cardi- nale, secondo l'ordine di dignità del rispettivo padrone.
II confessore per lo plìi religioso. 11 padre sotto-sagrista, che è sem- pre agostiniano.
Il cappellano addetto alla cappella comune del conclave.
I due aiutanti del segretario del sagro Collegio, ed il primo se- condo il solito è il sollecitatore, ossia sostituto dello stesso sa"ro
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Collegio, essendo l'altro un av- vocato della curia romana, ed uditore del detto prelato.
II religioso agostiniano addetto al- la sagrestia pontilicia, in servigio della sagrestia, e cappella comu- ne del conclave.
1 due medici, il chirurgo, e lo spe- ziale, con due aiutanti. 1! fdegnarae con un garzone; il muratore con un garzone: il chiavax'o con un garzone; lo sta- gnaro, ed il vetraro. Scopatori del conclave, cioè tanti servitori, quanti sono i Cardina- li chiusi in conclave. Scopatori comuni, o facchini del conclave in numero di sedici. Dall'articolo Conclai'e [VeAi), e di quanto andiamo a dire si rile- verà quando i suddetti conclavisti, e addetti al conclave , vi furono ammessi.
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Origine, qualità, numero, elezionf, doveri, e principali aneddoti dei conclavisti.
Stahilito nel i'2 74 da Gregorio X il conclave, e la sua clausura, fra le leggi da lui formate pel re- golamento di uso, prescrisse ai Car- dinali, che si contentassero ciascu- no di un solo servente, o chierico, o laico, quando non vi fosse pa- tente necessità di due, i quali si potrehbono accordare dal sagro Col- legio ai Cardinali, che li avessero domandati. Sembrando questa dis- posizione troppo rigorosa a Cle- mente VI, colla bolla Licei in Con- stiuitione, data a' 6 dicembre i352, ad ogni Cardinale permise due con- clavisti. In progresso di tempo fu accordato anco il terzo, per la qual cosa i Cardinali, che lo bramano, ne fmno istanza al sagro Collegio nella settima congregazione genera- le, che il medesimo tiene prima di entrare in conclave. Comandò inoltre lo stesso Gregorio X, che ninno potesse mandare ambasciate o scritture ad alcuno de' conclavi- sti. Dipoi Pio IV nel i562, nel confermare le leggi di Gregorio X, decretò che i Cardinali sani aves- sero due conclavisti, e gl'infermi e cagionevoli tre, i quali si dovesse- ro approvare da tutti i Cardinali ; come anche stabili che nel concla- ve vi sieno un sagrista, due mae- stri di cerimonie, un confessore, due medici, un chirurgo, un falegna- me, due barbieri, dieci facchini; e che i conclavisti usciti dal conclave non vi potessero ritornare.
Per conto dei medici, e dei chi- rurghi, questi già prima di Pio IV si ammettevano in conclave, su di che sono a vedersi gli articoli I\Ie- nici. e Chirurghi. E poi noto, che
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nel conclave del 1 55o, in cui ven- ne eletto Giulio III, entrarono sei medici, ed altrettanti chirurghi . per cui Pio IV ne avrà stabilito il numero, acciò non si rinnovasse tale esempio.
Il Burcardo scrive, che nel con- clave del 14475 "i cui venne elet- to Nicolò Vj " non potevano i *> Cardinali in conclave servirsi di " altri, eccetto del cappellano e del » crocifero. Né vi erano poi altri, « che due maestri di cerimonie, ai *» quali eia concesso, dopo la crea- " zione del nuovo Papa per sua " mercede, di avere tutti gli orna- " menti, e suppellettili della cella ". JVella relazione poi del conclave del conclavista Dionigi Atanagi pel con- clave per morte di Giulio 111, ed elezione di IMarcello li. Lettere dei Princìpi, ediz. veneta del i58i, si legge: jj che vi entrò per medi- " co l'archialro Frigimelica pado- « vano, che fu deliberato di aprire " certe finestre , ch'erano chiuse, >' acciò l'aere potesse entrare, ed » uscire, e mandar fuori tutti i » piatti, e le pignatte, che veni- " vano ogni dì dentro il conclave " colle vivande, acciocché non si >= generasse puzza, e simili cose ap- " partenenti alla sanità. Che dopo " la messa detta dal sagrestano, » alla presenza di tutti i Cardina- " li con le croccie, con un vesti- « mento di panno paonazzo, fatto » come un uiantello, con coda di " Venezia , fu fatla un poco di " congregazione, dove fu delibera- " to, che dopo desinare si facesse " di nuovo la cerca de' conclavisti , " acciò non ve ne l'estassero, se " non gli ordinari, cioè tre per " ogni Cardinale, i quali s'inten- " dono servitori, che nluieno sieno " stati in casa loro, che non sieno
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parenti, ne mercanti, benché que- sta ultima condizionò non fosse poi osservata. E cos\ alle ore ventuna tutti i conclavisti si rin- chiusero nella cappella Paolina, ed i Cardinali capi d'ordine, e il Cardinal camerlengo si posero a sedere sulla porta della cap- pella, e fecero uscire tutti uno per uno; e quelli che non era- no scritti nel rotolo de' concla- visti, furono mandati fuori del conclave, i quali arrivarono al numero di quindici .... I con- clavisti poi elessero otto difenso- ri per far osseivare i loro privi- legi, che sono molti, de' quali
gran parte se ne osserva
Saputosi dai conclavisti, che an- davasi a far Papa il Cardinal Cervini del titolo di s. Croce in Gerusalemme, ne propalarono la notizia, che prima dell' effettua- zione si seppe per tutta Koma. Per r unanime consenso della maggior parte de' Cardinali, fu posto il Cardinal Cervini nella cappella Sistina a sedere sulla sedia per l'adorazione, ma il Cardinal de Medici, benché fos- se de' confidenti si oppose, dicen- do che bisognava fare tale ele- zione giuridicamente ; e tanto fece, che tutti i conclavisti furo- no cacciati fuori della cappella, e i Cardinali si assisero ai luo- ghi loro. Io solo nel cacciar fuo- ra gli altri, andai dietro l'alta- re; e come fu chiusa la porta, me ne ritornai fuora, e andai dietro la sedia del Papa; e ben- ché io da tutti i Cardinali fossi veduto, pur non mi fu detta co- sa alcuna; e così postisi tutti a sedere , il Cardinal decano in piedi levato , cominciò a dire : Ego Joh. Petrus Card. rp. Host.
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" decanus eligo in summxim Pont.
« rev. d. meum Card. s. Crucis;
*» e così tutti gli altri dettero li
» voti loro; ed eravi un segreta-
« rio, che i voti di ognuno, co-
« me notaio, scriveva; il quale su-
« bito finito di dire, sonò V Ave
» Maria, la quale detta da tutti,
» quasi che ringraziassero Iddio
" di tal elezione ; il Papa che
» aveva preso il nome di Mar-
« cello II si levò, e fece un' ora-
>> zioncella latina, ringraziando il
« Collegio dell' elezione . . . Dopo
>y si levò il Cardinal decano, e dis-
« se, che per osservare gli ordini
« antichi, la mattina seguente si
« farebbe Io scrutinio con le po-
»' lizze aperte, acciocché sua San-
« tità potesse vedere il buon ani-
« mo di tutti verso lui, e questo
" senza pregiudizio della presente
" elezione; il che fu da tutti ad
» una voce confermato, e vollero,
>' che anche il Papa dicesse queste
" parole: acceptamus sine praeju-
» dicio praesenti electione. Dopo
" tutti i Cardinali andarono ad ab-
« bracciare il Papa, ed aperte le
« porte, io fui dei primi, che gli
« baciai i piedi , il che egli non
*' voleva dicendo, che il giorno se-
« guente sarebbe stalo meglio . E
» cos'i tutti uscimmo dalla cappel-
" la, ed accompagnammo il Papa
" alla sua stanza, la quale trovò
" tutta saccheggiata dai medesimi
*' conclavisti; perlocchè fu forzato
'■ andare in quella del Cardinal
« di Montepulciano. Mentre che si
" facevano questi rumori, furono
" rotte le porte del conclave, ed
" entrati molti, se non era il si-
" gnor Ascanio della Cornia, forse
>' tutto il conclave andava a sac-
*' co. Pure entrato lui, ad ogni co-
« sa fu preso ordine, e non entro
CON » più persona, se non alquanti pre^ ^' Iati ... e cosi tutta quella not- » te mai si dorm\ per lo strepito 5> e rumore che si fece da quelli, » che sgombravano le loro robe » dal conclave ".
Da questo interessante racconto principalmente rilevasi qual nume-r ro, e quali doti richiedevansi nei conclavisti, locchè era stato decre^ tato pochi anni prima da Pio IV. In quanto all'abuso del sac- cheggio della cella per opera dei conclavisti, tanto prima che dor pò IMarcello II, come di quello di Leone XI, Paolo V, Gregorio XV, Alessandro VH, ec, si tratta all'articolo Cella (Vedi) , ove pure si dice della benigna consuetudine dei Papi, di donare al cameriere conclavista tutto ciò, che è nella celr la da loro abitata. Qui poi no- teremo, che nel fj^S, nella seconda congregazione generale della sedo vacante, fu stabilito di fare quattro celle di più de'Cardinali viventi per iscartare le peggiori, e le anguste, e perciò anche anticipare l'estraziont» delle celle, di uno o due giorni. Per conto poi di quanto dice Io storico conclavista, dell'esclusione dei conclavisti parenti, nella vita di Urr bano VII, abbiamo che egli in gio- ventù fu al conclave pe»- l'elezione di Giulio III, avendolo portato per conclavista il suo parente Cardinal Veralli, giusta il costume; quando però fossero a ciò adatti.
Gregorio XV fece altri utilissir mi regolamenti sul conclave e sui conclavisti, i quali furono approvan- ti da Clemente XII colla l)olla J^ poslolalw!, de'4 ottobre rySa. Que- sto Pontefice ne emanò delle altre, e nel medesimo anno ai 24 dicem- bre con un chirografo stabilì, che oltre ai cento scudi soliti darsi o-
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gni mese ai due medici , al chi- rurgo del conclave, e ad altri mi- nistri, si diano ancora cento scudi al mese al segietario del sagro Col- legio, perchè dia il sostentamento ai due aiutanti, che gli permette por- tare seco, i quali sono per solito il sostituto del sagro Collegio, ed un avvocato della curia j-omana, suo uditore (per decreto de' capi d'or- dine, nel conclave del i8a3 al se- gretario furono in vece assegnali scudi duecento il mese). Ai sei mae- stri di cerimonie ordinari assegnò venticinque scudi il mese, e altret- tanti ai soprannumerari , ai quali permise di entrare nel conclave. Al confessore, e al sotto-sagrista sono assegnati scudi trenta per cadauno, e scudi sei mensili all'inserviente alla sagrestia, e cappella comune, Se il primo cerimoniere fosse ve- scovo, come il sagrista, avrà come questi un servente per la messa, e ad ognuno si daranno scudi dieci al mese. Ai trentacinque scopatori del conclave da lui stabiliti, seb- bene poi sono quanti si contano i Cardinali in conclave, concesse il letto, che ad essi passava il concia- re, ma proibì a questi di portar via qualunque cosa appartenente al conclave: prima della disposizione di Clemente XII, gli scopatori del conclave erano ventiquattro. Ordi-r nò, che i ministri del conclave a' vrebbono rinnovate le vesti al cam-? biamento della stagione, e dopo due mesi del conclave, che morendo in esso un Cardinale, i conclavisti, ed il servo ne dovessero uscire. Dispo- se, che nella terza congregazione, la quale si tiene dai Cardinali pri- ma di entrare in conclave, si eleg- ga per voti il confessore ; nella quarta i medici, e il chirurgo; nel- U quinta gli speciali, ed i barbieri;
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nella sesta, che i cerimonieri pre- sentino il breve apostolico per cssei e ammessi nel conclave; nella seltiina, che i Cardinali presenti avanzino la richiesta se abbisognano del ter- zo conclavista; nell'ottava, che si eleggano due Cardinali per appro- vare quelli, che dovianno entrare in conclave, i quali esibiranno no- me, cognome, e patria, e i concla- visti il nome di Cardinali, che li portano in conclave. Queste sono le principali leggi riguardanti i conclavisti, e gli altri che entrano ia conclave, alle quali noi aggiun- geremo le seguenti dichiarazioni pratiche, oltre a quanto analoga- mente diremo in progresso di que- sto stesso articolo.
Tutti quelli, che concorrono per entrare in conclave per confessoie, medico, chirurgo, speziale, barbie- re, scopatori comuni, o^sia facchini, ed altri, ne fanno individuali istan- ze a tutti i Cardinali, o ad alcu- ni, per essere presi in considera- zione nel giorno, che si dovranno scegliere, il perchè ogni Cardinale per propria regola ne porta nota in congregazione, ISell'ultima con- gregazione si stabiliscono gli artisti, che dovranno chiudersi in conclave, preferendosi per lo più quelli, i quali in tal forma hanno ridotte le abitazioni anteriormente abitate dai famigliari del Papa, nel brac^ ciò dalla parte della via, che con- duce alle quattro Fontane del pa-» lazzo Quirinale. La proposizione e scelta degli artisti si fa dal Cardinal camerlengo, e vien confei'mata dal sagro Collegio. Nella settima con^ gregazione si Ca dai Cardinali l'i' stanza, per avere il terzo qonclavi-s. sta, e si eleggono gli scopatori cO' muni del conclave. Siccome le pon- tiflciq costituzioni uQo permettoiig
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a tutti i Cardinali di portare un terzo servo, o abbiano bisogno o no del terzo conclavista, così ogni Cardinale anticamente licenziava dal suo servizio quello che bramava aver seco, e poi lo faceva nomina- re per iscopatore del conclave da altro Cardinale , nominando egli per reciprocanza il servo di questo per iscopatore del conclave, ove poi ognuno si faceva servire dal pro- prio. Ora però ogni Cardinale no- mina per iscopatore del conclave il servo di quel Cardinale, che no- mina il proprio ; nomine che si scrivono in un foglio di carta con questa formola, la quale da ognu- no si presenta in congregazione : No- mino bajuliun coiiclavis ]S. N. ro- manum annonim circiler triginta, Eininenlissììno Cardinali N. N. adii inservìenteni. N. Cardinalis N. I Cardinali sogliono portare in conclave il servitore di camera, ra- re volte il decano, il cuoco, o al- tro loro domestico, e tutti debbono essere approvali dai Cardinali a ciò deputati. La mesata di questi sco- patori del conclave, e degli sco- patori comuni è di scudi sei. Del loro vestiario, doveri, e giuramen- to si tratta all'articolo Conclave, massime al § VII.
Ai medesimi Cardinali deputati all'approvazione di quelli, che do- vranno entrare in conclave, si sot- tomettono le nomine, che ogni Car- dinale fa dei proprii conclavisti. Ec- cone la formola.
Nos N. N. tiiidi N. N. Sanctae Romanae Ecclesiae Preshyter Car- dinalis TV. N. Eligo, et nomino con- clavistas meos R. D. N. N. prcs- bytcruni N. N. dioecesis, ac civeni ronianwn aelatis N. N. annorwn pluriinis ah ìiinc annis; ti in prae.- terìlis comiiiis mcuiii dapiferum.
CO.N
Laicuin
N. N. romanum annoruni N. lY. plurimis ab hinc annis menni cu- bicidariuni. Datimi Roniae die etc.
N. Cardinalis N.
Loco +!«• signi.
Altra formola di nomina di con- clavisti.
Nos N. N. Diaconus N. N. etc.
Eligo et drpulo in conclavistas meos R. D. N.N. presbylerum N.N., (ini tribus ab hinc annis mihi in au- ditoris munere. inservit.
El N. N. romanum aelatis suae annorum circiler vignili septem, cu- bicularium menni, qui spalio triuni annorum meo scrvilio est addictus.
I conclavisti, sì ecclesiastico che secolare, secondo la bolla di Pio IV debbono essere famigliari do- mestici continui, e commensali dello stesso Cardinale che li nomina, al- meno per un anno innanzi : non potrebbono essere mercanti , mini- stri de' principi, padroni di giuris- dizione temporale, né fratelli, e ni- poti de' Cardinali. Di fatti abbiamo, che nel conclave del 17 58 per mor- te di Benedetto XIV, si tenne la congregazione generale in conclave, in cui si accordò dal sagro Colle- gio r ingresso nel medesimo al Car- dinalIMal vezzi. Se non che avendo egli mandato la nota de' conclavisti, cui voleva seco condurre in conclave, fra' quali vi era il canonico Bolo- gnini, siccome dal sagro Collegio si
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sapeva, clie quegli non era stato fa- migliare del Cardinale per un anno, o almeno per sei mesi , come pre- scrivono le pontificie bolle, quan- tunque il Cardinal Alessandro Al- bani perorasse a favore del ca- nonico suU' esempio de' Cardinali francesi, ed avesse anche favorevole il voto di quattro Cardinali, tutta- via per venticinque voti contrari fu risoluto di non ammetterlo, se])be- ne ciò producesse non lieve dispia- cere al Cardinal Malvezzi. Dipoi il Cardinale de B-odt entrò in concla- ve, portando per conclavista Filip- po Suttermann, che aveva preso per maestro di camera nel suo arrivo in Roma, e perciò mancante de' re- quisiti richiesti ; pure, e come Car- dinale forestiere , e per l' impegno che vi era pel Suttermann, non vi fu opposizione dei Cardinali depu- tati all'approvazione de' conclavisti, anzi non se ne fece parola in con- gregazione generale.
Dalla storia dello stesso conclave del 1758, si ha pure che nella terza congregazione, ove si elesse il con- fessore del conclave, ne furono pro- posti nove regolari, e tre secolari, e venne promosso il dubbio se poteva essere prete secolare, e fu risoluto affermativamente. Così nella quarta congregazione per la scelta de' me- dici, e chirurgo, pei primi concor- rendo sette individui , fra' quali il sacerdote Mattia Carelli, non aven- do autorizzazione pontificia per l'e- sercizio di tale arte, fu corso il bus- solo , e benché avesse tx'edici voti favorevoli, e altrettanti contrari, venne deciso di non ammettersi. Fra i cinque conconeuti chirurghi vi lii certo Guattani , per cui quando doveva correre il bussolo , il Car- dinal duca di Yorck fece sapere ai Cardinali colleghi, che il re d' In-
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ghilterra Giacomo III suo genitore avrebbe gradilo, che non fosse am- messo in conclave ; laonde, sebbene professoi-e molto celebre ed accre- ditato, non venne eletto. Talvolta pel gran numero di quelli, i quali bramavano entrare in conclave per qualche offizio, il sagro Collegio ha deputato due o tre Cardinali a fai'- ne la scelta, la quale poi da essi viene partecipata in congregazione ai colleghi.
I conclavisti , e addetti al con- clave debbono intervenire nella cap- pella comune a quegli esercizi di pietà, che per loro ivi si fanno, ed a quelli cui assistono i Cardinali. JNel volume IX, pag. 1^4 e seg. del Dizionario, si riportano le fun- zioni sagre , che si sono celebrate ne' conclavi , e si fa parola della parte, che ne hanno avuta i con- clavisti. I Cardinali impotenti a scri- vere il proprio voto nelle schedule, i motti e le altre formalità, che descrivonsi all'articolo Elezione dei Pontefici (Pedi), deputano a sup- plirvi il conclavista ecclesiastico de- gno della loro intera fiducia, per cui a tale elFctto alcuni Cardinali conducono in conclave per terzo con- clavista il proprio confessore. Dal- la Storia dei conclavi del Burcar- do, abbiamo, che in quello per l'e- lezione di Giulio II, i Caidinali di JNapoli, Rothomagense, e Casanuo- va, fecero scrivere le schedule dai loro conclavisti ; anzi lo stesso Bur- cardo, il quale vi si trovò presen- te, dice, che appena eletto Giulio II gli levò la croccia, il rocchetto, e la veste, cui prese per sé , non ostante la contraddizione del sagri- sta. La ci'occia , e gli abiti cardi- nalizi dell' eletto Pontefice , appar- tengono al cameriere conclavista ; mentre le due mute delle tre com-
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plele eli vestiario, che si preparano pel nuovo Papa, cioè le due clie jeslano dopo essersi vestilo di quelle più adatte alla persona , apparten- gono ai due primi cerimonieri, cui pure appartiene quanto dicemmo ai termine dell'articolo Conclave. Non si dee però tacere, che secondo l'ar- ticolo 9 del chirografo di Clemente XII, r avanzo delie legna in con- clave non dovrebbe appartenere ai due primi cerimonieri, né ad al- tri , giacché ivi fu esplicitamente prescritto che l'avanzo delle legna interamente si riservasse a benefi- cio del palazzo apostolico. Lo spi- rito poi, e lo scopo di siffatta leg- ge tendente a riparare le provigio- ui studiosamente abbondanti , che solevano farsi per particolare spe- culazione, fa pur anche dubilaie che gli altri avanzi, di cei-a, di olio, di carbone, ec. possano appartenere ai suddetti cerimonieri, locché pei'ò sana la consuetudine in loro favore. II nuovo Pontefice viene spogliato degli abiti cardinalizii, ed è vestito degli usuali Pontificii dal sagrista , dai due primi cerimonieri, e dai due suoi conclavisti, che a tal ef- fetto subito si chiamano, appena è compita r elezione. Ora il sagrista, oltre quanto si dirà, ha diversi in- certi,' come la cera, e i tappeti della cappella comune, ec.
I principali aneddoti poi dei con- clavisti sono i seguenti. Avvertire- mo prim.51 di tutto, che i conclavisti, e gli addetti al conclave , che ne escono per infermità , sono tenuti al giuramento fatto di conservare il segreto di quanto nel conclave hanno udito o veduto riguardo al- l'elezione; e i nuovi conclavisti, o addetti a! conclave , che in questo entrano, per supplire a quelli, che ne uscirono, debbono prestare egua-
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le giuramento. Quando alcuno dei nominati deve uscire per infermità, il primo maestro di cerimonie colla sua chiave apre la cancellata inter- na, che difende la porta del concla- ve, il Cardinal camerlengo apre col- la sua chiave la porta stessa, men- tre all'esterno il maresciallo del conclave apre la medesima porta con altra chiave. Allora, o quatido vi entra alcun Cardinale, si dà in- gresso nel conclave a quelli , che subentrano agi' infermi. Se un Car- dinale per malattia esce dal con- clave, nel ritornarvi può condur se- co i medesimi conclavisti.
Fia gli aneddoti adunque dei con- clavisti, ricorderemo che nel conclave del iSgo, in cui fu eletto Gregorio XIV, e che durò circa due mesi, il conclavista del Cardinal Girolamo Simoncelli di Orvieto, inventò le fa- mose profezie dei romani Pontefi- ci, che il medesimo e il volgo at- tribuì a s. Malachia, sperando con questo mezzo di fare esaltare al tri- regno il suo padrone, indicato nella profezia che toccava a quell'elezio- ne, colle parole : De antiquitate ur- bis, giacché Orvieto patria del Car- dinale, in latino dicesi Urhs J^etus. Il Simoncelli era stato creato Car- dinale dallo zio Giulio III, godette la dignità cardinalizia sessanta anni, ne visse ottantuno , ed intervenne ai conclavi per le elezioni di Mar- cello II, Paolo IV, Pio IV, s. Pio V, Gregorio XIII, Sisto V, Urba- no VII, Gregorio XIV, Innocenzo IX, Clemente VIII, e poco mancò che non intervenisse a quelle di Leo- ne XI, e Paolo V, il primo eletto nel dì primo di aprile, il secondo a' 16 maggio del medesimo anno i6o5, anno in cui morì il Simon- celli.
Kel conclave per l'elezione di Pio
e O N IV, fra i Cardinali, the V interven- nero, vi fu lo spagnuolo Bariolora- nieo della Cueva, o Queva, bene- merito della santa Sede, e munifi- co benefattore dell' ospedale di s. Giacomo degl'Incurabili, non che promotore di quello pegli alienati di niente. Concorse col suo suffra- gio all'elezione di quattro Pontefi- ci ( l' ultimo de' quali fu il detto Pio IV), e per lo stratagemma usa- to dal suo conclavista Ferrante Tor- res, poco mancò che egli non fosse eletto Pontefice, la qual dignità me- ritava anche senza artifizio. Ed ecco come accadde questo stratagemma. Essendosi il Torres posto in capo di far creare Papa il suo padrone, da uomo accorto e sagace girò un giorno intero per le celle de' Car- dinali, pregandoli uno ad uno fino al numero di trentadue ( dei qua- rantaquattro, ch'erano in conclave), perchè onorassero, giusta il costume dei primordii del conclave , il suo padrone col voto nello scrutinio del giorno seguente. Ciascuno di essi , credendo di essere solo, glielo pro- mise, massime gì' imperiali, e i fran- cesi, ed in fatto tutti scrissero il nome del Queva nella propria sche- dula; ma per caso il Cardinal Ca- po di Ferro dimandò nella mattina allo scrutinio, a quelli che gli era- no vicini a chi dessero il voto , e trovando che lo davano al Cardi- nal della Queva, pel quale egli pure era stato pregato, si venne in sospet- to che la cosa andasse più innanzi, e perciò se ne interrogarono alcuni altri, i quali risposero lo stesso. Al- lora il Cardinal Capo di Ferro ne avvertì i colleghi , e giunse a far lacerare molte schedule, ed a rin- novarle, quando diciassette voti era- no già stati dati, come si può ve- dere nel Cardinale Pallavicino nella
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Sfona del concìlio di Trento, lil». XIV, cap. X, p. i3i, e nei conti- nuatori del Burcardo nella Storia de' concla\'i, i quali però dicono , che il Cardinal Queva fosse consa- pevole dell'astuzia del Torres. Non riusciià discaro, che qui si aggiun- ga quanto di analogo avvenne nel conclave per morte di Pio IV , in cui il Cardinal Luigi Pisani, vene- to, scorrendo di soppiatto le celle , pregò ad uno ad uno i Cardinali, perchè onorassero col loro voto la vecchiezza dello zio Cardinal Fran- cesco, decano del sagro Collegio, e che per 1' ottava volta interveniva a' conclavi. E siccome il porporato era in grande estimazione, tutti dis- sero che avrebbono concorso in lui, ciò che per altro essendosi scopei to per la fretta del nipote , andò a vuoto il piano di farlo Papa.
Disgraziato fa pei conclavisti il conclave del 1623 per l'elezione di Urbano VIII, incominciato li 19 luglio, e terminato a' 6 agosto , si per la qualità dell'aria divenuta nel conclave valicano infetta a cagione del tempo estivo, e sì per 1' angu- stia in cui allora erano e le celle, e lo stesso conclave poco ventilato, e pieno di sagri elettori arrivati al numero di cinquantacinque, e di numerosi conclavisti, ed addetti al conclave. Dopo dodici giorni si ammalarono dodici Cardinali di febbre, e i Cardinali Peretli, e Ghe- rardo si trovarono costretti ad uscir- ne. Insomma per l' influenza delle malattie pochi Cardinali ne anda- rono esenti ; molti stettei'o per mo- rire, come morirono quasi tutti i conclavisti ; e lo stesso Urbano Vili cadde subito malato uscito che fu dal conclave, per cui credendosi an- zi avvelenato per un mazzo di fioii, fu d'uopo differire a' 29 settembre-
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la sua coronazione , clie fu fatta quando eia ancora convalescente, come racconta il contemporaneo , e diligente diarista Giacinto Gigli. I Cardinali, che morirono in con- clave, o poco dopo di esserne usciti, oltre il decano Saoli, furono Pigna- telli, Sei'ra, Gozzadiiii, e Gherardi.
Nel conclave dell'aiuio santo 1 700, tenuto per morte di Innocenzo XII, i sagri elettori cospirarono ad esal- tare il Cardinal Albani; ma fu tan- ta e SI grande l'angustia eh' egli ne ebbe, che per tre giorni ricusò il pontificato con molta costanza, e fu principalmente merito di un con- clavista il vincerne la virtuosa ri- pugnanza. Fu questi l'abbate de Ten- cin , allora conclavista del Cardi- nal Camus, e poi anch' egli Cardi- nale, che coniando sull'amorevolez- za sempre dimostratagli dal Cardi- nal Albani, prese la risoluzione di andare nella sua cella col libro Pa- storale di s. Gregorio I , per con- vincerlo con quel passo, nel quale quel gran Pontefice insegna , che quando per umiltà si ricusa il mag- giore onore, si cessa di essere umi- le , quando non si ubbidisce alla voce di I)io, a noi palese per 1' u- niformità dei suffragi. Ma il Car- dinal fermo nella bassa stima, che aveva di sé stesso, prontamente ris- pose: sarebbe buono che io a\'essi le qualità, che a ciò si richiedono. Tuttavolta alle persuasive del con- clavista, e dei teologi, l'Albani si ar- rese, ed assunse il nome di Clemente XI. 11 Tencin per morte di questo Papa entrò in conclave per concla- vista del Cardinal de Bissy, e poi vi tornò per quella di Clemente XII come elettore.
Molti sono i conclavisti divenuti Car- dinali, e per nominarne alcuni;, Mar- cello Passeri fu uditore conclavista
CON del Cardinal Corsini, che divenuto Papa Clemente XII, lo creò Cardi- nale ; Clemente Argenvilliers fu con- clavista del Cardinal Lambertini, che esaltato alla cattedra apostoli- ca col nome di Benedetto XIV lo fece Cardinale; e Pio VI era sta- to segretario e conclavista col Car- dinal E.ufFo, nel conclave per l'e- lezione di Benedetto XIV, del qua- le divenne amanuense, ed aiutan- te di studio. Anche oggidì molti Cardinali viventi sono stati concla- visti. Di frequente qualche concla- vista viene beneficato, ed anche an- noverato tra i suoi famigliari dal Pontefice novello , il quale suole molto più esaltare, e benefica- re i suoi fortunati conclavisti, sia col dichiarare il conclavista ec- clesiastico cameriere segreto parte- cipante, cappellano segreto, ovvero col conferirgli alcuna carica, e prov- vista ecclesiastica; ed il conclavista cameriere col nominarlo suo primo aiutante di camera, e con sovrana munitlcenza onorarlo e provveder- lo, come a mia somma ventura eb- bi a provare io stesso.
Presti dei conclavisti, ed altri ad- detti al Conclave, beneficenze, e privilegi loro concessi.
L'animo sempre grande de'som- mi Pontefici pei primi ognora si esperimentò dai conclavisti princi- palmente ecclesiastici, per quella ge- nerosa liberalità che si diffonde co- me la luce, con grazie, e favori, sia col premiarli col donativo di diecimila scudi d'oro, sia col bene- ficarli con vitalizie pensioni, sia col conceder loro distinti privilegi, sia col promoverne alcuni in ser- vizio della santa Sede. Bene a ra- gione esercitarono i Papi in singo-
CON
lar modo la loro paterna efriisione con un orili ne s"i rispettabile, clic la meritò, come intimi famigliari dei Cardinali della santa Romana Chie- sa, e da essi prescelti ad entrare in queliaugiisto luogo ove si adu- nano, con grave ed imponente mo- do, per daie un degno successore a s. Pietro, il provvido sovrano ai felici dominii pontificii. Perciò i con- clavisti dopo i Cardinali sono i pri- mi tra i cattolici ad essere ammes- si a veneiare il nuovo Pontefice dato da Dio, baciargli riverenti i piedi, e riceverne l' apostolica be- nedizione.
i conclavisti ecclesiastici nella processione dell'ingresso in concla- ve è più conveniente che vestano colla sottana e ferraiuolone nero, ed il conclavista cameriere col consueto abito corto nero di città, e ferraiuo- lone di seta nera. Giunti in con- clave, e dopo le visite di formali- tà, che riceve il proprio padrone, i conclavisti ecclesiastici assumono la zimarra di panno , o di brunel- la nera, secondo le stagioni, oltre la berretta clericale. I cameiieri con- cfavisti vestono col detto abito, nje- uo il ferraiuolcne. II sagrisla, il sut- tosagrista, ed il loro laico religio- so continuano a ritenere l'abito del proprio Ordine agostiniano. 11 se- gretario del sagro Collegio, e i due suoi aiutanti, usano zimarra e ber- retta clericale : il primo assu- me r abito prelatizio nero quando qualche ambasciatore si reca lor- malmente al conclave per presen- tarne le credenziali, cui tocca a leggere al detto prelato. Zimarra e berretta clericale pure usano i maestri di cerimonie, e il cappel- lano della cappella comune. 1 due medici, il chiiurgo e lo speziale adoperano zimarre , e benelta
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dottorale. Gli scopatori del con- clave, servi de'Cardinali, hanno ve- sti uniformi, che dà loro il concla- ve, e delle quali parlammo a quel- l'articolo: e gli scopatori comuni del conclave vestono di uniforme casacca, calzoni, cappello etc. Gli al- tri non hanno particolare vestiario. Tutti quelli, che hanno l'uso della zimai'ra ed i camerieri con- clavisti, non che il sagrista, ed il p. sotto-sagrista, benché, come si disse, vestano l'abito religioso, ricevono dal conclave il seguente compenso, detto per le zimarre da inverno, e da estate. Queste si danno, ossia il compenso, appena entrati in con- clave, e poi si rinnova ogni due me- si. Consiste la prima volta tale compenso in ventotto scudi, e ba- iocchi cinquanta per cadauno, giu- sta la riforma di Alessandro Vili eletto nel 1690, perchè prima di quel tempo davasi maggior somma. La seconda volta consiste in tren ta scudi per cella; su di che è a vedersi il chirografo Avendo noi, n. i3 da Clemente XII emanato nel 1782, ove il Pontefi^ce, a prevenire le istanze de'couclavisti nel cambia- mento delle stagioni per rinnova- zione delle zimarre , assegna la somma di scudi trenta per cella ad ogni due mesi. Siccome ad ogni cella di Cardinale sono assegnate le prime volte per le zimarre dei due, o dei tre conclavisti .scudi cinquanta- sette, i quali dividonsi a parti e- guali tra il conclavista ecclesiastico, e il conclavista cameriere, così o- gni Cardinale fa l'ordine pel paga- mento al camerlengo provvisorio del popolo romano, il quale ritira le somme dal pontifìcio erario, sen- za che a lui si debba dai conclavisti emolumento veruno. Ecco la for- mola dell'ordine:
iG C0.\
i> Signor N. N. camerlengo pl'ov- '»
" visorio del popolo romano, dagli •'
« piiioliiineiiti soliti darsi ai con- :>
» ola visti per le ziman'e, secon- «
" do la costituzione, e chirografo »
» della sa. me. di Clemente XII, >»
i> le piacerà pagare la rispettiva »
» tangente alli signori d. NN., e »
» NiV. nostri conclavisti , che con »
»> ricevuta ec. »
»
» Loco +^ Signi. >i -*'
^>
i> N, Cardinale N. » '
>i
Sotto a questo ordine i con- »
clavisti si sottoscrivono, aggiuugen- »
do, e per noi al signor JNN. per "
altrettanti. »
Passando a parlare del donativo "
dei diecimila scudi d'oro, dei pri- »
■X'ilegi, e delle provviste ecclesiasti- »
che pei conclavisti, incomincieremo »
dalla domanda, ch'essi ne fanno nei »
piimordi del conclave al sagro "
C(>llegio , perchè s' interponga col »
futuro Pontefice per la consueta »
concessione. Le notizie in argomento »
più antiche per noi si desunsero »
dalla Storia de Conclavi de Ponte- »
Jìci Romani. Ed incominciando da »
quelle, e da altre anologhc del »
conclave del i5r3 per l'elezione di =>
Leone X, ecco quanto si legge a «
pagine 1 34 e seguenti >».... I >^
" Cardinali vestiti colle croccie en- »
'•' Irarono tutti nella sala ultima, »
» e trattarono sopra i capitoli del «
*' conclave. Trattunto i conclavistij »
'•' in un' altra sala, fecero congre- »
» gazione, per domandare le esen- »
■= zioni e prerogative, che sono so- «
" lite concedersi ai conclavisti, ed »
-> indi a poco si congregarono nella »
>' medesima sala ventidue Cardi- »
» naii sopra la conclusione dei ca- «
" piloli del conclave: però nou fé- >y
CON
cero cosa alcuna, e si ritirarono alle loro camere .... In questo tempo entrò in conclave un chi- rurgo chiamato Giacomo di Brie- ra , ad istanza del Cardinal de Medici, che poi divenne Papa, acciò gli tagliasse una postema: e dopo entrato non vollero che ne uscisse, con tutto che ne aves- se fatta grande istanza II
lunedi 7, ad ore 2 1 in circa, furono chiamati dal maestro di cei'imonie tutti i conclavisti a scrivere i loro capitoli del con- clave , i quali furono dettati da Tommaso Fedra segretario del collegio , e da molti di es- si conclavisti furono scritti. Il martedì 8 detto, all'ora solita, vennero tutti i Cardinali alla mes- sa , finita la quale entrarono in congregazione, ed avendo i con- clavisti formato i loro capitoli, deputarono quattro di essi, che andassero a farli firmare, e sot- toscrivere dalli signori Cardinali, che erano in congregazione. Fu- rono deputati a quest'effetto mon- signor Gabrielli sagrista, Tom- maso Fedra, Bartolommeo Salice- to segretario del sagro Collegio, e Pietro E.apelli ; i quali giunti con Francesco Armellini, Rainiero Gentile , e Pietro Pvusignardo, entrarono dalli signori Cardina- \\, a' quali domandarono, che si degnassero di sottoscrivere i ca- pitoli, e le grazie de'couclavisti, ed avendo esibiti ad essi signori Cardinali, i capitoli, e le gra- zie, che essi conclavisti aveva- no posto in buona forma, fu- rono loro da quelli restituiti ; e detto ch'essi avevano fatto fare detti capitoli, e grazie in modo, che sarebbono stali soddisfatti, e cosi li capitoli dai Cardinali fat-
CO]V
" ti furono dai medesimi sottoscrit- " ti, ed amorevolmente, senza con- -•' traddizione alcuna, e con soddis- " fazione ancora di essi concia vi- " sti, che già speravano quello, " che in detti capitoli, e grazie si " conteneva, e questo detti Cardinali " fecero segretamente senza pubbli- " care allora quello, che in detti ca- " pitoli e grazie si conteneva. E usciti >' i conclavisti stracciarono li capito- » li, ch'essi avevano fatti ". Per questi ultimi debbonsi forse inten- dere i capitoli particolari, che i Cardinali facevano ne'conclavi, dei quali si parlò a quell'articolo, giac- ché in appresso si legge, che i Cardinali rifecero i capitoli, e dopo molte dispute li sottoscrissero avan- ti molti testimoni, essendo stati chiamati tutti i notari, ch'erano in conclave pei rogiti. Ritornando ai conclavisti, a pag. iSy si legge
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" vacante la sede apostolica, li re- » troscritti conclavisti presenti pro- j> mettono, ed in ampia forma ca- »> merale si obbligano, e ciascuno >' di essi in solidnni si obbliga » pagare agli altri conclavisti du- » cati mille cinquecento d'oro di » camera, per la camera del suo •' illustrissimo Cardinale, che sarà » assunto al pontificato, la quale 5' camera per detto prezzo di mille >■> cinquecento ducati adesso per al- -•» lora comprano;, e vogliono, che » sia comprala da essi conclavisti , » li quali di laudabile consuetu- » dine asseriscono doversi ad essi, •j rinunciando de aliis j'urìbus et » legibus^ in favore della cosa veii- >' duta ". Da questo importante passo, sembra certo, che per l'a- buso di saccheggiare dai conclavi- sti la cella dell'eletto Papa, sicco- me appartenente al conclavista del come segue : » furono li detti con- Cardinale esaltato, acciocché gli al- " clavisti dai maestri di cerimonie tri conclavisti non la toccassero, con- " rinchiusi nella cappella grande veniva prima compensarli con tal j» di Sisto IV, essendo i Cardina- somma, dalla quale rilevasi che molto « li nello scrutinio in quella di Ni- maggiore sarà stato il valore delle -■' colò V, dove fecero congregazione suppellettili, le quali portavansi dai » e conclusero, e si obbligarono Cardinali nelle celle del conclave, » che quel conclavista, il padrone come argenterie, ed altre cose di » del quale in questo presente con- valore. Tuttavolta , dopo questo " clave riuscisse Papa, fosse obbli- conclave molti sono gli esempi del- " gato a pagare agli altri concia- le celle depredate dai conclavisti, » visti per la camera di detto suo finche i Pontefici colle censure ec- -•> padrone, assunto al pontificato, clesiastiche proibirono replicatamen- " ducati mille, e cinquecento d'oro te tale abuso. Ad onta di ciò i con- » di camera, da distribuirsi prò- clavisti del Cardinale eletto Papa " porzionatamente tra tutti gli altri: oggidì chiudono bene la cella, ora » del che fu rogato 1' atto dal che hanno muri, e solide porte, » notare della camei'a apostolica ". ed appena aperto il conclave vi La promessa poi de'conclavisti pel pongono alla custodia gli svizze- pagamento di tal somma, era del ri, locchè si pratica da un distac- seguente tenore: » Nell'anno del camento di soldati al palazzo del " Signore i5i3, addi 3o mar- Cardinale divenuto Pontefice, af- » zo in Roma nella cappella del- fine di evitare, che il popolo lo " la felice memoria di Sisto IV, saccheggi, come più volte è ac- voi.. XVI. 2
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caduto, non ostante !e pene fulmi- nate dai Papi.
Terrajneremo quanto riguarda il conclave di Leone X , con questo altro iinpoitante tratto, lehitivo ai privilegi, » Nota delie riservazioni, « grazie, e facoltà concesse ai con- « clavisti nel presente conclave.
" A ciascun Cardinale si conce- f> de la riserva di ducati mille e '> cinquecento, secondo la lassa del- » la decima per ciascuno suo in ■ 3 dioc, e leggendosi nelle lette- " re con derogazione, con decreto, *' die li Cardinali non possano dis- • porre di detti benefìci in virtù -: di dette riservazioni , se non in » favore di delti conclavisti, colla ^> clausula efficace sulla validità di " detto decreto, e con decreto an- « Cora, che le dette riservazioni » non possano rivocarsi, e che non '• spirino per morte tlel Cardinale, >' ma dopo morto detto Cardinale, -•' in suo luogo si sunoghi un al- >' irò Cardinale vivente da eleggersi " da essi conclavisti, il quale Car- » dinaie surrogalo sia tenuto dis- j' pori'e di dette riservazioni con- » forme la volontà de' detti con- 'j clavisti. Qualsivoglia conclavista !> se era nobile conte palatino, e » famigliare descritto dai Papi con •' aspettazione a tre collazioni , ed !' altrettanti benefici, ed un bene- :■) ficio di qualsivoglia tassa con de- " rogazione della regola idiomete, !> extra ralionem ordinan'ani colla- n tìonis altcniali\'e^ statuti de ohti- •' nendo, citin dcsci'iptioim in fa- -•• miliari descrij>to, e poi il primo ■■> descritto immediate con clausola ■> di essere anteposto a qualsivoglia, --> the avanti fossero descritti, e che •' pos^a ciascun conclavista testare » (ielli benefìci ecclesiastici sino alla >: humuiu di ducati mille, che pos-
( O X j' .sa ottenei-ne quattro incompati- ») bili, ed una parrocchiale in vita, .•' e remissione delie annate, e qual- »' sivoglia benefìcio, e provisioui >y ottenute dai predecessori Ponte- " fìci, ancorché le lettere non l'os- -•• sero con l'assoluzione di qualsi- " voglia irregolarità, e riabililazio- •> ne, e spedite, ed ottenute e da -■ ottenersi, con remissione de' frutti •' malamente percetti, e che qual- '• si voglia conclavista possa surro- ■" gare altri in suo luogo in dette » prerogative , e che la supplica '5 data per un Cardinale, e legi- » strata pel segretario di detto » Cardinale con ascoltazione di un » prelato , sia autentica , e (àccia » piena fede ; e così ancora che le » lettere di sopra per un Cardi - j> naie sotto il suo gran sigillo spe- »j dite, abbiano quella fede come 'j spedite sotto il piombo; e che >i così sia giudicato con deputazio- " ne di tre Cardinali sopra la con- « servazione di tulli li capitoli, ed » altre cose predette ".
Aggiiuigeremo eguali nozioni , cioè quanto si legge nella stessa Storia de^ concLu'i , in quello del i5r)0, per l'elezione di Urbano VII, a i^ag. 3o7 e seg. : » Circa le » ore 2 2 di giovedì 2 3 settembre, 55 essendo adunati i Cardinali nella 55 sala regia a ricevei'e il Cardina- 53 le di Pavia, che doveva entrare 5! in conclave quella sera, parendo 55 alli deputati de' conclavisti que- « sia essere opportuna occasione 55 per far sottoscrivere i loro pri- 53 vilegi, i quali la sera precedente 53 per detto del Cardinal decano 55 erano stati veduti, ed approvati •1 dal Cardinal Aldobrandini (che 5' .sedici mesi dopo fu creato Papa 55 col nome di Clemente Vili ), fé- 55 cero istanza unitamente di ciò
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ad esso decano , che sedeva ivi con altri Caidiuaii vecohi, fra i quali facendo qualche ripugnan- za il Santi Quattro ( che tredici mesi dopo fu il Pontefice Inno- cenzo IX ), e Deza, parve ch'es- so decano se ne volesse tornare addietro. Onde essi deputali si persero d'animo, avendo il ne- gozio per disperato, e molti di loro se ne partirono in collera, il che vedendosi da molti con- clavisti, mossi alla volta loro , dissero che non bisognava cede- re al primo incontro , e che si doveva ricorrere ai signori Car- dinali protettori, i quali s'eleg- gono ne' conclavi dai conclavisti per simili bisogni ; ma accortosi che le loro persuasioni poco o nulla giovavano, per ritirarli dal- la loro disperazione, da loro stessi in compagnia del signor Silvio Antoniano (allora segietario dei sagro Collegio^ carica che egregia- mente da quel grand' uomo si disimpegnò per ventiquattro anni, divenendo poscia amplissimo, e ce- lebre Cardinale) andarono alla vol- ta de' Cardinali Sforza, ed Asca- nio Colonna protettori , suppli- candoli ad impetrare dal deca- no, che cominciasse a sottoscri- vere, perchè lo seguirel^bono poi gli altri Cai'dinali, senza contrad- dizione, ed essi benignamente to- gliendo questa impresa, si mos- sero verso il decano, e l'indus- sero a contentarsi. Onde uno dei conclavisti, che aveva mosso que- sto partito, entrato nella cella dei suo Cardinale, tolse penna, e ca- lamaro, ed insieme coi deputati, che vedendo il bvion successo , già erano ritornati, fecero sotto- scrivere i privilegi dal decano, e ptii dagli alili. Il che Unito ,
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entrò in esondava il Cardinal di Pavia, che dalla sua chiesa era giunto in Roma a grandi gior- nale.
" Il tenore de' privilegi era que- sto : Nos Episcopi, Presbyteri, et Diaconi infrascripti S. R. E. Car- dinales conclavistis nostris, qui intra septa dicti conclavis nobis famulantur promittimus, quemli- bet nostrum conccssorum, et in- dullorum omnes, et quascumque gratias, concessiones, et indulta, tam spiritualia, quam temporalia alias per fel. record. Sixti Pa- pae V , eisdem conclavistis in conclave, in quo ipse ad aposto- latus apicem assumptus fuit, exi- stentibus concessas , et indultas. Insuper, et facullates eisdem con- clavistis concessas transferendi pen- siunes, vel fructuum reservatio- nes nsque ad summani scutoruni centum, extendantur, et amplien- tur ad scuta ducenta similia. » Ac insuper, quia de praesenti major conclavistarum numerus existit, promittimus, et quilibet nostrum promittit, loco deceui niilliuui scutorum auri in auro, quae idem Sixtus conclavistis praefatis donavit, donare, et lar- giri ducatos aureos de camera novos duodecim millia. " Item quo dicti conclavistae noti teneantur ad observationem con- stitutionis novissimae per fel. re- cord. Sixti V dictae super ha- bitu, et tonsura per clericos de- ferendis, hoc quoad obtineutes pensiouem tantum. Clemente Vili , Ahlohrandini , elevato al pontificato a' 3o gennaio i5g2, ai 9 del seguente novem- bre, emanò la costituzione Aeqiii- tnti conscntaneiiin, che riportasi nel Bull. Roin. tom. V, pag. 4t>7i *^"l-
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la quale concesse ai conilavisti del suo conclave i seguenti indulti , e privilegi.
Egli li dichiarò: i ." Veri fami- gliari continui commensali del Papa.
2." Conti del sagro palazzo late- ranense, e nobili di qualunque cit- tà dello stato ecclesiastico, che vor- ranno scegliei'e, aiìlnchè non sia dif- ferenza fra essi, ed i vari originari antichissimi.
3.° Che possano godere di tutti i privilegi de' notai'i della santa Se- de partecipanti, benché non abbia- no l'abito, e rocchetto di questi.
4-° Li esentò da pagare decime, pedaggi, sussidii, gabelle, e qualun- que altro peso sì ordinario , che straordinario.
5° Rimette loro i frutti eccle- siastici, che dovrebbero avere resti- tuito per r onimissione delle ore ca- noniche, e li dispensa neh' inabilità contratta nei celebrare le messe, o i divini uffizii colle censure, purché non sia in disprezzo della Chiesa.
6." Li rende abili a qualunque dignità, ed onore, benché ^ieno nati illegittimi di qualsiasi commercio illecito, fuorché con chierici.
7.° Li dispensa nel portare abi- to clericale, e tonsura, benché go- dano beneficio semphce, il quale però non sia sopra a cento ducati d' oro di camera.
8.° Che tutte le grazie, provvi- ste, commende, e qualunque altra bolla, e breve, sieno per essi spe- dite gratis.
9." Li rende abiU a qualunque pensione, sopra qualsivoglia benefi- cio ecclesiastico, con cura, e senza cura di anime, di qualunque Or- dine, anche del gerosolimitano.
io.° Che le lettere apostoliche in loro favore, sieno sempre valide.
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benché non ammesse , o registrate dentro il dovuto tempo.
I i." Questi privilegi non possono essere sospesi , o rivocati di sorte alcuna.
Leone XI, che il primo aprile 160 5 successe a Clemente Vili , distribuì a' Cardinali poveri , eh' e- rano intervenuti nel suo conclave, generose somme; ed ai conclavisti donò dieci mila scudi d'oro di stam- pa corrispondenti prima a sedici mila, e cinquecento scudi , ed ora a soli quindici mila scudi di argen- to di moneta romana , secondo il consueto, e tutti i benefìzi, che non sorpassavano le rendite di duecento scudi, vacati dopo la morte di Cle- mente Vili, la quale era accaduta a' 3 marzo del medesimo anno ; quindi dopo ventisei giorni di pon- tificato Leone XI morì. Non si de- ve tacere , che il MafFei, Annali di Gregorio XII I^ tom. II, pag. 4^^'> racconta, che essendo stato ai 1 3 maggio 1072 eletto Papa Gregorio XllI, cioè nel giorno seguente a quello dell'ingresso de' Cardinali in conclave, negò a' conclavisti il soli- to donativo dei diecimila scudi d'o- ro, dicendo che per un solo giorno di conclave non poteano essi aver sofferto alcun incomodo ; però fece distribuire doppia somma ai pove- ri, miserabili, e vergognosi.
Paolo V, eletto Papa ai 16 mag- gio i6o5, nell'ottavo giorno di con- clave, colla bolla Ronianiim decel, data die 3i julii i6o5, Bull. Maga. t. Ili, p. igg, ai conclavisti accor- dò i privilegi di Clemente Vili, coir aggiunta, che i diecimila scudi d' oro, i quali ad essi dovevansi dal nuovo Pontefice, fossero fra lo- ro distribuiti egualmente tra i con- clavisti ecclesiastici, e tra i concla- visti laici . ossiano i camerieri ; e
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che la dispensa pontificia per gl'il- legiHinii, fosse ancora per gli oidi- ui sagli, e pei benefizi. Egli inol- tre conferì agli stessi conclavisti tutti i benefizi, ch'eraiio vacati nel- la sede vacante, i quali non ecce- devano il valore di duecento du- cati d'oro. Di poi i medesiiTii pri- vilegi di Paolo V furono concessi ai conclavisti dall'immediato suc- cessore Gregorio XV, coli' autorità della bolla Uomanus Poiitifex, pres- so il Bull. Maga, loco citato pag. 4i8, emanata ai i5 marzo 1621, benché eletto nel secondo giorno di conclave, e per lui il primo, giacché entrò nel medesimo giorno nel quale fu esaltato. Gli successe nel 1623 Urbano Vili, che colla bolla Circuni.specta, data a' 6 agosto , giorno di sua elezione, Bull, fllagn. t. IV, p. 1, accordò ai conclavisti i medesimi privilegi di Clemente Vili, Paolo V, e Gregorio XV: donò loro diecimila scudi d'oro di tanti vacabili, appena vacassero; li esentò come i Cardinali da tutte le gabelle ordinarie , e straordina- rie , ed i loro beni dallo spoglio della camera apostolica ; ratificò le nulle collazioni, e provviste de' loro benefìzi, nel foro soltanto della co- scienza, e li assolvette, giusta il co- stume dei Pontefici appena eletti , dalle censure incorse forse per la violazione delle leggi del conclave, del segreto ec. Alla bolla di Urba- no Vili si uniformarono tutti i suc- cessori di lui sino a Clemente XII. Narra Fulvio Servanzlo, maestro delle cerimonie, nel conclave per l'elezione di Clemente IX, che M die 23 julii anno 1667, exegi a » Dom. de Neilis depositario ca- » merae Apostolicae scuta 92 mo* » netae, portionem scilicet ad me -•* spectantem uti conclavistam a
C O jN ■}. i
>• largitioiie loooo aureorura eis- >• dem làcta a S. D. N. prò ejus - assumpliune ad Ponlifitatum ; et • iiltia ; uti clcricus, habui duo •• numismata argentea prò posses- •• sione accepla a S. S. basilicae -•» Later. vel ft-stivale ss. Petri , et " Pauli ". Abbiamo poi dal JNo- vaes, t. XI, p. 6, 9, che Innocen- zo XI, creato nel 1676, dopo un conclave, durato quarantanove gior- ni, cui intervennero sessantasetle Cardinali, fece distribuire ai con- clavisti i soliti diecimila scudi d'o- ro, dandone inoltre cinquemila ai poveri , ed altrettanti ai cattolici polacchi per la vittoria riportata sugli ottomani.
Clemente Xll, confermando e rinnovando a' conclavisti i privi- legi de' suoi predecessori , secon- do la bolla di Urbano Vili, nella sua, che emanò ai 16 luglio 1730, ed incomincia, Nos voleiites etc. , presso il Bull. Rom. tom. XIV, pag. 12, aggiunse la facoltà ai conclavisti di testare, benché fossero professi di qualunque Ordine, ec- cettuato il gerosolimitano, il che pur fecero i successori di lui, come Benedetto XIV e gli altri. Nel ce- lebre conclave del 1758 per la morte di Benedetto XIV, nel se- condo giorno, essendosi uniti nella sala regia i conclavisti, a viva vo- ce dichiararono loro procuratore, secondo la consuetudine, monsignor Baldani, conclavista ed uditore del Cardinal Alessandro Albani come Cardinale del collegio vecchio, e d. Carlo Dionigi esperto conclavista, ed uditore del Cardinal Orsini, mi- nistro del re di Napoli, come quel- lo del collegio nuovo, per chiedere il solito donativo di diecimila scu- di d' oro, le provviste ecclesiastiche, e i privilegi, per la spedizione dei
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quali aml)ediie deputarono il cano- nico Alessandro della Torre. Il memoriale a tal uopo combinato, e diretto al sagro Collegio , era concepito nel seguente modo. Sup- plicavano i conclavisti i signori Car- dinali d' interporsi al futuro Pon- tefice efficacemente, con promessa della sottoscrizione di ognuno, on- de comprendervi quello che lo sa- rà, di gratificarli col solito donati- vo di diecimila scudi doro, coi so- liti privilegi secondo le concessioni fatte a' conclavisti dai sommi Pon- tefici, e particolarmente da Clemen- te IX, da Clemente X, da Inno- cenzo XI, da Alessandro Vili, da Innocenzo Xll, da Clemente XI, da Innocenzo XIII, da Benedetto XIII , da Clemente XII, e dal de- fonto Benedetto XIV. Cos'i ancora di accordar loro quella rata dei benefizi vacati nella .sede vacante secondo il solito, ed in contempla- zione dell'assidua, e laboriosa assi- .stenza, che i medesimi conclavisti prestano a' Cardinali in conclave. A questo memoriale sogliono i Car- dinali sottoscriversi con queste pa- role: Sic promitlo, i'ovco, et j'u- ro N. Cardinalis N. Tuttavolta il Cardinal Argenvilliers, .scrupo- leggiando su tal forma, si rese sin- golare per non volerla usare, pro- testandosi che in favore dei con- clavisti avrebbe però fatto più de- gli altri col nuovo Papa. Anche nel precedente conclave il solo Car- dinal Lanfredini non sottoscrisse quel memoriale, cos'i concepito, seb- bene s. Pio V, che fu poi eletto nel i566, il Cardinal s. Carlo Bor romeo, e Benedetto XIV non vi incontrassero alcuna difficolta. In altri conclavi poi alcuni Cardinali fecero .sottoscrizioni condizionale . Divenne Papa Clemente XIII. il
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quale benignamente lutto conces.se ai conclavisti: Gratiae et privilegia conclai'istis postremi coiiclavis con- cessa, Romae lySS.
Il Pontefice Pio VI, conferman- do ai conclavisti i privilegi de' suoi antecessori, li elevò pure al grado di nobili, ma Leone XII ne re- strinse alcuno in quelli , che, in uno alle pensioni, ed ai diecimila scudi d'oro, accordò nel 1828. Il di lui successore Pio VIII fece al- trettanto, e col moto-proprio Nos volenles ddectos Jìlios coìuiaK'istas, qui conclavi, in qua divina faveti' te cleinentia ad sunimi yipostolatus apiceni as.mmpti fuìinu^, diretto al Cardinal Bartolommeo Pacca co- me pro-datario, ed emanato sexto kalendas julii 1829, concesse i se- guenti privilegi , dei quali ripor- tiamo il trasunto, notando con ca- rattere corsivo quelli godibili dai conclavisti laici.
Veri fiiniigliari , e commensali continui del Papa.
Cittadini di qualunque città del- lo stato ecclesiastico, che volessero scegliere, onde non sia differenza fra essi ed i veri originari anti- cìùssimi ; il qual privilegio s^ esten- de anche pei discendenti dei me- desimi.
Notari di titolo, del Papa, e del- la Sede apostolica a forma della costituzione di Pio VII, Cum in- numeri dat. id. decembris 181 8.
Li dispenso nel portare abito cle- ricale e tonsura, benché godano 'benefìcio semplice , il quale pero non sia sopra cento ducati d' oro di camera.
Tutte le grazie, provviste, com- mende, e qualunque bolla, e breve sieno per essi spediti gratin.
Li ì-cnde abili sopra qualunque pensione, sopra qualunque bene fi-
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rio ecrlesiaslìco, con cura., e. senza cura (li anime.
Le lettere apostoliche in loro fa- vore sieno sempre valide; benché non ammesse o registrate.
Li esentò dallo spoglio camera- le, non ostante che sieno di gual- che Ordine regolare, eccettuato però del gerosolimitano.
Li assolvette dalle censure in- corse per la violazione delle leggi del conclave.
Possono testare, benché professi di qualunque Ordine, meno del ge- rosolimitano.
I cavalieri di qualche Ordine , a cui e compatibile il matrimonio, potranno contrarlo con una vergine soltanto^ senza perdere le pensioni, e potranno anche portare ubilo cle- ricale, e tonsura.
I conclavisti potranno trasferire !e loro pensioni in qualche altra persona, liella quale però essa ter- mina: possono anche trasferirla ai laici, bene inteso però che volendo questi insignirsi del carattere cle- ricale, il conclavista donatario do- vrà rifarne l'atto di vassegna, e donazione.
Va avvertito, clie i conclavisti, i quali sono stati in altri conclavi ove conseguirono privilegi e pensioni, in ogni conclave fruiscono libera- mente que' benefìci!, o pensioni, e privilegi, che l'eletto Pontefice loro accoida. Per la spedizione poi dei privilegi, il conclavista deve farne istanza ai tre Cardinali capi d' or- dine, cioè de' vescovi, preti, e diaco- ni, domandando i privilegi concessi dal Papa , ed a qual cittadinanza vogliano appartenere; ed accludere neir istanza la fede del Cardinal padrone, come il ricorrente sia stato suo conclavista. La quale fede de- ve essere circa come la seguente;
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" Nos N. tituli N. sanclae Ro- ' manae Ecclesiae presbyter Car-
> dinalis 1\. sacrae congregationis » de etc. ( s' intende che i vescovi , ' e i diaconi hanno altra fcrmola), » universis ttsingnlis fìdeni facimus
> supra iropressnm motu-proprium cum suo originali concordare, ac praefatuniN. N. laicum romanum (ovvero di altro luogo, e se è ecclesiastit o devesi dire ) fuisse nostrum conclavistam in aposto- licis comitiis, in quibus sanctis- simus Dominus noster N, Divi- na providentia Papa N., ad suni- nii apostolatus apicem assum- ptus fuit. In quorum omnium tldein has praesentes manu no- stra signatas, sigilloque nostro niunitas dedimus. Romae ex ge- dibus nostris hac die ec.
Loco ^ signj
N. Cardinaiis N.
I tre Cardinali , capi d'ordine , per le facoltà loro concesse nel moto-proprio pontifìcio concedono i richiesti privilegi e cittadinanza ; ma se il conclavista è laico vi ap- pongono la clausula, exceptis be- nejiciis ecclesiasticis etiani simpli- cibusj e nella schedula di conces- sione si sottoscrivono essi, e i loro segretari, autenticando i Cardinali le loro firme col proprio sigillo.
Per conto della divisione dei quindici mila scudi , che paga la camera apostolica, e distribuisce la dateria con ordine del suo com- putista, ad ogni cella furono dati duecento cinquanta scudi, che ven- nero divisi a parti eguali tra i due conclavisti. I Cardinali, che ne por- tarono Ire, ebbero fra tutti scudi duecento cinquanta, che divisero in
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rate eguali. Ogni cerimoniere, ve- nendo considerato come conclavi- sta, ricevette centoventicinque scu- di, ed altrettanto ognuno dei due medici, il chirurgo, e i due aiutan- ti della segretaria del saci'o Colle- gio. 11 sacrista ebbe doppia parte, cioè scudi duecento cinquanta, che però doveva dividere col padre sot- tosagrista. Lo speziale ricevette cin- quanta scudi, trenta i due suoi aiu- tanti, dodici ogni capo artista, ot- to ogni scopatore delle due specie, e sei i garzoni degli artisti.
Nella spartizione de' diecimila scudi, concessi da Clemente XIII , la segretaria del sagro Collegio fu considerata per una cella, e così ebbe scudi duecento settantanove, la cui metà toccò al segretario, ed il resto fu diviso fra i due aiutan- ti. Il confessore, e il sotto-sagrista ebbero in due l'importo d'una cella: i due medici la metà, ed altrettanto il chirurgo. Fu data la spartizione ai conclavisti del Car- dinal Bardi , che essendo uscito per infermità dal conclave, non si trovò presente all'elezione. JNon la ebbe il sagrista, e fu negata ai fa- migliari del Cardinal IMesmer, per- chè il male gì' impedì l' ingresso iu conclave. I conclavisti infermi so- gliono dividere eoa chi li ha sur- rogati la spartizione, ma la pen- sione si riceve da quello, che per male uscì dal conclave, essendo ad ambedue comuni i privilegi, come rilevasi da molti esempi. Nel con- clave del 1829 un Cardinale por- tò seco il solo conclavista camerie- re, e la spartizione fu divisa tra il conclavista ed il proprio cauda- tario, sebbene non fosse entrato in conclave, cui fece inoltre conseguire la pensione.
Qui noteremo, che nel conclave
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del 1823, per decreto dei Cardina- li capi d'ordine, il segretario del sagro Collegio ebbe un mandato mensile di scudi duecento, rima- nendo in tal somma compreso tan- to r onorario suo, quanto il trat- tamento per i suoi due aiutanti, i quali col medesimo mandato per- cepivano altresì scudi venti mensili per ciascuno, ed ebbero eziandio in compenso delle zimarre un mandato di scudi cinquaiilasette , da dividersi egualmente fra en- trambi.
Passando ora a parlare delle pensioni concesse da Pio Vili ai conclavisti, diremo che egli asse- gnò dalla dateria apostolicaj scu- di quaranta annui per ogni con- clavista ecclesiastico, e che distribuì le dette pensioni per ordine di car- dinalato del proprio padrone di ma- no in mano, che la dateria le a- vesse disponibili. Il conclavista ec- clesiastico del Papa ricevette dop- pia pensione giusta il costume : il sostituto del sagro Collegio, l'ab- bate d. Pietro Caterini ebbe tren- ta scudi; ma il conclavista segre- tario del Cardinal Albani, cioè il compagno del conclavista camerie- re, non ebbe pensione siccome am- mogliato, ed ecco l'esempio d'un Cardinale, che portò due laici per conclavisti. I due medici, in vece della pensione, ebbero la regalia di scudi cento cinquanta per cadauno, ed altrettanti ne ricevette il chi- rurgo, com'erasi praticato nel con- clave del 1823. In quello del j8oo, il medico Porta ottenne da PioVlI l'annua pensione di scudi centoven- ti. Prima degli ultimi pontificati i conclavisti ecclesiastici godevano di una provvista di beneficio sempli- ce, o pensione, di fruttato annuo a«>cendente a scudi cento. Antica-
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unente anche i camerieii concla- visti fluivano le pensioni, e negli ultimi tempi i re di Sardegna so- levano nominare alle pensioni i conclavisti ecclesiastici , ed i con- clavisti camerieri , sopra qualche mensa dei Cardinali nazionali, al- la quale potevano imporle.
Finalmente il regnante Ponte- fice con moto-proprio dato decimo kalendas januarii 1882, iVb* voleri' tes dilectos fìlios eie, concesse ai conclavisti del conclave, in cui fu assunto al pontificato, il donativo di quindici mila scudi, toccando ad ogni conclavista scudi centotren- tatre, non che i medesimi privilegi accordati a tutti i conclavisti dal suo immediato predecessore Pio Vili, che riportammo di sopra . Aggiunse però ai conclavisti ec- clesiastici quello dell'oratorio pri- vato personale, a seconda della ri- chiesta fatta in conclave colla so- lita istanza. Il Vannozzi, citato dal l'arisio nel tomo I, p. 288, dà i- struzioni sul conclave, e sul con- clavista. V. Giulio Lavorino, De conclavi, et coiiclavistis F\.omae 16285 ed il Caeremoniale conlinens ritiis flcctionis Eomani Ponlifìcis Grcgo- rìi Papae Xf-^, ac Romae typis Rev. Cam. apostolicae , MDCCXXIV , pag. 3o, 5i, ec.
COÌNXLUSIONI o Atti pubblici. Così principalmente in Roma si chiamano le dispute ed esercitazio- ni, proposte, e divise in tesi, le quali precedentemente si dispensa- rono a molli stampate. Queste con- clusioni si fanno dagli studenti di qualche accademia, collegio, scuo- la. Ordine regolare, ec. per lo più sopra materie filosofiche, teologi- che, sul diritto canonico, sulla sto- ria ecclesiastica ec. Talvolta si de- dicano a'Cardinali, e talora al Pa-
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pa; e si tengono in alcuna sala, o nelle chiese, avendo detto Benedet- to XIV, de Synodo dioecesana, che per la qualità dell'argomento, non è sconveniente il fare queste conclu- sioni nei sagri templi.
Conclusioni pur chiamansi que- gli atti e quelle dispute pubbliche, che i prelati uditori di rota, e gli avvocati concistoriali fanno nella grande aula della cancelleria apo- stolica prima d' incominciare ad esercitare la loro distinta qualifi- ca^ cioè i primi come giudici, e i secondi come suddiaconi apo- stolici, non solo come patrocinato- ri delle cause, ma come addetti al sagro concistoro . In queste con- clusioni si propongono di difende- re sette tesi, che precedentemente si notificano, e si dispensano al pubblico. Anticamente queste con- clusioni tenevansi dentro la chiesa di s. Eustachio, i cui esempi rimon- tano all'anno i4445 ^ sono ripor- tati dal Cartari in Syll. Advocat. s. concisi, p. 64. E quando Gio- vanni Vannullio di Lucca , nomi- nato uditore di rota sollo li 28 dicembre del medesimo anno, sos- tenne la sua disputa, e le conclusio- ni in detta chiesa, si rileva , che il primo argomentatore contro le con- clusioni del nuovo uditore, era il rettore dell' università romana , ossia della Sapienza, ed il secondo argomentatore era il governatore di Roma. La ragione, che il Car- tari assegna, perchè nella chiesa di s. Eustachio si tenessero le conclu- sioni, si deduce da queste parole : 55 Nam cum d. Eustachiiis, et na- » tione, et nobilitate romanus es- » set, ejus aedem, quae in medio « fere urbis umbelico sita est, ut- 5» potè omnibus accomoda roma- » no gymnasio , quasi Stoam Poi-
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« ticucQ speciosa cluistianornm di- •> cavit antiquitas ". In progresso non più si tennero nella chiesa di s. Eustachio, ma sibbene nell'aula della sagra rota presso la basilica di s. Pietro. In conferma di che si legge ne' Diari del Poeniac a p. 80: »• Die Jovis 6 martii 1 597 R. P. » D. Horatius Lancellotus , rotae » auditor designatus, habuit publi- « cam dispulationem apud s. Pe- « trum in loco rotae solito. Con- »' venit ingens multitudo hominum, » et totuin fere collegium DD. Car- » dinalium ". Ma in appresso la gran disputa , tanto dagli uditori di rota, che dagli avvocati conci- storiali, si fa entro la gran sala della cancelleria apostolica , della qual sala, e delle quali conclusioni parlammo al voi. VII, p. 194 del Dizionario.
Lungi dall' entrare nel merito delle materie fdosGliche, teologiche, di jus canonico, di storia ecclesia- stica ec, che si trattano nelle con- clusioni, e negli atti pubblici dagli studenti, e dagli insigniti di gradi accademici, nelle sale e nelle chie- se; e lungi dall'entrare nelle mate- rie di giurisprudenza, che si discu- tono nell'aula della cancelleria apo- stolica dagli Uditori della Romana Rota [T'adì), e dagli Avvocati con- ^istoriali {Vedi), ci limiteremo qui appresso a riportare le cose prin- cipali risguardanti il cerimoniale , per ciò che spetta al Papa, ai Car- dinali, ed ai prelati relativamente a cosiffatte conclusioni.
Conclusioni , che si tengono nelle sale e nelle chiese, dedicale al Papa, ai Cardinali ec., e delle dispute de^li arrademir.i dell' ac- cademia romana di teologia ,
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che ha sede nell'università ro- mana.
Conclusioni dedicate al Papa. Il sommo Pontefice Benedetto XIV , nell'anno 174*^5 nella sala del con- cistoro del palazzo Quirinale assi- stette a tre dispute, fatte in altret- tanti giorni da monsignor Marc' An- tonio Colonna , che ancora non si era posto in prelatura. V interven- nero molti Cardinali, prelati, eccle- siastici, religiosi, e nobili romani. Vi argomentarono i cappellani se- greti, l'archiatro pontificio, il naae- stro del sagro palazzo , alcuni ca- merieri segreti, l'uditore del Papa, il segretario delle lettere latine, il sagrisla, e i Cardinali Besozzi, e Cavalchina I gesuiti pp. Stefanucci e Giuli a.ssistevano il difendente, e le conclusioni furono di filosofia , matematica, teologia, e" sagri cano- ni. Chi bramasse leggerne la de- scrizione, può consultare il n. 4^9 > del Diario dì Roma. Nel 178 r, nella chiesa di s. Apollinare gli alunni del collegio Germanico-Un- garico tennero due conclusioni , e solenni dispute teologiche, dedicate a Papa Pio VI, il quale deputò a presiedervi il Cardinal Pallavicini , suo segretario di stato; come si può vedere nel numero 72 del Diario di Roma. Solo qui noteremo, che la chiesa fu magtiificamente para- ta, e ridotta in forma di sala, si chiuse il CHppellone, si ornarono con arazzi le cappelle, e ne guar- dò r ingresso la guardia svizzera pontificia. Il Cardinale vi si recò, avente nella propria carrozza cin- que prulciti. Si assise sulla sedia di- stinta {)resso il trono papale, ov'e- ra il ritratto di Pio VI, e a lui si recarono poscia gli alunni difendenti a presentare il libro delle tesi su-
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perbamente legato, ed una vaghis- sima mappa di fiori finii. Leone XII si recò nella chiesa medesima alla conclusione, che gli dedicò il nobile chierico Camillo de Pielro , allora studente del seminario ro- mano, ed ora arcivescovo di Bo- rito , e nunzio apostolico presso il re delle due Sicilie. V^. Favore ne tutela Ss. Domini Nostri Leonis XII Pont. Max. Camillus de Pe- tra Romanus piihlicam disputatio- iiem de historia ecclesiastica insti- tnit, in aede sacra s. Apollinaris tertio hai. septemhris 1827. Joan- nes Baptisla Palma doctor histo- riae ecclesiastìcae , tradendae in lyceo seminnrii romani . llomae RIDCCCXXVIl. Fu invitato, q v'in- tervenne il sagro Collegio in buon numero. La chiesa fu splendida- mente paratH , il trono pontiUcio collocato in iondo del gran cappel- lone, cioè nel presbiterio, e l'altare fu coperto. A destra del trono pre- sero luogo i Cardinali , ed a sini- stra i prelati. Le cappelle furono nei vani coperte di bellissimi arazzi. Per quanto poi spetta all'artistica descrizione degli addobbi , ed illu- minazione della chiesa, si vegga il numero 72 del Diario di Roma di quell'anno. Assiso Leone XII sul trono, il difendente di Pietro andò a baciargli i piedi, e gli presentò il libro delle i^roposizioni ; quindi montò sul pulpito, eh' erasi eretto presso i Cardinali, con accanto se- condo l'uso l'assistente professoie d. Gio. Battista Palaia; e letta la dedicatoria , obbiettarono i prelati Giovanni Soglia, Paolo Polidori, e Pietro Ostini, ora tutti Cardinali. E siccome chiunque, dopo il terzo, poteva addurre contrari argomenti obbiettò eziandio il eh. padre ab- bate del Signore, professore di sto-
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ria ecclesiastica nell' università Ro- mana.
Nell'anno seguente lo slesso Leo- ne XH, vestito coir abito usuale di rocchetto, mozzetta e stola, ed ac- compagnato dalla sua corte, n' 18 settembre si recò nella clue?a in- tona del collegio urbano di Pro- paganda, ed in trono assistette alla conclusione, che in tutta teologia ed istoria ecclesiastica gli dedicò l'a- lunno Paolo Cullen, oi-a rettore del collegio irlandese, e cameriere d'o- nore del Papa regnante. Monsignor Zucche prefetto dei maestri delle ce- rimonie fece V invito in istampa ai Cardinali della congregazione di Propaganda, i quali vi si reca- rono in abito cardinalizio del colo- re rosso, col caudatario vestito di sottana , e fascia paonazza , e fer- raiuolone nero, e col treno di due carrozze, e servi in livree di gala. 11 Papa fu ricevuto, ed accompa- gnato alla carrozza dai Cardinal Cappellari, prefetto generale della medesima congregazione, e da mon- signor Captano, poi Cardinale, se- gretario di essa. ^. auspice et pa- trono SS. Domino nostro Leone XII Pont. Max. Panltis Cullen hiber- nus alumnus CoUegii urbani aneto- ribus pp. Cardinalibus sacri conci- la Christiana nomini propaga ndo.pu- hlicani disputalioneni de theologia universa, et historia ecclesiastica in- sti tu it III idns septenibris anno MDCCCXXVIII mane in aula maxima, horis potneridiaiiis in tem- pio ColU'gii Urbani, Romae, typis s. Congregationis de Propaganda Fide.
INel 1829 Gio. Battista Ainaldi, al presente protonotario apostolico; e votante della segnatura di giusti- zia, dedicò una conclusione al Pon- tefice Pio Vili, il quale in sua ve- ce mandò a presiedervi nell'archi-
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ginnasio romano, ossia università della Sapienza, il Cardinal Giusep- pe Albani suo segretario di stato, coir intervento di molti Cardinali. V. Pio Octrii'o Pont. Max. Joan- jies Bapùsla Arnaldi /anuensis, theo- logicae acadeniiae .wcius, diini se suasque tlieses in romano archi- gyninasio propugnandas ejusdeni e- tiatn acadtiniae nomine, in peren- ne K'eneralionis inomimenliun dedicai consecratque principi inunificentis- simo arliuni studiorumque patrono, felicia et fausta adprecalur, Romae 'MDCCCXXIX. Il Cardinal Fran- cesco Saverio Casliglioni, già acca- demico, e censore delia cospicua ac- cademia teologica , della quale si diede un cenno al volume I pag. 47 e 48 del Dizionario, e poi da Cardinale divenuto uno de' protet- tori della medesima, assunto al Pon- tificato col nome di Pio Vili, nel- l'accettare la dedica di tale atto pubblico, volle dare una solenne prova del conto in cui teneva, e la protezione che accordava a sì insi- gne e benemerita accademia, i cui accademici non si possono confer- mare, se non dopo alcuni assegnati esperimenti riusciti con decoro, in seguito all'approvazione de' censo- ìi. L' approvato non può passare censore dell'accademia medesima, senza essersi esercitato con lode nel- le funzioni dell' accademicato.
Anche sotto i pontificati precedenti sono state dedicate simili dispute ai Pontefici. Può servire di esempio quella dedicata a Pio VI dai ca- jionico d. (Candido lAIaria Fratlini, poi elevato da Pio VII all'arcivesco- vado di Filippi, e alla vicegerenza di Pioma. Argomentarono in questa di- sputa i prelati Giovanni Castiglioni, Lorenzo Lilta, ed Alessandro Lau- te, che poi divennero Cardinali.
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Queste funzioni sono dispute so' pra materie teologiche, tanto dom- ala ti che quanto scolastiche, non me- no che sopra la storia ecclesiasti- ca, e la sagra Scrittura. Tali di- spute debbono tenersi ordinaria- mente per lo spazio di un'ora nel martedì, e nel venerdì d'ogni set- timana, e l'accademico destinato a sostenere la disputa sopra uno degli oggetti assegnati, incouiiiicia col di- chiarare, sempre in idioma latino, lo stato della questione^ produce le prove del sentimento, che ha impre-so a sostenere, e quindi due accademici , parimente assegnati, argomentano successivamente in forma sillogistica contro la propo- sizione proposta dal difendente, ed il solo arguente, dopo un quarto d'ora dacché ha argomentato in forma sillogistica, aggiunge qualche obbiezione con discorso sciolto. Ogni accademico partecipante poi, dentro Tanno scolastico, deve sos- tenere una disputa solenne, che talvolta si dedica ad un Cardinale, e che si nomina Allo pubblico, per Io spazio di tre ore la mattina neir aula dell' università romana, e di altrettante nelle ore pomeri- diane nella chiesa interna. In essa difende otto conclusioni parimenti assegnate sulle quattro materie teo- logiche, intorno alle quali versa l'ac- cademia, ed otto arguenti oppon- gono in forma sillogistica le difiì- coltà contro le tesi, che da lui si sostengono. Per essere annoverato
o nel numero dei sei partecipanti,
l'accademico soprannumero deve a- vere sostenuto con lode uno di questi atti pubblici, oltre le pri- vate difese, ed argomentazioni. I censori giudicano del merito di queste funzioni a voti segreti, e secondo la primitiva istituzione
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dell'accadeinia, se l'accademico vi chisioni , adduirenio alcuni esem- liesce con onore nel corso di trean- pi, siccome abbiamo fatto più so- ni, \icMe didiinralo censore della pra. Avendo il Cardinale D. Mau- stessa accademia. Di tre sorte so- ro Cappellari, ora Pontefice regnan- no i censori di questa accade- te, accettata la dedica di una di- mia; altri sono d'onore, che ven- sputa di filosofìa, da sostenersi ai gono ascritti per im merito sin- 22 aprile 1828 nella sua chiesa golare indipendente dagli esercizi litolare di s. Calisto dal monaco accademici ; altri si chiamano ex cassinese p. d. Mariano Falcinelli accademici, cioè che si sono eser- Antoniacci (attualmente priore clan- citati in questa accademia senza a- slrale e lettore benedettino, non verne compito il corso; finalmente che consultore della sagra congre- altri sono emeriti, quelli cioè che gazione de'riti ), il Cardinale giu- hanno fatto sei atti pubblici, oltre sia il costume, fece l'invito con ap- le difese privale, fra i quali ora uno posilo biglietto ad alcuni prelati, è il Cardinale Ostini, senza mento- perchè decorassero nella detta chie- vare i precedenti. Abbiamo voluto sa colla loro presenza la disputa, far qui parola di cjueste esercita- vestili di rocchetto, e mantellelta. zioni per la frequenza onde si ce- Aweitiamo che il rocchetto dai pie- lebrano, e pel ragguardevole, e ri- Iati non si può assumere a siffatte spettabile uditorio, che vi fa parte e conclusioni, se queste si tengano in vi assiste, il fiore cioè della gerar- chiese, e luoghi ove il Cardinale cliia ecclesiastica, e del clero secolare, invitante non abbia giurisdizione; e regolare di Pvoma. 11 novero de- come pure che invitandosi un pre- gli atti privati, e pubblici, le tesi lato orientale non si fa menzione che si disputano, e gli accademici, dell'abito cui debbe indossare, mon- che le fanno nel corrente anno, tre invitandosi i prelati, ed altri si possono leggere nell'opuscolo: che hanno l'uso di mantellone, non The.ses in acadentia theologica od io si deve loro perscrivere, ma dire nrchìgymnashmi vovianiivi a i5 semplicemente, che vengano in a- kol. decembris anni i84ij ad i5 bito.
kal. octohris \%^i expendendae,pro- Il Cardinale vi si recò in abito
tectoribusEniinenliss.etRevevendiss. cardinalizio, accompagnato da due
D.D. Cardinalibus Bartholomaeo prelati, col treno di due carrozze,
Pacca, Aloysio Lambriif:chini, Ca- servi in livree di gala, con ombrel-
striicio Caslracnne de AnielminelUs, lino, cuscino rosso, del qnal colore
et Angelo Mai, Romae i84i- Nel- doveva essere l'abito, se non aves-
l'anno precedente, ivi puie furono se appartenuto ad Oidine monasti-
pubbiicate colla stampa Acadeini- co. Venne ricevuto alla porta del-
cae theologicae constitutiones a Gre- la chiesa dal p. abbate del moni-
gorio XVI Pontìfice Maximo ap- stero di s. Paolo, in uno ai mona-
probatac. ci cassinesi, che ufBziano nella chie-
^ , . . , , ,, sa di s. Calisto, e dai prelati pre-
Lnnclusìoni, che si lensono nelle , ^ . • -^ i- 1 i ^
, 77 7 . ? r- • cedentemente invitati, nel qua! tem-
saie, e nelle chiese dedicate ai , j- j »
,-, %. ,. no suonavano Je campane di det-
Larainali. \ ^., , t^ l •\ r a-
to suo titolo. Deposta il Cardi-
Per dare un'idea di queste con- naie la mozzetta , e mantellet-
3<. CON
la, assunse la cappa , la quale dovrebbe essere rossa pei Car- dinali, che hanno 1' uso di tal »^olore , e preso 1' aspersorio del- l'acqua santa, si se^nh la fron- te, ed asperse gli astanti; indi fat- ta breve orazione, ascese sui trono con baldacchino, coprendosi il ca- po colla berretta cardinalizia. Ave- va lateralmente monsignore de Li- gne, cerimoniere pontifìcio in nian- lellone, e gl'individui della sua nobile anticamera; ed il caudatario era ve- stito con sottana, fascia paonazza, e ferraiuolone di seta nera. Allora furono dispensate le tesi, e si diede incominciamento alla disputa , la (piale terminò al cenno fatto dal Cardinale, che levatasi la cappa, e ripresa la niaatelletta, e la mezzet- ta, fu invitato dal menzionato p. abbate ad ascendere cogli altri nel contiguo monistero caf?inese, ove gustò un rinfresco, dopo il quale si restituì alla sua residenza. Nel giorno precedente nella stessa chie- sa da altro monaco studente cas- .sinese erasi tenuta altra disputa con argomenti filosofici, e dedicata ai Cardinal Carlo Odescalchi di veneranda rimembranza. Questi vi si recò in abito l'osso di ferraiuolone, cioè in sottana, fascia, mozzetta, e ferraiuolone, sul cui bavaro posa- va il cappuccio della mozzetta ; il caudatario poi era vestito tutto di nero. Così il Cardinale vestiva, ed ascese il trono senza baldacchino , per non essere titolare dilla chiesa, sebbene fosse protettore dei cassi- nesi. Poscia vi ritornò nel terzo giorno per assistere ad altra dispu- ta a lui dedicala , e sostenuta da altro studente monaco cassinese nel- le facoltà teologiche, venendo an- cor egli trattato in ambedue i gior- ui di rinfresco. 1 prelati, che in
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questi due giorni assistettero alle dispute dedicate al Cardinale Ode- scalchi, erano vestiti con abito pre- latizio, ma senza rocchetto per le sopraddette ragioni.
Il medesimo Cardinal Cappellari avendo accettato la dedica d' una conclusione di teologia , da soste- nersi agli II agosto i<S29, nella chiesa di s. Maria sopra Minerva , dal religioso domenicano fi*. Tom- maso Oshea, dopo aver conseguito il solito permesso dai Cardinal ti- tolare della chiesa, tre giorni pri- ma con analoghi biglietti fece i con- sueti inviti alla pre'atura, colla clau- sola ili abito senza rocchetto. E qui noteremo, che dovendo i servi di quei prelati, i quali debbono argo- mentare, indossai'e le livree di gala, queste pure assunsero i domestici del Cardinale, che vi andò col tre- no eh due carrozze, vestito di sot- tana, fascia, mozzetta, e ferraiuolo- ne , col cappuccio della mozzetta fuori , colla berretta, e col eappello rosso. Il caudatario era vestito tutto di nero. Discese il Cardinale dalla carrozza co' due prelati, che l'ac- compagnavano alla porteria del- l'annesso convento, dove fu rice- vuto dal pontificio cerimoniere, mon- signor de Ligne, col consueto abito di mantellone, e da alcuni religiosi domenicani, che Io condussero alle camere del p. generale, ov' erano i prelati invitati. Giunta l'ora del- la disputa, il Cardinale si recò in chiesa accompagnalo dal p. gene- rale, dalla prelatura, e dagli altii. Dalla parte della sagrestia entrò nella chiesa, dove gii venne pieseu- tato 1 aspersorio dell'acqua benedet- ta dal detto p. generale. Indi passò ad orai-e avanti il ss. Sagramento chiuso nel ciborio, al cui altare e- rano accese le candele, come nel
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qtnuHessorio travi tappeto , e cu- scino. Arrivato al luogo della dispu- ta nella nave di mezzo, presso il pulpito si assise sopra una sedia elevata su tre gradini con tappeto, e postergale, o dossello di damasco rosso con trine, e fiangie d'oro, ma senza baldacchino. Gli indivi- dui della sua famiglia nobile, e il detto cerimoniere erano presso il Cardinale. Allora vennero dispen- sate le tesi stampate, in opuscolo con questo titolo: Insignia divinae revelalionis monumcnla qiieis Chri- stiana slat nijca religio, adversus omnes aevi hiijus physiotheos pu- blico litterario ctrtainine propngnan- da per Thomain Oshta ord. prae- dicatoruni provinciae Hiberniae, in Minervitano d. Thomae de Urbe Collegio sacrae thcologiae audilo- rcm, facto cuiqiie a terlio j'ure can- tra dicendi, Romae MDCCCXXIX. Incominciata la disputa , col per- messo del Cardinale, ed in cui tra gli altri argomentarono i prelati Casliacane, e Polidori, ora amplis- simi Cardinali, al cenno del Cardi- nale si diede termine. Laonde li- tornato il Cardinale ad adorare il ss. Sagramenfo , ed asceso poi alle camere generalizie, dopo aver gra- dito il rinfresco, fece ritojuo al pro- prio palazzo.
Anche nei collegi , di cui sono protettori, i Cardinali assistono alle conclusioni, e agli alti pubblici. Così fece il Cardinal Zurla di onorala memoria nel collegio inglese, quan- do Carlo Michele Baggs, allora a- lunno di esso, ed ora rettore, e ca- meriere segreto soprannumerario del Pontefice regnante, dedicò al Car- dinale la disputa, che ha per titolo: Theses ex theologia universa, et hi- sloria ecclesiastica, qitae sub tutela et auspiciis tminetuissimi principis
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Placidi Zurla S. R. E. Cardiualii titidi s. Crucis iti JerUsalem , SS. D. N. Pii Papae FUI in Urbe vicarii eie, tt collegii angloruni pa- troni, propug/iandas suscipit Caro- lus Michael Baggs ejusdem collegii alurnnus, septinio kal. septembris , facta cuilibet mane indiscriminadm, vespere aulem post tertiani sirigu- las oppugnandi facultate , Romae MDCCCXXX.
Conclusioni , che si tengono nell'aU' la grande del palazzo della can- celleria dai novelli uditori del sagro tribunale della Romana Rota.
Dopo che al Pontefice sono state riferite le qualità del nuovo udito- re di Rota da lui nominato , non essendovi nulla in contrario alla sua acceltaziune ed esercizio, ha luogo in giornata di cancelleria, l'alio o disputa pubblica chiamata conclu- sione neir aula della cancelleria a- postolica. Ivi egli deve difendere , alla presenza del sagro Collegio dei Cardinali, della prelatura, e curia romana , e sostenere alcuni punti su materie di giurisprudenza , che dai tre ultimi uditori di rota, e dal- l' ultimo avvocato concistoriale gli verranno opposte, dopo averne, sul- le decretali, precedentemente stabi- lito il punto il Cardinal vice-can- celliere di sanla Romana Chiesa. Si pubblica la disputa colla stam- pa, decorala dallo stemma del Pa- pa che regna, avente ai lati i ss. Pietro , e Paolo. Ed a produrre un esempio del modo , con cui la pubblicazione è concepita , daremo la seguente;
e O iV
D. O. M.
f : o N
GREGORIO XVI l'CTVT. MAX. BEN'EFAfnORI
DIVINO IMPLORATO PRAESIDIO
EX AUCTORITATE EMINE?fTISSIlWI PRINCIPIS
CAROLI MARIAE PEDiCINI
S. B. E. VICE-CANCELLARII
ET PERMISSU
R. P. D. HIERONYMI BONTADOSI
8ACRAE CONSISTORIALIS AULAE ADVOCATI ET ROMANI ARC.HIGVMNASU
RECTORIS DEPUTATI
CAMILLUS DE PETRO ROMANUS J. V. D.
EX CAPITE SI VERO ALIQUIS Vili DE Jl/REJURANDO
(Decretalium lib. II, tit. XXIV),
Sequentes conclusiones defendendas proponit.
I. Sacrae litterae probant jura- iiienti auctoritatem, religionem, (ì- detn.
II. Quare commune juramenttim, quod juslis de causis emittitiir, im- probaiidum non est.
III. Sive sit assertorium , sive promissorium.
IV. Non est tutiim, quemlibet contra sumn juramentuin venire.
V. Etsi metu sit extoitum.
VI. Nisi eJLismodi sit, ut serva- tum vergat in interituin salutis aeternae , vel in detrimentum al- terius.
VII. A juramento tamen per me- tum extorto absolvit ecclesia.
Disputantur publice in cancella- ria apostolica die i5 mensis septem- bris i835, bora 2 1.
Il foglio di dette tesi va distri- buito dal candidato in persona, al Papa, a tutti i Cardinali, a tutti gli uditori di rota , agli avvocati concistoriali, e ad altri, che intende invitare. Al Papa si presenta il fo- glio delle tesi in raso di paragone con merletto d'oro, incluso in al- tro foglio impresso in carta impe- riale dorata , e legata con nastro
rasato bianco. Lo stesso si fa pel Cardinal vice cancelliere, ma col merletto più piccolo legato con na- stro rosso. Gli altri Cardinali poi le ricevono impresse in seta rossa con nastro simile.
Pervenuto il giorno della condii' sione, si fa essa coU'apparato il piìi imponente sia pel luogo ove si tie- ne, sia pel ragguardevolissimo udi- torio. I Cardinali, che sono stati in persona invitati dal candidato , il quale poi si reca a ringraziarli , vi si conducono in abito del colore corrente col treno di due carrozze, i servi colle livree di gala, e il caudatario colla sottana , e fascia paonazza, e il feiTajuolone nero. Se poi sono impediti, mandano allo stes- so palazzo della cancelleria il loro maestro di camera con due servi con livree di gala, per fare al can- didato un complimento di scusa. Anche gli uditori di rota, e gli av- vocati concistoriali hanno l'abito di mantellone e la cappa chiusa, i primi però usano anche il rocchet- to, e tutti vanno coi servi in livree di gala. Giunti i Cardinali nel pa- lazzo della cancelleria in abito Car- dinalizio del colore corrente, sono ricevuti dal candidato vestito ancor egli di mantellone j cappa chiusa ,
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ma non allacciata, e senza rocchet- to, e si trattengono nelle camere del Cardinal vice-cancelliere finché, arrivata l'ora della conclusione, de- pongono la mezzetta, e la mantel- letta, ed assumono la cappa pao- nazza, la quale dovrà essere rossa se fosse ottava privilegiata. Tutti siedono a' loro posti , ti a i quali sono distinti quelli dei Cardinali, degli uditori di rota, degli avvocati concistoriali , de' prelati che vi si recano in abito prelatizio, e di molti togati della curia romana, secondo gì' inviti del candidato. Asceso il candidato il pulpito, avanti sì ri- spettabile consesso , premessa una breve prolusione, in cui modesta- mente deve rendere conto di sua persona, della sua famiglia, de' suoi studi fatti , e degl' impieghi soste- nuti, rende quindi le dovute grazie, e fatto l'elogio a chi lo prescelse a tanta onorificenza, fatta onorevole e breve menzione dell' antichità , e dei pregi del tribunale della sagra rota, interpreta poscia il punto del- le sue conclusioni, e contro di esse sostiene gli argomenti dei tre ulti- mi uditori di rota , e dell' ullinio avvocato concistoriale, che impu- gna la settima, ed ultima di lui con- clusione. Terminata quindi sì mae- stosa ed imponente disputa, il can- didato rende, con breve ed analo- ga perorazione , vive azioni di gra- zie alla nobile udienza , e disceso dal pulpito rinnova singolarmente i suoi ringraziamenti ad ogni Car- dinale, ad ogni uditore di rota, e ad ogni avvocato concistoriale , e poi , deposte le cappe e i mantel- loni, ciascuno degli uditori di rota fa ritorno alla propria abitazione; ma il nuovo prelato uditore, rite- nendo il mantellone e la cappa non allacciata, prende nella sua carroz-
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za il prelato decano della rota, lo accompagna, preceduto dai servito- ri a piedi, alla di lui residenza , com' egli poscia si conduce alla pro- pria. Così ancora i Cardinali, leva- tesi le cappe, riprendono la man- telletta, e mozzetta, e fanno ritor- no ai propri palazzi, ove, come si disse, sono ringraziati dal candida- to, il quale fa altrettanto con tutti gli uditori di rota, ed avvocati con- cistoriali.
Dell' antichissimo donativo della pizza di marzapane elegantemente decorata, che il novello viditore di rota fa al Papa dopo la conclu- sione pubblica, e dopo la conclu- sione segreta ; e della medesima pizza, scatola di confetti , berret- te, guanti e fìaschetti di vino di Montepulciano, bianco e rosso, che il candidato suole oilVire dopo la disputa segreta ai colleghi, al Car- dinal decano, al Cardinal vice-can- celliere, ai Cardinali che dall' udi- torato di rota erano slati promos- si alla porpora , e che sono pre- senti in E-oma, non che ai Cardi- nali palatini, e ad altri , si tratta all'articolo Uditori di Rota [P'cdi). Qui però avvertiremo, che se un Cardinale abbia doppia rappresen- tanza, ed anche tripla, deve avere il doppio, e il triplo de' suddetti donativi, e che le berrette per essi sono rosse, di seta , e di panno, e pegU altri sono nere.
Dopo la pubblica conclusione, il candidato prega i colleghi ad e- leggere commissari, che riferiscano al Pontefice la seguita disputa, quin- di segue r esame segreto, non me- no laborioso e diflicile, delle pub- bliche conclusioni ; esame eh' è indispensabile a chiunque venga eletto all'auditorato di Rota, seb- bene egli già sia cospicuo dottore,
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o pubblico professore di universi- tà. Non potè evitare l'esposizione di questo esperimento neppure lo stesso Felino, quantunque già da venti anni occupasse nei pubblici ginnasi là cattedra di diritto pon- tifìcio, allorché fu ammesso all' u- ditoratoj ed egli stesso ciò riferi- sce in cap. Ciun venerabilis sub. num. 49 verso il fine. E neppu- re poco dopo lo evitò Gio. Anto- nio de Sangiorgio , chiamato vol- garmente il preposito Alessandri- no, sebbene già per la sua fama fosse celebratissimo. Contro le sue tesi Felino nello stesso esame pub- blico formò sessanta argomenti de- sunti soltanto dai testi , e dalle glosse ordinarie, ed a cui Sangior- gio soddisfece con altrettante rispo- ste all'improvviso. Quindici giorni dopo la disputa, e difesa delle pub- bliche conclusioni , comparisce di nuovo l'eletto uditore vestito col mantellone nel palazzo della can- celleria, ed avanti il Cardinale vice- cancelliere, e gli uditori di rota, vestiti di rocchetto e cappa, pre- messo un esordio breve di con- venienza, spiega un nuovo punto di legge a lui prescritto dal Car- dinale , come lo avea prescritto nella pubblica disputa. Quindi si of- fre alle opposizioni, ed agli argo- menti, che a lui fanno tutti gli uditori , cominciando dall' ultimo, e terminando dal decano in prova d^ inaspettata pugna d' ingegno , nella quale comparisce la capacità sua, e la profondità delle cogni- zioni in giurisprudenza. A tutti gli uditori il candidato risponde, ma all'argomento del decano, ob reve- rentiani tanti viri, china con os- sequio il capo, e senza altra rispo- sta parte dal consesso. Allora dal- l'ultimo uditore ^i raccolgono i
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voti, ed il Cardinal vice-cancelliere, eh' è stato il primo a porre il suo nell'urna, col suono del campa- nello, chiama il notaro , custode della cancelleria, e per mezzo di lui fa intendere l'approvazione del- l'eletto, il quale ritornando nella sala, fa un succinto ringraziamen- to, e viene ricevuto dal Cardinale all'abbraccio, non che da tutti gli uditori di rota. Poi legge la pro- fessione di fede, giura di osservare le costituzioni del tribunale, e d'al- lora in poi il candidato è ricono- sciuto per uditore, veste l'abito pre- latizio, e pone al cappello il cor- done paonazzo, se prima già non fosse prelato.
Conclusioni, che si tengono neW au- la della cancelleria dai novelli avvocati del sagro concistoro.
Anche gli avvocati concistoriali novelli debbono, come gli uditori di rota, sostenere la disputa, e at- to pubblico, che volgarmente chia- masi Conclusione, di argomenti ezian- dio di giurisprudenza, nella gran sala del palazzo della cancelleria , coir intervento de' Cardinali, che vi si recano (come dicenmio alle pre- cedenti conclusioni), della prelatu- ra, e curia romana, sostenendo e difendendo il punto stabilito dal Cardinal vice-cancelliere, e le tesi oppugnate dai colleghi. Anche pe- gli avvocati concistoriali si pubblica la disputa colla stampa , secondo che praticano i novelli uditori, es- sendo in tutto eguale alla sudde- scritta, solo aggiungendosi il nome del nuovo avvocato. Sette sono pu- re per lui le conclusioni, che si propone difendere. Queste tesi si riportano in fine delle dissertazioni, le quali dedicate al Papa che regna, si
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pubblicano colle stampe con opusco- lo, di cui volendo riportare il tito- lo, citeremo qviella fatta da ultimo nell'aprile 1842: Joannis Baptistae de Dominicis Tosti , sacri consi- storii advocali, Dissertatio ad legeni V codìcisy de operibus publicis, E o- mae 1842. Giunto il giorno della conclusione, e premesso l'invito per- sonale a' Cardinali, l'avvocato con- cistoriale è vestito col mantellone, e cappuccio aperto, come Io sono i suoi colleghi, i quali però hanno il cappuccio allacciato ; mentre gli uditori di rota assistono coli' abito di mantellone, e cappuccio chiuso. In tutto il resto osservasi quanto dicemmo dell'uditore di rota. Sali- to il candidato il pulpito alla pre- senza dell'imponente e grave con- sesso, premessa una breve perora- zione, incomincia a spiegare i punti delle sue conclusioni desunte dal jus civile, e contro di esse sostiene gli argomenti, che gli si fanno da- gli ultimi tre avvocati concisto- riali.
Terminata la conclusione, 1' av- vocato concistoriale fa i debiti rin- graziamenti al rispettabile uditorio, e poi in persona li rinnova ai Car- dinali, agli uditori di rota, ed agli avvocati concistoriali colleghi. Indi anch' esso si reca a presentare al Pontefice 1' omaggio della pizza di marzapane, decorata col pontificio stemma, e con ornati allegorici ; e quindi dona altre pizze di marza- pane, abbellite di graziose decora- zioni, in uno a due scatole di con- fetti, quattro berrette rosse, e due paja di guanti al Cardinal vice-can- celliere. Ai colleghi poi si debbono dare da lui due berrette, una di seta, l'altia di panno, due libbre di zucchero, e quattro paja di guanti di pelle bianca. Al decano del col-
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legio il doppio di tali donativi, se- condo l'uso, ch'è antichissimo. Oltre a ciò, gli avvocati concistoriali fan- no le private conclusioni, nelle ca- mere del Cardinal vice-cancelliere, terminate le quali, e fatta pubbli- care dallo stesso Cardinale, per mez- zo del segretario della cancelleria apostolica, l' approvazione del can- didato, in tutto simile agli uditori di rota, egli emette nelle mani del Cai'dinale il consueto giura- mento, e riceve l'abbraccio, dopo che lo stesso Cardinale gli ha allaccia- to il cappuccio, in segno del pie- no possesso dell' uffìzio. F. Avvo- cati Concistoriali.
CONCORDATO (Co«cor4 Ac- cordo, convenzione, pactum , foe- diis. Concordato comunemente si chiama una convenzione conchiusa intorno ad oggetti disciplinari mi- sti fra la podestà ecclesiastica, e civile, rappresentata la prima dal sommo Pontefice , la seconda dal- l' imperatore, re, principe, sovrano, repubblica, o corpo qualunque in- vestito dell'autorità sovrana. Quel- lo, che fra due potenze civili si chia- ma trattato, dicesi concordato , al- lorché v' intervengono le due auto- rità. Come convenzione fra i due poteri, il concordato verte necessa- riamente in oggetti disciplinari mi- sti, ecclesiastico-civili, non potendo entrambi convenii-e, che su cose in cui ciascuno abbia un interesse. I concordati, generalmente parlando, nacquero sempre dipendentemente da qualche divergenza, o discordia insorta fra il sacerdozio, e l'impe- ro, fra la santa Sede, e qualche principe, o corpo sovrano. Per amo- re della pace, per non andare in- contro a mali maggiori, il più del- le volte la Sede apostolica fece con- cordati per le pretese esagerate del
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potere civile, il quale oltrepassando bene spesso i propri confini, inva- deva quello, che era puramente ec- clesiastico. Adunque si venne ad accomodamenti , i quali mentre estendevano le concessioni altre vol- te fatte, assicurarono viemaggior- mente quello che si riservava, per- chè acconsentito formalmente anche dalla parte opponente.
Concordali principali, e più celebri.
Può primieramente considerarsi un concordato, la rinomata Trans- azione Callistina, che ne'primor- dii del secolo XII pose un termi- ne alla famosa questione delle in- ■vestiture ecclesiastiche, quantunque non si chiami concordato. Questa convenzione prese il nome di Cal- listina, perchè conchiusa nel 1122 in Worms, dai legati pontificii ed imperiali di Calisto II, ed Enrico V, ciò che fu ratificato nel conci- lio lateranense I, generale IX ( il primo dell'occidente), celebrato dal- lo stesso Papa, coli' intervento di novecento e piìi vescovi. La con- venzione determinò, che in avve- nire i vescovi, e gli abbati fossero eletti dal clero, e dal popolo, giu- sta il costume antico, alla presen- za però dell'imperatore, o de' suoi legali, che l'eletto giurasse fedeltà all' imperatore, e che questi nella tradizione simbolica de' beni , si servisse dello scettro, e non del- l'anello, e pastorale, come faceva prima . V, Investiture ecclesia- stiche.
Concordato Germanico.
Questo è il primo concordato propriamente detto, che fu conchm-
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so iu Germania nelle calende di aprile i44'' t''* d Pontefice ]\ico- lò V, e r imperatore Federico III, ed i principi dell' impero germani- co. Tutto si aggirava in materie beneficiarie, e specialmente vi si de- terminava il diritto di prevenzione nella collazione de' benefizi , si de- rogava a molte riserve pontifìcie e grazie aspettative, e vi si modera- va l'esazione delle annate. In so- stanza esso si componeva di quattro parti. INella prima il Papa ritene- va la collazione di tutti i benefizi, mentovati nella estravagante Exe- crabilis di Giovanni XXII, che proi- biva il possedere due dignità, per- sonali , offici , e cure, benefizi che erano dichiarati vacanti di diritto per incompatibilità ; e nella estra- vagante ad Reginien di Benedetto XII, questo Papa si riservava e- spressamente la provvisione di tutti i benefizi vacanti in curia, e a due giornate da Roma, senza eccettua- re i Cardinali ; riservavasi pure i benefizi vacanti, per la promozione alle dignità. La seconda parte con- teneva le elezioni, che avessero bi- sogno delia conferma della Sede apostolica. La terza comprendeva i benefizi collativij che si conferivano alternativamente dal Papa , e dai collatori ordinari, il Papa comin- ciando nel mese di gennaio. Le prime dignità delle chiese cattedrali e collegiali erano eccettuate, e con- ferite da quelli a cui apparteneva di diritto. Il re di Francia per in- dulto di Alessandro VII, e di Cle- mente IX aveva tutti i diritti del Papa sui paesi riuniti, o conquistali in Germania. La quarta parte par- lava delle annate, e del pagamen- to, che ne doveva essere fatto. INIa il concordato Germanico fu abro- gato nel 1^90 dall'imperatore Leo-
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pelilo li, che in tale anno successe a Giuseppe II suo fratello. JNel giu- rare Leopoldo li in Franclbrt la costituzione, che dagli elettori del sagro romano impero gli fu pre- sentata prima delia coronazione , non volle conformarsi al concorda- to Germanico di Nicolò V, e Fe- derico HI, e che anzi nel punto delle nunziature si dovesse osserva- re il decreto di Giuseppe li, e che i benefizi si conferissero dai soli ar- civescovi, e vescovi esclusa la santa Sede, a cui vietò ricorrere, ed ap- pellarsi, nulla calcolando le prote- ste energiche del pontifìcio nunzio ivi presente, e le vive doglianze di Papa Pio VI. Per altre notizie sul Concordato germanico, è a vedersi l'articolo Benefizio ecclesiastico al § X, Altcrnaliva nel nominare ai Benefizii, e principalmenle l' arti- colo Preci primarie.
Concordato tra Leone X, e Francesco I.
Questo celebre concordato venne stipulato in Bologna tra il Ponte- fice Leone X, e Francesco I re di Francia, e la disciplina in esso in- trodotta divenne poi quasi gene- rale, piacendo essa ai Pontefici, ed ai sovrani, per cui diventò sì fami- gerato. Ebbe esso qualche variazio- ne per parte dei successivi Papi, e restò annullato con l'altro, che Pio VII fece nel 1801 con Bonaparte, primo console della repubblica fran- cese, comunque poi sia stato rista- bilito in quello del 1B17, di cui appresso si parlerà. Questo concor- dato fra Leone X, e Francesco I, fu fatto a' 16 agosto i5i5, ed abo- lì la Prammatica Sanzione {^P edi), regolamento di disciplina ecclesia-
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stica formato da Carlo VII nell'as- semblea de' vescovi della Francia, eh' ebbe luogo in Bourges nel i438, con articoli principalmente tratti dal concilio Basileese. Ecco poi i diversi regolamenti del concordato rispetto a' benefizi.
I. Stabilisce che il re nominerà entro sei mesi, a contare dal gior- no della vacanza della sede, a tutti i vescovati, arcivescovati, ed abba- zie, una persona in età almeno di ventisette anni cominciati , e che sarà dottore, o licenziato in teolo- gia, o dottore nell' uno e nell' altro diritto, se si tratti di un vescova- to, per essere investito della chiesa vacata dal Papa. I principi del sangue, le persone di alta portata, e i religiosi di una segnalata dottri- na, che secondo gli statuti del lo- ro Ordine non possono pigliare ve- run grado, sono eccettuati , e pos- sono essere nominati ai vescovati senza avere i gradi suddetti.
II. Il Papa rinuncia a tutte le grazie, aspettative generali o spe- ciali sui benefìzi di Francia.
III. Il Papa potrà solamente una volta durante il suo pontificato, ac- cordare lettere in forma di manda- to per un benefizio, quando un col- latore ne avesse dieci da conferire; e per due benefizi quando il colla- tore ne avesse cinquanta, purché nondimeno lo stesso coUatoie non fosse gravato in due prebende nel- la stessa chiesa cattedrale, o colle- giata.
IV. Le cause devono essere ter- minate sui luoghi dai giudici a cui appartenesse per diritto, per consue- tudine , o per privilegio , il cono- scerne, ad eccezione delle cause mag- giori , che sono espresse nel di- ritto.
V. È fatta proibizione di appci-
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lare oniisso medio fino pure dinan- zi al Papa.
Il concordato da Leone X nel con- cilio generale iaterauense V fu so- stituito all' abrogata Prammatica sanzione: tuttavolta soffri molte dif- ficoltà per parte del parlamento di Fi'ancia, di quel clero, e dell'uni- versità, e non fu registrato nel par- lamento di Parigi che a' 22 mar- zo i5ij per ordine del medesimo re Francesco I. In seguito, tanto questo concordato, che il Germanico divennero titoli solenni, che forma- rono il diritto pubblico delle chie- se, le quali vi erano soggette. Dipoi il Pontefice Alessandro Vili , per procurare l'accomodamento con Lui- gi XIV sulle vertenze delle regalie, e franchigie abolite dall' immediato predecessore Innocenzo XI, gli die- de l'indulto di poter nominare i vescovati di Metz, Toul, Verdun, Arras e Perpignano, che non erano stati compresi nel concordato tra Leone X, e Francesco I, ed in ve- ce il re Luigi XIV rinunziò subito alle franchigie, come ad esempio di lui fecero gli altri sovrani. Già Cle- mente IX nel 1668 aveva concesso allo stesso Luigi XIV, la facoltà di poter nominare alle chiese, ai mo- nisteri, ed altri benefizi, nelle pio- vincie allora unite alla monarchia francese, e che già appartenevano alla Lorena, ed alle Fiandre. Nel i555 venne pubblicato in Parigi il libro : Concordatiim inter SS. D. N. PP. Leonem X, et secleni apostoli- cam, et Chris ti anissìiniiin D. N. re- geni Francisciini et Regnum , cum interpretalionibus D. Pctri Rebiiffl. V. il Bercastel Hist. de V Eglise , tom. XVI, pag. 5iQ, e seg., e l'e- dizione veneta dell' Antonelli , tom. XIX, pag. 54 e seguenti; l'ar- ticolo Fr.ANciA, e quanto si disse
CON
al volume V, pag. 88, del Dizio'
nario.
Concordato fra Benedetto XIV , e Ferdinando VI re di Spa- gna.
Nella convenzione, o concordato, stipulato tra Clemente XII , e Fi- lippo V re di Spagna nel 1737, erasi conchiuso, che si venisse alla nomina de' deputati per definire l'antica controversia del preteso gius- patronato regio universale della Spa- gna ; ma successo a Clemente XII il Papa Benedetto XIV, nel 1753 conchiuse col re Ferdinando VI uà concordato, nel quale lasciò ai re di Spagna la nomina delle sedi ve- scovili , dovendo però i nominati continuare a spedire in R.oma le bolle. Sui benefizi residenziali e sem- plici, riserbò alla santa Sede la li- bera collazione perpetua di cinquaa- tadue benefizi per darsi a bene- meriti spagnuoli. Accomodò inoltre il Pontefice nel concordato le ver- tenze sugli spogli del regno , colla condizione che il re dovesse asse- gnare dalla crociata annui scudi cinquemila ai pontificii nunzi pres- so la sua corte , ed il re Ferdinan- do VI per tutto r accomodamento diede un pecuniario compenso alla santa Sede per riguardo alle gravi perdite che faceva per questo con- cordato, ed ogni cosa fu formal- mente sanzionata dalle parti ne' de- biti modi. V. il volume V, pag. 88 del Dizionario, e l'articolo Spagxa. Abbiamo Concordato celebrado en el anno 1753 entres la cortes de Roma y Macrìda, Madrid, 1763^
Concordalo fra Pio VI, e V iinpe. ralore Giuseppe II.
Il Pontefice convenne alla con-
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clusione di questo concordato, per impedire il pi-oseguimento delle riforme, che in materie ecclesiasti- che andava facendo quel principe con istabilire nel 1784 con questo atto la cessione perpetua del dirit- to che la santa Sede godeva nelle nomine ai vescovati, e benefizi ec- clesiastici delia Lombardia, all' im- peratore Giuseppe II , e suoi suc- cessori, come duca di Milano, e di Mantova. Questo concordato si ri- porta distesamente dal Tavanti , Fasti di Pio VI, tom. I, p. 129, e dal Beccatini, Storia di Pio VI, tom. II, p. 126. V. Germania.
Concordato fra Pio VI , e Fer- dinando IV re delle due Si- cilie.
Questo concordato principalmen- te contemplò le vertenze sulla ces- sazione della presentazione del tri- buto della Ghinea [Vedi), e sul diritto delle nomine de' vescovati. Si convenne pertanto nel 1791 tra il Papa e il re, che ogni re di Si- cilia nel suo esaltamento al trono pagherebbe alla santa Sede cinque- cento mila ducati , e godrebbe in- vece la nomina delle sedi episcopa- li; che resterebbe al Papa quella dei benefizi da conferirsi ai sudditi del regno delle due Sicilie, collo sce- gliere uno dei tre nominati dallo stesso re nelle vacanze delle sedi vescovili ; e che si dovrebbero invo- care dalla medesima Sede apostoli- ca le dispense matrimoniali. Pio VI per altro confermò quelle già date dai vescovi nel tempo delle diife- renze. Inoltre si convenne che do- vesse cessare per questo concordato la solenne formalità della chinea. Tultavolta questo concordalo non venne eseguito: laonde i Pontefici
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continuarono solennemente a pro- testare suir ommissione del censo, e chinea. V. Sicilia.
Concordato fra Pio VII e la repubblica Francese.
Questo fu conchiuso nel 1801 tra il Papa, e Napoleone Bona par- te, primo console della repubblica. Troppo è noto quanto la religione cattolica soffriva nella Francia du- rante la fatale rivoluzione del 1789, e quanto necessario fosse dipoi l'in- tervento delle due autorità. Bandi- to, proscritto, e massacralo fu il clero, rovesciati gli altari, e proibi- to il pubblico culto di nostra san- ta religione. Fatti in progresso più miti i tempi, si potè venire ad un accordo tra li due poteri, e si sta- bilì, oltre altre cose, la pubblicità del culto cattolico , il diritto del primo console alla nomina degli arcivescovi, e vescovi, e del sommo Pontefice alla canonica loro istitu- zione, giusta il concordato di Leo- ne X, una nuova circoscrizione del- le diocesi francesi, e la rinunzia dei litolari alle loro sedi : nelle quali cose per le lagrimevoli cii-costanze de'tem- pi, e pel bene della Chiesa gallicana fu d'uopo convenire. Apertesi adun- que le trattative fra la Francia, e la santa Sede, il Pontefice Pio VII per conchiudere il concordato no- minò plenipotenziari monsignor Spi- na arcivescovo di Corinto, ed il p. Caselli ex generale de' servi di Ma- ria, ambedue poi Cardinali, e la Francia destinò plenipotenziari Giu- seppe Bonaparte fratello del primo console, Emmanuele Cretel, e Giu- seppe Bernier. Il Cardinal Ercole Consalvi fu perciò dal Papa invia- to in Parigi; come per l'esecuzione del concordato dipoi Pio VII man-
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dò in Francia suo legato a latere il Cardinal Gio. Battista Caprara. Ecco il tenore del concordato, ri- portato dal num. i4<^ del Diario di Roma del i8o-2:
11 governo della repubblica rico- nosce, che la religione cattolica a- postolica romana è la religione, la quale è professata dalla massima parte de' cittadini della repubblica francese.
Il sommo Pontefice riconosce e- gualmenle, che la medesima reli- gione ha ricevuto, ed attende an- che al presente un grandissimo van- taggio e lustro dallo stabilimento del culto cattolico in Francia, co- me dalla particoiar professione, die ne fanno i consoli delia repubblica.
Le quali cose essendo cos'i, ed essendo state riconosciute da ambe le parti, pel bene della religione, e per la conservazione dell' interna tranquillità, si è convenuto fra lo- ro nelle cose che seguono:
Art. I. La religione cattolica a- postolica romana si eserciterà li- beramente nella Francia. Il culto sarà pubblico, avuto però ragione ai regolamenti di polizia , che il governo stimerà necessari per la pubblica tranquillità.
II. Dalla Sede apostolica, d'ac- cordo col governo fiancese, si farà una nuova circoscrizione delle dio- cesi della Francia.
Su questa circoscrizione veggasi Decretuni et bulla novae circum- scriptionis dioecesiiini j che inco- mincia colle parole : Qui Christi Domini vìces in terris gerere. Il pri- mo console, per mandai-e ad effetto la progettata circoscrizione delle dio- cesi, domandò la dimissione degli antichi titolari. Sino dal 1791, i vescovi offrirono liberamente a Pio Vi la rinuncia delle loro sedi, e fu
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suir eroismo della loro divozione, che il successore di lui fondò la speranza di queste definitive dimis- sioni ; ma se egli ebbe la paterna consolazione di vedere molti pre- lati abdicare la loro sede, ebbe d'al- tronde il dolore di conoscere , che alcuni tra essi opponevansi alla ese- cuzione delle sue viste conciliatrici. In fine delia citata bolla si legge r elenco delle circoscritte chiese me- tropolitane, e cattedrali, i rispettivi titoli, ed il prescritto limite delle diocesi.
III. Il sommo Pontefice signifi- cherà ai vescovi titolari delle chiese francesi , che egli attende dai me- desimi con ferma fiducia pel bene della pace, e dell' unità, qualunque sagrificio, quello neppure eccettua- to della dimissione delle loro sedi vescovili.
Premessa una tale esortazione, se essi ricusassero di fare questo sa- grificio , che il bene della Chiesa richiede ( il che per altro il som- mo Pontefice giudica non poter ac- cadere )j si provvederà col mezzo di nuovi titolari al governo delle chiese francesi della nuova circo- scrizione nella maniera seguente :
IV. Il primo console della re- pubblica francese ne' tre mesi, che decorreranno dopo la promulgazio- ne della costituzione apostolica, no- minerà gii arcivescovi, ed i vesco- vi per le diocesi della nuova cir- coscjizione. Il sommo Pontefice da- rà ai medesimi l' istituzione cano- nica secondo le forme stabilite re- lativamente alla Francia avanti la mutazione del governo.
V. Similmente il primo console nominerà i nuovi prelati alle sedi episcopali, che in avvenire vache- ranno, e ai medesimi, come è stalo stabilito all' articolo precedente , la
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Sede apostolica darà l' istituzione canonica.
VI. I vescovi, prima di entrare nell'esercizio del loro ministero, presteranno direttamente nelle ma- ni del primo console il giuramento di fedeltà, che era in uso prima della mutazione del governo, espres- so nelle seguenti parole: -j Io giu- 5> IO, e prometto sui santi evangeli, j> ubbidienza e fedeltà al governo » stabilito dalla costiti. zione della " repubblica francese. Similmente '> prometto, che non terrò alcuna M intelligenza , non interverrò ad » alcun consiglio, e non prenderò >■> parte alcuna, unione sospetta, o « dentro o fuori della Francia, che " sia pregiudizievole alla pubblica » tranquillità, e manifesterò al go- »5 verno ciò, che io sappia trattarsi >y nella mia diocesi , o altrove in !> pregiudizio dello stato ".
VII. Gli ecclesiastici del secondo ordine presteranno lo slesso giura- mento avanti le autorità civili de- putate dal governo francese.
Vili. In tutte le chiese cattoli- che della Francia , dopo i divini uffici, si farà la seguente preghie- ra : Domine, salvarli fac rernpnhli- cam : Domine, salvos fac consules.
IX. I vescovi faranno, ciascuno nella sua diocesi, una nuova ciico- scrizione delle parrocchie, la quale però non avrà il suo effetto, se non dopo che il governo vi avrà pre- stato il suo consenso.
X. Gli stessi vescovi nomineran- no alle parrocchie, né eleggeranno se non persone accette al governo.
XI. Potranno gli stessi vescovi aver ciascuno un capitolo nella chie- sa cattedrale, ed un seminario nella propria diocesi, senza che il gover- no si obljlighi a dotare né V uno , né r altro.
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XII. Sua Santità, pel bene della pace, e del felice ristabilimento del- la religione dichiara, che né egli, ne i romani Pontefici suoi succes- sori recheranno alcuna molestia a coloro, che avessero acquistati beni ecclesiastici alienati ; ed in conse- guenza la proprietà degli stessi be- ni, le rendite, e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso dei medesimi, e di quelli, che han- no causa da loro.
XIII. Il governo della repubbli- ca francese s' incarica di dare ai vescovi, ed ai parrochi, le cui dio- cesi, e parrocchie sono comprese nella nuova circoscrizione, il man- tenimento, che sia conveniente allo stato di ciascuno.
XIV. Lo stesso governo prende- rà le necessarie misure, perché sia in libertà de' cattolici della Fran- cia, se loro piacerà, di provvedere alle chiese con nuove fondazioni.
XV. Sua Santità ricono'^ce nel primo console della repubblica fran- cese, gli stessi diritti, e privilegi, dei quali godeva l'antico governo presso la santa Sede.
XVI. Si è convenuto fra ambe le parti, che nel caso, che alcuno de'successori dell'odierno primo con- sole non professasse la religione cattolica, si farà ri-^petto al mede- simo una nuova convenzione sopra i diritti, e privilegi mentovati nel precedente articolo, e sopra le no- mine agli arcivescovati , e vesco- vati.
Il cambio delle ratifiche si farà in Parigi nel termine di quaranta giorni.
Fatto in Parigi il di quind:>:i lu- glio ibor. Seguono i nomi dei ple- nipotenziari alla formazione del con- cordato.
Quindi Pio \ lì, dopo aver data
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parte al sagro Collegio in concisto- l'O della conclusione del concordatOj emanò la lettera apostolica in for- ina di breve, che principia colle parole, Ecclesia Chrislì, (jiiam ci- , vitaleni sanctani Hierusalem, etc, data decimo octavo kalendas septera- bris 1801, colla quale ratificò il concordato. 11 Pistoiesi , Vita di Pio VII, toni. I, p. 147 e seg., fa delle opportune osservazioni sul- la traduzione di tal bolla fatta per ordine del governo francese, e ne fa notare l' infedeltà. Nel medesi- mo tomo, e alle pag. 109 117 e seg., i32, i36, i3f) ec, si leggo- no interessanti notizie su questo concordato, pel quale si celebraro- no molte feste in segno di pubbli- ca allegrezza. Inoltre il valente Gio. Battista Wicar lo rappresentò in un quadro, ove effigiò il Papa nell'at- to di ricevere dal suo segretario di stato Cardinal Consalvi, il con- cordato portato da Parigi per la pontificia ratifica. Dipoi per coman- do di Pio VII tal dipinto fu rap- presentalo con incisione da Lefé- vre JMarcliand, e dedicato a Napo- leone Bonaparte. V. Storia della vita, e del poiilificato di Pio VII di A. F. Artaud, tradotta dal Ro- vida tom. I, capitoli X, XI, XII, XIU, XIV, ec. ; non che l'ab. Bel- lomo. Continuazione del Bercastel, voi. I, pag. 80, e seg. Il concor- dato però conchiuso nel 18 17, Ira il medesimo Pio VII. e Luic;i XVIII re di Francia, annullò questo del iBoi, a cui fu sostituito.
Concordato tra Pio VII, e la re- pubblica italiana.
11 concordato fra il detto Ponte- fice e la repubblica francese non produsse quel bene , che general-
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mente speravasi. La condotta del primo console si manifestò subito, e Pio VII provò il dolore di ve- dere sempre più ingrandirsi le pia- ghe della Chiesa, né cessò di ver- sare lagrime sulle perdite, che ogni dì faceva la cattolica religione. Que- sto stato di cose durò due anni , senza che Pio VII tralasciasse d'in- dirizzare vive rappresentanze al go- verno francese per ottenere la ri- forma degli abusi, che eransi in- trodotti nel concordato in virtù dei precitati articoli organici. Allora fu che, senza potersi rimediare ai pri- mi disordini, s' intavolarono le ne- goziazioni ad oggetto di stabilire un concordato a favore della l'e- pubblica italiana. L' operazione non incontrò grandi ostacoli , laonde il concordato venne conchiuso a Pa- rigi, e sottoscritto ai 16 settembre i8o3 dai due plenipotenziari per esso nominati , cioè dal Cardinal Caprara legato a latere , per la santa Sede, e dal cittadino Ferdi- nando Marescalchi, ministro delle l'elazioni estere per la repubblica italiana. In seguito fu ratificato da Pio VII ai 29 ottobre i8o3, e dal primo console presidente li 2 no- vembre i8o3, approvato dalla con- sulta di stato di IMilano ai 27 no- vembre dello stesso anno, ed è del seguente tenore:
La Santità di Nostro Signore Pa- pa Pio VII, e il presidente della repubblica italiana, primo console della repubblica francese, animati da egual desiderio, che in detta re- pubblica sia fissato uno stabile re- golamento di quanto spetta alle corti ecclesiastiche , e volendo che la religione cattolica apostolica ro- mana sia conservata intatta ne' suoi dogmi, sono convenuti ne' seguenti arlicoli.
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Art. I. La religione cattolica a- postolica romana continua ad es- sere la religione delia repubblica italiana.
IL Sua Santità nelle debite for- me assoggetterà alla giurisdizione metropolitana delle chiese arcive- scovili di Milano, di Bologna, di Ravenna, e di Ferrara le infrascrit- te chiese vescovili, cioè quelle di Brescia, di Bergamo, di Pavia, di Como, di Crema, di Novara, di Vigevano, di Cren^ona, e di Lodi all' arcivescovo di Milano, di cui sa- ranno siilfraganee.
Le chiese di Modena, di Reggio, d' Imola, e di Carpi saranno suifra- ganee dell' arcivescovo di Bologna :
Quelle di Cesena , di Forlì , di Faenza, di Rimini, e di Cervia sa- ranno sufliaganee dell'arcivescovato di R.avenna :
Quelle di Mantova , di Comac- chio, di Adria, e di Verona dalia parte della repubblica italiana, sa- ranno sulfraganee dell'arcivescovato di Ferrara.
IH. Il santo Padre alle istanze della repubblica italiana condiscen- de alla soppressione delle due chie- se vescovili di Sarzina, e di Berti- noi'o, e delle due abbazie nulliiis di Asola , e di Nonantola ; a con- dizione, che le rispettive diocesi sie- no riunite di comune concerto ad altre diocesi vicine. Dichiara poi, che gli attuali vescovi, ed abbati, qua- lora non fossero trasferiti in altre sedi, riceveranno un compenso ade- guato per la cessione della giurisdi- zione, e congrua delle quali gode- vano, ottenute nelle convenienti for- me le linunzie dei detti vescovi, ed abbati. I beni, e le rendite delle suddette chiese, ed abbazie situati nella repubblica italiana , saranno diilla medesima Santità sua ripar-
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titi, ed incorporati ad altre fonda- zioni ecclesiastiche di concerto col governo.
IV. In considerazione dell'utilità, che dal presente concordato ridon- da agi' interessi della Chiesa, e del- la religione, sua Santità accorda al presidente della repubblica italiana medesima , ed agli ecclesiastici da esso presidente nominati , forniti delle doti volute dai sagri canoni , la canonica istituzione secondo le forme stabilite.
V. Gli arcivescovi e vescovi pre- steranno il giuramento di fedeltà nelle mani del pi'esidente della re- pubblica, secondo la infrascritta for- mola : » Io giuro e prometto sui " santi evangeli ubbidienza e fe- >j deità al governo della repubbli- » ca italiana. Similmente prometto, » che non terrò alcuna intelligen- » za, non interverrò ad alciui con- » sigilo , e non prenderò parte in >i alcuna unione sospetta, o dentro il o fuori della repubblica, che sia » pregiudizievole alla pubblica tran- » quillità, e manifesterò al goA'cr- » no ciò, ch'io sappia trattarsi, o ■5 nella mia diocesi , o altrove, in }> pregiudizio dello stato ".
VI. Il medesimo giuramento pre- steranno i parrochi alla presenza delle autorità civili costituite dai presidente della repubblica.
VII. Sarà sempre libero a qua- lunque vescovo di comunicare, sen- za verun ostacolo, colla santa Sede, sopra tutte le materie spirituali, e gli oggetti ecclesiastici.
Vili. Parimenti sarà libero ai vescovi l'asci'ivere tra i chierici, e promuovere agli ordini a titolo di beneficio, di cappeilania, di legato pio, di patrimonio, o di altra legit- tima assegnazione tutti quelli, che giudicheranno essere necessari, ed
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iilili alle rispettive chiese , e dio- cesi.
IX. Si conserveranno i capitoli nelle chiese metropolitane e catte- drali, e similraenle quei delle col- legiate, almeno più insigni; e tali capitoli godranno di una convenien- te dotazione dei beni. Similmente godranno di una conveniente dota- zione dei beni, le mense ai-civesco- vili e vescovili, i seminari, le fab- briche delle chiese metropolitane , delle cattedrali e collegiate, almeno più insigni, e le parrocchie.
Tali dotazioni saranno stabilite dentro il più breve spazio di tem- po di concerto con sua Santità, e col presidente della repubblica.
X. L'insegnamento, la disciplina, l'educazione 5 ed amministrazione dei seminari vescovili sono soggetti all'autorità de' vescovi rispettivi se- condo le forme canoniche.
XI. I conservatorii, gli ospedali , le fondazioni di carità, ed altri con- simili luoghi pii, in addietro go- vernati da sole persone ecclesiasti- che, saranno per l'avvenire ammi- nistrati in ciascuna diocesi da una congregazione di persone per metà ecclesiastiche, e per l'altra metà se- colari. Il presidente della repubbli- ca sceglierà le persone secolari, co- me l'ecclesiastiche, che dal vescovo gli verranno proposte.
Nelle congregazioni presiederà sempre il vescovo, cui altresì sarà libero di visitare que' luoghi , che legittimamente sono amministrati dai laici.
XII. Sua Santità accorda ai ve- scovi il diritto di conferire le par- rocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Premesso il concorso nelle parrocchie di libera collazione, i vescovi ie confei-irauno ai sogget- ti, eh eglino giudicheranno i più
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degni. Nelle parrocchie poi di gius- patronato ecclesiastico, premesso pu- re il concorso, daranno l' istituzio- ne a quelli , che il patrono eccle- siastico presenterà come i più de- gni tra gli approvati dagli esami- natori. Finalmente nelle parrocchie di giuspatronato laico il vescovo istituirà il presentato, purché nell'e- same sia rinvenuto idoneo. In tutti i sopraddetti casi , i vescovi non isceglieranno, se non persone accet- te al governo.
XIII. Il vescovo, oltre le altre pene canoniche , potrà punire gli ecclesiastici colpevoli, anche col rin- chiudeili nei seminari, e nelle ca- se dei regolari.
XIV. Nessun parroco potrà es- sere astretto ad amministrare il sa- gramento del matrimonio a chiun- que sia legato da qualcheduno de- gl' impedimenti canonici.
XV. Non si farà alcuna soppres- sione di fondazioni ecclesiastiche , qualunque esse sieno, senza l' inter- vento dell' autorità della Sede apo- stolica.
XVI. Attese le straordinarie vi- cende dei passati tempi, e gli ef- fetti che ne sono derivati e prin- cipalmente in vista dell' utilità, che da questo concordato ridonda alle cose concernenti la religione, ed an- che per r oggetto di provvedere al- la tranquillità pubblica, sua Santità dichiara, che coloro, i quali hanno accjuistato dei beni ecclesiastici alie- nati, non avranno alcuna molestia né da lui, né dai romani Pontefici suoi successori, ed in conseguenza la proprietà degli stessi beni , le rendite, e i diritti a quelli annessi saranno immutabili presso i mede- simi , e quei che hanno causa da loro.
XV II. Resta severamente proibì-
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to tuttociò, che o eoa la parola, o col fatto, o in iscritto tende a cor- rompere i buoni costumi, o al dis- prezzo della religione cattolica, e dei suoi ministri.
XVII I. Il clero sarà esente da ogni sorta di servizio militare.
XIX. Sua Santità riconosce nel presidente della repubblica italiana gli stessi diritti e privilegi, che ri- conosceva nella maestà dell' impe- ratore come duca di Milano.
XX. Quanto agli altri oggetti ec- clesiastici, dei quali non è stata fat- ta espressa menzione nei presenti articoli, le cose rimarranno, e sa- ranno regolate a tenore della ve- gliante disciplina della Chiesa , e sopravvenendo qualche difficoltà, il sauto Padre e il presidente della repubblica si riservano di concer- tarsi tra loro.
XXI. 11 presente concordato è sostituito a tutte le leggi , ordina- zioni, e decreti emanati finora dalla repubblica sopra materie di reli- gione.
XXII. Ambedue le parti con- traenti promettono, che tanto esse, quanto i loro successori osserveran- no religiosamente tutte le cose, delle quali si è convenuto per l'una par- te e per l'altra nei presenti arti- coli.
11 cambio delle ratifiche sarà fatto in Parigi dopo lo spazio di due mesi.
Fatto in Parigi il giorno i6 set- tembre i8o3. Seguono i nomi dei plenipotenziari ec.
Concordato tra Pio VII, e Luigi XFIII re di Francia.
Ritornata laFrancia solto il domi- nio del suo re, la religione di quel reame reclamò che si ponesse un
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riparo alla vedovanza di molte ihie- .'«c, e che tolto fosse lo slato peno- so d' incertezza intorno al concorda- to del 1801, pei gravissimi disor- dini avvenuti. R.imossi gli ostacoli, e principalmente sul giuramento della carta costituzionale, e eolia dichiarazione di piena sottomissio- ne di sei antichi vescovi, a quanto la santa Sede avesse fatto, Pio VII nominò per conchiuderlo in suo ple- nipotenziario il segretario di slato Cardinal Ercole Consalvi , e il re di Francia il conle Blacas d'Avilps, ambasciatore in Roma ; laonde il concordato contiene le seguenti con- dizioni , e fu sostituito a quello del 1801.
Art. I. 11 concordato tra il som- mo Pontefice Leone X, e France- sco I re di Francia è ristabilito.
II. In conseguenza deli' articolo precedente, quello del dì i5 luglio 1801 cessa di avere elfelto.
III. Gli articoli chiamali orga- nici fatti senza saputa della Santi- tà sua, e promulgati senza alcuna sua approvazione il dì 8 aprile del- l'anno 1802, insieme col soprad- detto concordato del dì i5 luglio 1801, sono abrogati in tuttociò, che hanno di contrario alla dottri- na, ed alle leggi della Chiesa.
IV. Le chiese, che nel regno di Francia furono soppresse con la bolla di sua Santità del dì 29 no- vembre 1 801, saranno nuovamente erette sino a quel numero , che di comune consenso saia stabilito co- me più vantaggioso alla religione.
V. Tutte le chiese arcivescovili e vescovili del regno di Francia , erette con la sopraddetta bolla del dì 29 novembre 1801 , sono con- servate insieme coi loro titolari at- tuali.
VI- L'articolo precedente reìativa-
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mente alla conservazione dei me- desimi titolari attuali nelle loro se- di vescovili ed arcivescovili presen- temente esistenti in Francia , non potrà impedire alcune particolari eccezioni fondate sopra gravi e le- gittime cause, né che alcuni dei det- ti titolari attuali possano essere trasferiti ad altre sedi.
VII. Le diocesi delle chiese sì presentemente esistenti, come delle altre le quali dehhono erigersi , ri- chiesto prima il consenso degli at- tuali vescovi, e capitoli delle sedi vacanti, saranno ristrette tra quei limiti che si conosceranno di mag- gior vantaggio all' amministrazione di esse.
A'^III. Sarà fissata una dotazione conveniente a tutte le chiese sì esi- stenti, che da erigersi nuovamente in heni stabili, e in rendite sullo stato, quanto piìi presto si potrà , ed intanto sarà assegnata ai pastori delle medesime una rendita suffi- ciente per migliorare la condizione. Sarà egualmente provveduto alla dotazione dei capitoli, delle parroc- chie, e dei seminari tanto esistenti che da erigersi.
IX. Sua Santità , e sua maestà cristianissima conoscono tutti i mali, che affliggono le chiese della Fran- cia, e veggono parimenti quanto il sollecito accrescimento delle sedi at- tualmente esistenti sia per essere proficuo alla religione. Affinchè per- tanto non sia ritardato più lunga- mente un vantaggio sì grande, sua Santità procederà senza indugio con la promulgazione di una bolla al- l' erezione delle sedi, ed alla nuova circoscrizione delle diocesi soprad- dette.
X. Volendo sua maestà cristia- nissima dare un nuovo attestato del suo impegno per la religione, use-
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rà, di concerto colla Santità sua, di tutti i mezzi che sono in suo potere, per far cessare quanto pili presto sarà possibile, i disordini, e gli ostacoli che si oppongono al be- ne della religione, ed alla esecuzio- ne delle leggi della Chiesa.
XI. I territori delle antiche ab- bazie dette nullius saranno uniti a quelle diocesi, dentro i confini del- le quali si troveranno compresi nella nuova circoscrizione.
XII. La reintegrazione del con- cordato osservato in Francia fino al 1789 (stipulata con l'articolo primo di questa convenzione ) non porterà seco la reintegrazione delle abbazie, dei priorati , e degli altri benefìzi, che in quel tempo esiste- vano. Ciò non ostante i benefizi , che potranno fondarsi in avvenire, saranno soggetti alle regole pre- scritte nel concordato medesimo.
XIII. Le ratifiche della conven- zione presente saranno cambiate den- tro un mese , o più presto, se sia possibile.
XIV. Appena cambiate queste ratifiche , sua Santità confermerà con sua bolla la presente conven- zione ed immediatamente dopo pul> blicherà una seconda bolla per fis- sare la circoscrizione delle diocesi.
In fede di che i rispettivi pleni- potenziari hanno firmato la pre- sente convenzione, e vi hanno ap- posto il loro sigillo.
Fatto a Pv.oma li i i giugno 1817.
Ercole Cardinal Consalvi.
Blacas d'Aulps.
Questo concordato fu poscia pub- blicato da Pio VII nel concistoro segreto de' 21) luglio 181 7, e fé:-
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steggiato colla creazione di alcuni Cardinali, tre de' quali francesi, cioè Talleyrand de Perigoid^ de la Lu- zerne, e de Bossuet, innalzati poi dal re alla dignità di pari del regno. F. Pistoiesi, Vita di Pio VII tomo IV, p. I 77; Bellomo, Continuazio- ne delBercastel voi. II, p. 168, e seguenti, riportando quest' ultimo a p. 173 quanto dissero i nemici di queslo nuovo concordato, e i pa- ralogismi di M. de Pradt. Colla bolla poi degli 8 ottobre 1822, Pio VII effettuò la circoscrizione delle diocesi, come si legge nella bolla Paternae charitatis sollicilu- doj qua coin'entionem, etc.
Concordato tra Pio VII, e Mas- siniiliano Giuseppe re di Ba- viera.
Questo concordato fu stipulato nel 18 17, ed oltre al cenno, clic se ne diede all' articolo Baviera {Vedi), qui lo riportiamo intera- mente ne' suoi articoli.
Art. I. La religione cattolica a- postolica l'oraana sarà conservata illesa in tutto il regno di Baviera, e i paesi soggetti con quei diritti , e quelle prerogative, delle quali dee godere, giusta le ordinazioni divi- ne, e le sanzioni canoniche.
II. Sua Santità, servatis servan- dis, stabilirà le diocesi del regno di Baviera nella maniera seguente. Trasferirà la sede di Frisigna a Monaco, e la erigerà in metropo- litana, la quale avrà a sua diocesi l'attuai territorio della diocesi di Frisigna. Il vescovo però di que- sta chiesa, e i successori di lui do- vranno essere chiamati arcivescovi di Monaco, e di Frisigna. Assegne- rà allo stesso arcivescovo in sitf- fraganee le chiese vescovili di Au-
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gusta, Passavia, e quella di Ralis- bona, previa la soppressione delia loro qualità metropolitica. Il vesco- vo però delia chiesa di Passavia, attualmente vivente, godrà sinché avrà vita, del privilegio di esenzio- ne. Erigerà la chiesa di Banibcrga in metropolitana, e le assegnerà a suffiaganee le chiese episcopali di Wirtzburgo, Eichstet, e Spira. Il territorio di Ascaffemburgo, che apparteneva un tempo alla dioce- si di Magonza, ed ora appartiene a quella di Batisbona, e la parte bavarica della diocesi di Fulda, sarà aggiunta alla diocesi di Wiitzbur- go. Unirà poi alla diocesi di Au- gusta la parte bavarica della dio- cesi di Costanza, insieme col terri- torio esente di Kempten. In simil guisa la parte bavarica della dio- cesi di Salisburgo, e il territorio della pi-epositura esente di Beick- tolgaden, parte si unirà da lui alla diocesi di Passavia, parte a quella di Monaco ; alla quale eziandio as- segnerà la diocesi di Chiemsec, pre- via la soppressione di questa sede. Saranno designati i nuovi confini di ciascuna diocesi in quanto sarà necessario.
III. I capitoli delle chiese metro- politane avranno due dignità, il preposito cioè, il decano , e dieci canonici; e i capitoli delle chiese cattedrali avranno parimenti due dignità, cioè il preposito, il deca- no, e otto canonici. Ciascun capi- tolo inoltre, tanto metropolitano quanto cattedrale, avrà almeno sei prebendati, ossia vicari. Se poi in avvenire le rendite di queste chie- se, per mezzo di nuove fondazioni, o per accrescimento de' beni, si au- mentassero a segno, che erigere si possano nuove piebende, si accre- scerà altresì il numero de' canoni-
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d e Je' vicari. In ogni capitolo gli arcivescovi, e i vescovi destineran- no, a norma del sagro concilio tri- dentino, due de' canonici, i quali adempiano rispettivamente le parti di teologo, e di penitenziere. Le dignità, e i canonici tutti , oltre il servigio del coro, serviranno da consiglieri agli arcivescovi, e ai ve- scovi nell'amministrazione delle lo- ro diocesi. Agli arcivescovi però, e ai vescovi sarà libero totalmente l'assegnar ad essi a proprio bene- placito le speciali incumbenze del loro ofticio. In simil maniera gli arcivescovi, e i ve>covi assegneran- no gli offizi de' vicari. Sua maestà assegnerà cinquecento fiorini annui a quelli, che avranno la carica di segretari vescovili.
IV. Le rendile delle mense ar- civescovili e vescovili, saranno sta- bilite in beni , o fondi stabili da lasciarsi alla libera amministrazione degli arcivescovi e vescovi. Di un simile genere di beni, e del mede- simo diritto di amministrazione go- dranno i capitoli delle chiese me- tropolitane, e cattedrali, e i vicari, ossia prebendati addetti al servizio delle chiese sopraddette. La quan- tità delle rendite annuali, sottratti i pesi, sarà la seguente:
Diocesi di Monaco.
Per l'arcivescovo sarà di fiorini ventimila; pel preposito, di fiorini quattromila; pel decano, di fiorini quattromila ; per ciascuno de' cin- que canonici giuniori, di fiorini mille seicento; per ciascuno dei tre vicari seniori, di fiorini ottocento; per ciascuno dei tre vicari giuuio- l'i, di fiorini seicento.
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Diocesi di Bainberga.
Per l'arcivescovo, di fiorini quin- dicimila ; pel preposito, di fiorini tremila e cinquecento ; pel decano, di fiorini tremila e cinquecento; per ciascuno de' cinque canonici seniori, di fiorini mille e ottocento; per ciascuno de' cinque canonici giunio- ri, di fiorini mille quattrocento; per ciascuno de' vicari seniori, di fiorini ottocento; per ciascuno dei tre vicari giuniori, di fiorini seicento.
Diocesi di Augusla, Ratishona, e TVirtzburgo.
Per ciascun vescovo, di fiorini die- cimila; per ciascun preposito, di fio- rini tremila; per ciascun decano, di fiorini tremila; per ciascuno dei quattro canonici seniori, di fiorini mille seicento; per ciascuno dei quattro canonici giuniori, di fiori- ni mille e quattrocento ; per cia- scuno dei tre vicari seniori, di fio- rini ottocento; per ciasciuno dei tre vicari giuniori , di fiorini seicento.
Diocesi di Passavia, Eichstelt e Spira.
Per ciascun vescovo, di fiorini ottomila; per ciascun preposto, di fiorini duemila e cinquecento ; per ciascun decano, di fiorini duemila e cinquecento; per ciascuno de' quat- tro canonici seniori, di fiorini mil- le e seicento per ciascuno de' ca- nonici giuniori, di fiorini mille e quattrocento; per ciascuno de' tre vicari giuniori, di fiorini seicento.
Tutte queste rendite dovranno nella loro somma conservarsi sem- pre salve ed intere, e i beni e i fondi da cui proverranno, non po- tranno essere uè distratti, né cam- biati in pensioni. Wel tempo che
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vacheranno le sedi arcivescovili e vescovili, le dignità, i canonicati, le prebende, ossia i vicariati, le sopraddette rendite avranno a per- cepirsi, e conservarsi a vantaggio delle chiese rispettive. Inoltre tan- to agli arcivescovi e vescovi, quan- to alle dignità, ai canonici seniori, e vicari parimenti seniori, sarà as- segnata un'abitazione corrispondente alla loro dignità, e al loro stato. Sua maestà assegnerà anche un lo- cale adatto per la curia arcivesco- vile e vescovile, pel capitolo, e per l'archivio. L'una parte e l'altra dei contraenti nominerà commissari per l'esecuzione di questo assegnamento di rendite, fondi, e beni da compir- si entro un trimestre dopo la ra- tifica della presente convenzione, se pure potrà farsi, o al piìi entro un semestre, e sua maestà comanderà, che sieno in autentica forma esibi- ti tre esemplari dell' atto formale di tale assegnazione, uno per l'ar- chivio regio, l'altro pel nunzio apo- stolico, e il terzo per l'archivio di ciascuna chiesa. Gli altri benefìzi dove, esistono saranno conservati . In quanto poi alla diocesi di Spi- ra, poiché per circostanze partico- lari non le si possono per ora as- segnare beni fondi e beni stabili, le sarà intanto provveduto dalla maestà sua sino a tanto che le si possa fare un tale assegnamento, col- l'assegnamento di una prestazione annua da pagarsi nella somma pel vescovo, di fiorini seimila; pel pre- posito, di fiorini mille cinquecento; pel decano, di fiorini mille cinque- cento; per ciascuno degli otto ca- nonici, di fiorini mille; per ciascu- no dei sei vicari, di fiorini seicen- to. Finalmente i fondi, le reudite, i beni mobili ed immobili delle làbbriche e delle stesse chiese, sa-
VOl. XVI.
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ranno conservati, e se non baste- ranno per la manutenzione delle chiese^ per le opere del culto di- vino, e i salari dcgl' inservienti ne- cessari, supplirà sua maestà.
V. Sieno conservati a ciascuna diocesi i propri seminari, e prov- veduti di congrua dotazione in be- ni, e fondi stabili. Nei seminari sa- ranno ammessi, formati, ed educati, a norma del sagro concilio di Tren- to, quei giovanetti, i quali gli ar- civescovi, e i vescovi, giusta la ne- cessità, e r utilità delle diocesi, giu- dicheranno dovere essere ammessi. La sistemazione, l'amministrazione, l'istruzione, il regime di questi se- minari saranno di pieno e libero diritto soggetti all'autorità degli ar- civescovi, e vescovi secondo le for- me canoniche. I rettori, e i profes- sori de' seminari saranno puie no- minati dagli arcivescovi e dai ve- scovi, e qualunque volta lo giudi- cheranno essi necessario ed utile, ne saranno rimossi. Siccome è do- vere de' vescovi il vegliare nelle dottrine appartenenti alla fede e ai costumi, COSI in niun modo saran- no impediti dall'esercitare un tal dovere anche sulle scuole pubbli- che.
VI. La sua real maestà assegne- rà parimenti, di concerto cogli ar- civescovi, e vescovi, una casa con dote sufficiente, nella quale ritro- vino asilo, e sollievo i chierici in- fermi, e vecchi.
VII. Inoltre sua maestà, consi- derando quanti vantaggi abbiano ritratto la Chiesa e lo stato dagli Ordini religiosi, e quanti ritrarre
.ne possano in avvenire, e affine eziandio di mostrare il suo propen- so animo verso la santa Sede, pro- curerà d'accordo con la santa Se- de, di ristabilire con una conveue-
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vole dotazione alquante case degli Ordini monastici dell'un sesso e dell'altro per l'educazione della gio- Tentù nella religione e nelle lette- re, e in aiuto de'parrochi, o per la cura degli infermi.
Vili. I beni de' seminari, delle parrocchie, de' benefizi, delle fabbri- che, e di tutte le alti« ecclesiasti- che fondazioni , dovi-anno essere sempre nella loro integrità conser- vati, né potranno essere distrutti, o cambiati in pensione. La Chiesa inoltre avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo sarà suo proprio, e godrà dello stesso dirit- to, che le antiche fondazioni ec- clesiastiche. JXè di esse, né di quel- le che in appresso si faranno, po- trà farsi soppressione alcuna ed unione, senza l' intervento dell'au- torità della sede apostolica , salve le facoltà attribuite ai vescovi dal concilio tridentino.
IX. Sua Santità, avendo in mira il vantaggio, che da questa conven- zione deriva alla religione e alle cose ecclesiastiche, concederà in per- petuo alla maestà del re Massimi- liano Giuseppe, e ai cattolici suc- cessori di lui con lettere apostoli- che, da spedirsi subito dopo la ra- tifica della presente convenzione, l'indulto di nominare alle sedi va- canti arcivescovili e vescovili del regno bavarico, degni ed idonei ecclesiastici, forniti di quelle doti, che ricercano i sagri canoni. Sua Santità poi darà alle persone che sieno tali, la canonica istituzione giusta le fortne consuete. Prima però che l'abbiano avuta, non po- tranno in veruna maniera intro- mettersi nel regime, ossia iiell' am- ministrazione delle rispettive chiese, alle quali sono uoniiuati. Le tasse
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poi delle annate e della cancelle- ria, saranno stabilite di nuovo pro- porzionatamente alle reudite an- nuali di ciascuna mensa.
X. Sua Santità conferirà le pre- positure cos\ nelle chiese metro- politane, che nelle cattedrali. Ai decanati nominerà sua maestà, e nominerà eziandio ai canonicati nei mesi apostolici, ossia papali. In quan- to agli altri sei mesi, nominerà nei piitni tre l'arcivescovo e il vescovo, e negli altri tre il capitolo. Non saranno in avvenire ammessi nei capitoli delle chiese metropolitane e cattedrali, che quei nazionali, i quali, oltre le qualità richieste dal sagro concilio di Trento^ abbiano con lode atteso alla cura delle a- nime, e sieno stati di aiuto all'ar- civescovo, o al vescovo nell'ammi- nistrazione della diocesi, oppure si sieno resi illustri per virtù, o per scienza. I vicariati poi delle stesse chiese metropolitane, o cattedrali, saranno liberamente conferiti dal- l'arcivescovo , o dal vescovo. Per questa volta però, essendoché non possono osservarsi tutte le cose che sonosi stabilite in questo articolo, per non tix)varsi ancora formati i capitoli, il nunzio apostolico, d'ac- cordo con sua maestà, ed ascolta- ti quei che vi avessero interesse, costituirà i nuovi capitoli. Lo stes- so si praticherà intorno ai vicari, ossia ai prebendati. Alle dignità, ai canonici, e ai beneficiati tutti resi- denziali, siccome é proibita, secon- do i sagri canoni, la pluralità dei benefizi , così è comandata la re- sidenza secondo il rigore degli stes- si canoni, salva però sempre l'au- torità della Sede apostolica.
XI. Il re di Bavieia presenterà a quei benefizi sì parcocchiali che curati e semplici, a' quali presenta-
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vano i duchi ed elettori antecesso- li suoi per legittimo diritto di pa- tronato, acquistato o per dotazio- ne, o per fondazione, o per co- struzione. Inoltre sua maestà pre- senterà a quei benefìzi, a cui pre- sentavano le corporazioni ecclesia- stiche, che non esistono attualmen- te. 1 sudditi di sua maestà, i qua- li godono nel modo legittimo di sopra esposto del diritto di patro- nato, presenteraijno ai benefìzi si parrocchiali che curati e semplici soggetti a questo diritto. Gli arci- vescovi, e vescovi daranno la isti- tuzione canonica ai presentati aven- ti i dovuti requisiti, premesso l'e- same intorno alla dottrina e ai co- stumi da farsi dagli stessi Ordina- ri, se si tratta di benefizi patro- nati o curati. La presentazione poi a tutti questi benefizi si farà entro il tempo prescritto dai canoni, al- Irimciiti saranno essi liberamente conferiti dai vescovi, e dagli arci- vescovi. Gli altri benefizi tutti si parrocchiali che curati, e semplici, che conferivano prima i vescovi antecessori delle otto chiese del re- gno di Baviera, saranno liberamen- te conferiti dagh arcivescovi, e dai vescovi a persone accette a sua maestà.
XII. Agli arcivescovi ed ai ve- scovi sarà libero di esercitare per loro regime nelle diocesi quel che compete ad essi in forza del pa- storale ministero, e per dichiarazio- ne, o per disposizione de'sagri ca- noni, secondo la presente disciplina delle chiese approvata dalla santa Sede. Specialniente potranno sosti- tuire in qualità di vicari consiglieri ed aiutatori della loro amministra- zione qualunque, che giudicheranno idoneo ai suddetti uffici: oltre a ciò sarà lecito ad essi promovere
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allo stato clericale ed anche agli ordini maggiori per titolo appro- vato dai sagri canoni (previo l'esa- me da farsi dagli stessi arcivescovi e vescovi, o dai vicari loro, insie- me cogli esaminatori sinodali), tut- ti quelli che giudicheranno o ne- cessari, od utili alle loro diocesi, ed al contrario allontanare dagli ordi- ni quelli, che giudicheranno inde- gni, senza che possano per verua modo esserne impediti.
Conoscere nel loro foro le cau- se ecclesiastiche , e massimamente le cause matrimoniali che, giusta il canone duodecimo, sessione 24 del sagro concilio , spettano ai giudici ecclesiastici ; e portare di esse sentenza, eccetto le cause me- ramente civili dei chierici, per mo- do di esempio di contratti, debiti, eredità, le quali saranno conosciu- te, e definite dai giudici laici.
Castigare colle pene stabilite dal sagro concilio di Trento, e con altre, che giudicheranno opportune, i chierici degni di riprensione, o che non portino l' abito clericale alla loro dignità ed al loro ordine conveniente, salvo però il ricorso canonico, e metterlo in custodia nei seminari, e nelle case da de- stinarsi a questo effetto, punir ezian- dio colle censure qualunque fra i fedeli , che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche , e dei sagri canoni.
Comunicare col clero e col po- polo diocesano per dovere dell'uf- fizio pastorale, e pubblicare libe- ramente le loro istruzioni ed or- dinazioni sulle cose ecclesiastiche; di più sarà totalmente libera la comu- nicazione dei vescovi , del clero e del popolo colla santa Sede, per le cose spirituali, ed ecclesiastiche.
Erigere, dividere ed unire le
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parrocchie di concerto con sua rea- le maestà, principalmente per ciò che riguarda l'assegnazione delle rendite.
Ordinare, e determinare le pre- ghiere pubbliche, ed altre pie ope- re quanto lo richiederà il bene della Chiesa, o dello stato, o del popolo, e vegliare perchè nelle fun- zioni ecclesiastiche, e specialmente nella messa, e nella amministrazio- ne de' sagramenti, si usino le for- mole della Chiesa in lingua la- tina.
XIII. Quante volte gli arcive- scovi e vescovi indicheranno al go- verno libri o impressi nel regno o introdottivi , i quali contengano qualche cosa contraria alla fede, ai buoni costumi, e alla disciplina della Chiesa, il governo ordinerà, che sia nel dovuto modo impedita la loro divulgazione.
XIV. Sua maestà proibirà, che Ja religione cattolica e i riti, os- sia la liturgia di lei sieno disprez- zati o con parole j o con fatti , o con isciittuie , o che sieno im- pediti i pastori , o i ministri del- la Chiesa nell' esercizio della lor carica, per custodire massimamente la dottrina della fede , e dei co- stumi, e la disciplina ecclesiastica. Desiderando inoltre, che giusta i divini precetti sia serbato il dovuto onore ai santi ministri, non soffri- rà, che alcuna cosa si faccia, la quale possa portare loro disonore, o renderli dispregevoli, anzi coman- derà, che in qualunque occasione tutti i magistrati del regno li trat- tino con particolare riverenza, e coir onore dovuto alla loro di- gnità.
XV. Gli arcivescovi, e i vescovi faranno alla presenza di sua mae- stà il giuramento di fedeltà espres-
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so colle seguenti parole: » Io giu- « ro e prometto sopra il santo e- » vangelo divino, ubbidienza e fe- « deità alla reale maestà : pari- »> menti prometto, che io non avrò » alcuna comunicazione , né inter- n verrò ad alcuna adunanza, né » serberò dentro o fuori alcuna '> sospetta unione , che nuoca alla » pubblica tranquillità, e se tanto » nella mia diocesi, o altrove, sa- " prò che alcuna ^ cosa si tratti in » danno dello stato, lo manifesterò » a sua maestà ".
XVI. Con la presente conven- zione le leggi, le ordinazioni , e i decreti emanati finora nella Ba- viera sono abrogati in quanto ad essa si oppongono.
XVII. Ogni altro oggetto, che spetta alle cose, o persone ecclesia- stiche, di cui non si è fatta espres- sa menzione , sarà diretto ed am- ministrato secondo la dottrina della Chiesa, e la vigente approvata di- sciplina di lei. Se poi in avvenire sopravvei'rà qualche difficoltà , sua Santità, e sua maestà si riservano di conferire fra loro la cosa, ed ac- comodarla amichevolmente.
XVIII. L'una parte e l'altra dei contraenti promette, ch'esse, e i suc- cessori loro manterranno inviolabil- mente tuttociò, di cui si è conve- nuto fra loro in questi articoli, e la presente convenzione sarà dichia- rata legge di stato da sua maestà. Questa inoltre promette, ch'essa, e i suoi successori niente mai per qualunque cagione aggiungeranno agli articoli di questa convenzione, né muteranno alcuna cosa di essi, o li dichiareranno senza l' autorità, e la cooperazione della Sede apo- stolica.
XIX. La consegna delle ratifiche di questa convenzione si farà qua-
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l'anta giorni dalla data di essa , o più presto se si poti'à.
Roma 5 giugno 1817.
Ercole Cardinal Consalvi.
Casimiro HaefFelin, vescovo di Chersoneso.
Concordato tra Pio VII , e Vit- torio Emmanueie re di Sarde- gna.
Mentre nel glorioso pontificato di Pio VII, e dopo il suo trionfa- le ritorno in Pioraa, si fecero tanti concordati ed ecclesiastici regola- menti per far rifiorire la cattolica religione nelle regioni oltramonta- ne, per le disastrose vicende, che tanto danno le fecero negli ultimi del decorso secolo, e nei primi del corrente; la pietà, e la sollecitudine de'principi italiani ancora procuraro- no a' loro sudditi un sì grande spiri- tuale benefizio. Principalmente con tutto r animo religioso, proprio di un principe della sempre pia real casa di Savoja, a ciò intendeva il re di Sardegna Vittorio Emmanue- le, che maggiore pur anche ne sen- tiva il bisogno, dappoiché le diocesi de' suoi stati di terraferma gover- nate venivano in forme diverse se- condochè a diversi governi aveva- no obbedito nei politici sconvolgi- menti, guerre, e successive inva- sioni. Avendo il re spedito a Ro- ma per tal effetto il conte Barba- roux , in qualità di suo ministro plenipotenziario, egli felicemente nel 1 8 1 7 stipulò colla santa Sede gli articoli di un concordalo, per con- seguenza del quale nacque una nuo- va circoscrizione di diocesi, sccou-
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do la bolla pontificia promulgata da Pio VII nel mese di giugno del- l'anno stesso. Da essa ricavasi, che negli stati di terraferma vennero erette dieci nuove sedi vescovili, ri- manendo sussistenti tutte quelle sta- bilite dalla bolla, che il medesimo Pio VII avea emanato nel i8o3. Le nuove sedi furono : Alba , Ao- sta, Biella, Bobbio, Possano, Pine- rolo, Susa, Tortona, Alessandria, e Cuneo. La sede di Vercelli fu in- nalzata al grado di chiesa metro- politana , di cui assegnaronsi per sufTraganee Alessandria, Biella, Ca- sale, Novara, e Vigevano, siccome della metropolitana di Torino si di- chiararono suffraganee, Acqui, Asti, Ivrea, Mondovì, Saluzzo, Alba, Cu- neo, Possano, Pinerolo, e Susa. Le chiese vescovili di Tortona, di Bob- bio, e di Nizza divennero suffraga- nee di Genova, alle cui archidio- cesi fu aggiunta l' isola di Capraja.
Concordato tra Pio VII , e Fer- dinando I, re delle due Sicilie.
Dopo il tragico fine di Murai a Pizzo di Calabria , vieppiù assicu- rato sul trono Perdinando intrapre- se a riunire i due suoi l'egni in un sol corpo diretto da eguali leggi : il perchè poscia non più si fece chiamare Perdinando IV, ma Per- dinando I. Quindi stabilì di dare ai due regni un medesimo regola- mento ecclesiastico. A ciò venne spronato dal suo religioso zelo, dap- poiché a cagione degli antecedenti politici sconvolgimenti , conveniva rinnovare 1' ordinamento delle dio- cesi de' suoi dominii. A tal effetto il cav. Luigi de Medici di lui mi- nistro di stato, in qualità di suo plenipotenziario, avendo intavolato in Roma colla santa Sede le pra-
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tiche per la formazione di un con- cordato, per la fervorosa brama che aveva il Pontefice Pio VII di ri- parare i disordini , che nelle co- se ecclesiastiche eransi introdotti nel regno delle due Sicilie , furono le pratiche medesime coronate da un esito felice, ed in trentacinque articoli, che qui appresso per la lo- ro importanza riportiamo, venne nel concordato abbracciata presso che r intera legislazione.
Art. I. La religione cattolica a- postolica romana è la sola religio- ne del regno delle due Sicilie, e vi sarà sempre conservata con tutti i diritti, e le prerogative, che le com- petono secondo l'ordinazione di Dio, e le sanzioni canoniche.
II. In conformità dell' articolo precedente , l'insegnamento nelle re- gie università, collegi e scuole si pubbliche che private, dovrà in tut- to essere conforme alla dottrina della medesima religione cattolica.
III. Riconosciutasi nella conven- zione del 1741 la necessità di ve- nire alla unione di parecchi pic- colissimi vescovati, dove i vescovi non possono mantenersi colla de- cenza dovuta, e questa unione che allora non fa eseguita essendo' ora divenuta ancor più necessaria per la maggior decadenza delle sud- dette, ed altre mense, si farà nei dominii di qua dal Faro, nel mo- do debito, e ricercato prima il con- senso delle parti che vi avranno interesse, una nuova circoscrizione di diocesi. Nel determinarla si avrà riguardo al comodo de' fedeli, e in particolar modo al loro spirituale vantaggio. Fra le sedi , o che per troppa scarsezza di rendite, o per l'oscurità de' luoghi , o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi, le più antiche, e le più
CON insigni sì conserveranno come cat- tedrali. Nei dominii poi di là dal Faro si conserveranno tutte le se- di arcivescovili e vescovili , che attualmente esistono, e di più affi- ne di provvedere meglio al como- do e al vantaggio spirituale de' fe- deli, ne sarà accresciuto il nume- ro. I territori di alcune abbazie Nullius dioecesis, sia per la loro piccole/za che ne hanno fatta, ver- ranno di concerto unite a quelle diocesi, entro i cui confini si tro- veranno nella, nuova circoscrizione. Le abbazie concistoriali, che si ri- trovano colla rendita di là di cin- quecento ducati annui rimarranno senza essere aggregate. I fondi delle altre minori della rendita suddet- ta, quando non siano di jus patro- nato, o si aggregheranno ad altre abbazie ecclesiastiche sino all'indi- cata somma di ducati cinquecento, o ne sarà disposto in favore dei capitoli, e delle parrocchie. Questa disposizione non riguarda le com- mende degli Ordini militari.
IV. Ciascuna mensa vescovile del regno non potrà avere una rendi- ta minore di annui ducati tre mi- la in beni stabili, libera dai pub- blici pesi. La Santità sua, di con- certo con sua maestà, assegnerà il più presto possibile tali dotazioni in favore di quei vescovati, coi quali sarà applicabile la pi-esente disposizione.
V. Ciascuna chiesa, sia arcive- scovile, sia vescovile, avrà il suo capitolo e seminario, ai quali sarà conservata se sufficiente, o accre- sciuta, se mancante in parte, e se fosse necessario anche per intiero assegnata una sufficiente dote in be- ni stabili. Ciascuna dignità del ca- pitolo metropolitano di Napoli non avrà meno di ducati cincpiecento
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di annua rendita, e gli altri cano- nicali non meno di ducali quat- trocento. Le dignità dei capitoli delle altre chiese arcivescovili, e ve- scovili, che nella nuova circoscrizio- ne verranno stabilite, nella parte del regno di qua dal Faro, non dovranno aver meno di ducati cen- tottauta di annua rendita, ed i ca- nonicati non meno di ducati cen- to. Questa disposizione non com- prende i canonicati di patronato regio, ecclesiastico, e laicale, i qua- li si conserveranno nello stato in cui sonoj a meno che dai rispet- tivi patroni non se ne vogliano nelle debite forme aumentare le rendite. I seminari saranno rego- lati, e le loro rendite amministra- te a tenore del concilio di Trento.
VI. Le rendite delle chiese da unirsi si applicheranno a quelle chiese, le quali nella nuova circo- .scrizione si conserveranno, meno che gli altri casi urgenti delle sud- dette chiese da riunirsi richiedes- sero altra applicazione ecclesiastica da farsi coli' intervento della san- ta Sede. I capitoli di quelle chie- se, che nella nuova circoscrizione non saranno conservati , ricercato prima il consenso degl' interessati, saranno convertiti in capitoli col- legiali, e la loro rendita rimarrà tal quale si trova nello stato pre- sente.
VII. Le parrocchie, le quali non hanno una sufficiente congrua, a- vranno un supplemento di dote in tale proporzione, che le cure di sotto due mila anime non abbiano meno di ducati cento annui; quel- le di sotto cinque mila anime du- cati centocinquanta; le altre final- mente di cinquemila anime in so- pra non meno di ducati duecento annui. Sarà a carico delle vispetti-
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ve comuni il mantenimento delle chiese parrocchiali, e del sotto par- roco, qualora non vi sieno rendite addette a questo fine, e per la si- curezza se ne assegneranno i fondi, o tassa privilegiata nel pagamento. Questo articolo non comprende le chiese parrocchiaU • di jus patronato regio ecclesiastico, e laicale cano- nicamente acquistato, le quali sa- ranno a carico dei rispettivi patro- ni. Neppure vi restano comprese le chiese ricettizie, sieno numerate, sieno inuumerate, i capitoli, e le collegiate con cura di anime, avendo la loro congrua nella massa comune. Vili. La collazione delle abba- zie concistoriali, che non sono di regio patronato, spetterà sempre alla santa Sede, la quale le confe- rirà ad ecclesiastici sudditi di sua maestà. I benefizii semplici di libe- ra collazione , con fondazione ed erezione in titolo ecclesiastico , sa- ranno conferiti dalla santa Sede, e dai vescovi secondo la distinzione dei mesi nei quali la vacanza suc- ceda, cioè dal gennaio al giugno dalla santa Sede, e da luglio al dicembre dai vescovi. La provvista sarà sempre in persone suddite di sua maestà.
IX. Si rassegnerà sollecitamente al santo Padre la nota delle ab- bazie come si ritrova nella curia del cappellano maggiore, che sono di nomina di sua maestà, e la no- ta di quelle, che sono di regio pa- tronato. Queste note potranno in seguito di concerto rettificarsi.
X. I canonicati di libera colla- zione, tanto dei capitoli cattedrali , che dei collegiali, si conferiranno rispettivamente dalla santa Sede, e nei secondi sei mesi dai vescovi. La prima dignità sarà sempre di libera collazione della santa Sede.
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XI. Ln Santità sua accorda ai vescovi del regno il diritto di con- ferire le parrocchie, che verranno a vacare in ogni tempo. Previo il concorso delle parrocchie di libera collazione, i vescovi le conferiran- no ai soggetti fra gli approvati eh' eglino giudicheranno i piìi de- gni. Nelle parrocchie poi di jus pa- tronato ecclesiastico, premesso pure il concorso, daranno 1' institu7Ìone a quelli che il patrono ecclesiasti- co presenterà come i piìi degni fra gli approvati dagli esaminatori. Fi- nalmente, nelle parrocchie di jus patronato regio e laicale, il vescovo istituirà il presentato, purché sul- l'esame sia rinvenuto idoneo. Si ec- cettuano le parrocchie, che vache- ranno in curia, o per promozione a qualche dignità ecclesiastica , o canonicato conferito dalla santa Se- de, le quali saranno di collazione pontificia.
XII. Tutti i beni ecclesiastici, non alienati dal governo militare, che al ritorno di sua maestà si so- no trovati nell'amministrazione del così detto demanio, sono restituiti alla chiesa. Seguita la ratifica del presente concordato, la massa degli anzidetti beni sarà interinalmenle amministrata da quattro sceltissimi soggetti, due de' quali Terranno no- minati da sua Santità, e due da sua maestà, e questi dovranno fe- delmente amministrarli finché non sieno nel modo debito destinati ed applicati.
XIII. Essendo stata alienata sot- to il governo militare nei dominii di qua dal Faro non poca parte di beni appartenenti alla chiesa, e la maestà sua per opporsi con tut- ti gli sforzi possibili alla incursione nemica, tanto in JVapoIi, prima che seguita fosse la invasione di detti
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dominii, quanto in quella di là dal Faro, per impedire che fossero in- vasi essendo stata costretta ad a- lienare una piccola quantità di fondi ecclesiastici con avere assegna- to ai possessori ecclesiastici nei sud- detti dominii di là dal Faro per la dovuta indennizzazione altrettante rendite civili; perciò ad istanza del- la maestà sua, ed avuto riguaido alla pubblica tranquillità, che alla religione sommamente importa di conservare, sua Santità dichiara che i possessoiù di tutti gli anzidetti beni non avranno alcuna molestia né da sé, né dai romani Pontefici suoi successori, e che in conseguen- za la proprietà degli stessi beni, le rendite, e i diritti a quelli annessi, saranno immutabili presso i medesi- mi, e quelli che hanno causa da loro. XIV. Le attuali ristrette circo- stanze economiche del patrimonio regolare non alienato, e trovato da sua maestà al suo ritorno nell'am- ministrazione del cos"i detto dema- nio, non permettendo di ripristina- re tutte le case religiose, dell'uno e dell'altro sesso, le medesime ver- ranno ripristinale in quel maggior numero, che sarà compatibile coi mezzi di dotazione, e specialmente le case di quegli istituti, che sono addetti all'istruzione della gioventù nella religione, e nelle lettere, alla cura degl'infermi, e alla predica- zione. I beni dei regolari possiden- ti, non alienati, saranno con debi- ta proporzione ripartiti fra i con- venti da riaprirsi, senza avere al- cun riguardo ai titoli delle antiche proprietà, che in vigore del pre- sente articolo tutti restano estinti. I locali religiosi non alienali, eccet- tuati quelli interamente addetti ad altri usi pubblici, se per mancanza di mezzi non potranno ripristinar-
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si formeranno parte del patrimo- nio regolare, ed essendovi 1 utilità del detto patrimonio, potranno an- che alienarsi, colla condizione che il prezzo ricavatone, debba surro- garsi in vantaggio del patrimonic; medesimo. Sì aumenterà il nume- ro de'conventi, che tuttavia esisto- no dei religiosi osservanti, riforma- ti, alcantarini, e cappuccini, qualo- ra le circostanze, e i bisogni delle popolazioni lo richieggono. Fissate le rendite, e le località già enun- ciate, sarà libera la vestizione dei novizi degli Ordini regolari possi- denti, e delle monache, in propor- zione de'mezzi di sussistenza; come allo stesso modo sarà libera la ve- stizione dei novizi pei religiosi mendicanti. Le doti delle fanciul- le che monacheranno , saranno impiegate in favore del monistero secondo le disposizioni economiche. Tutti i religiosi sì mendicanti che possidenti, i quali saranno ripristi- nati, come quelli che esistono, di- penderanno dai loro rispettivi su- periori generali. Ai religiosi di que- gli Ordini regolari possidenti, che si riammetteranno nei dominii di qua dal Paro ottenendo lindulto apostolico di secolarizzazione, e non essendo provveduti di benelicio ec- clesiastico, il governo per conto del- l'erario continuerà a titolo di pa- trimonio la pensione di cui ora go- dono, finché sieno provveduti di un corrispondente benefìcio^ o cap- pellania. Ai religiosi poi di quegli istituti, che non potranno ripristi- narsi, il governo continuerà indi- stintamente il pagamento delie loro attuali pensioni.
XV. La Chiesa avrà il diritto di acquistare nuovi possedimenti, e qualunque acquisto faccia di nuovo sarà suo proprio, e godrà Io stes-
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so diritto che le antiche fondazio- ni ecclesiastiche. Questa facoltà si intende da oggi innanzi, e senza che sia di pregiudizio agli effetti legali delle leggi di ammortizzazio- ne, le quali sono state in vigore finora, e all' esecuzione delle sud- dette leggi anche in futuro pei ca- si non ancora consumati, e per le condizioni non ancora yerifìcate. Non potrà farsi soppressione alcu- na, o unione delle fondazioni ec- clesiastiche senza l'intervento della autorità della Sede apostolica, sal- ve le facoltà attribuite ai vescovi dal sagro concilio di Trento.
XVI. Le luttuose circostanze dei tempi non permettendo che gli ecclesiastici godano la esenzione dai pubblici pesi regi e comunali, sua maestà promette di far ces-are lo abuso nei passati tempi introdotto per cui gli ecclesiastici, e i loro beni venivano più gravati dei laici stessi, che anzi ai momenti felici di maggiori risorse dello slato dal religioso sovrano si supplirà con elargizioni in vantaggio del clero.
XVII. Presterà soppresso il così det- to monte frumentario eretto in Na- poli, ossia la regia amministrazione degli spogli , e delle rendite delle mense vescovili, abbnziali , ed altri benefizi vacanti. Appena eseguita la nuova circoscrizione delle dioce- si, si stabiliranno invece in ciascu- na di esse delle amministrazioni dio- cesane composte di due canonici, che il capitolo, sia metropolitano, sia cattedrale, eleggerà e rinnoverà di tre anni in tre anni per plura- lità di voti, e di un regio procu- ratore, che verrà nominato da sua maestà. A ciascuna amministi-azione presiederà il vescovo , o il vicario generale, e nel tempo di sede va- cante il vicario capitolare. L'ordi-
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Ilario e sua maestà, per mezzo del suo regio ministro, erogheianno di concerto tutti i frutti percepiti dai sopraddetti vacanti, a benefìzio del- le chiese, degli ospedali, dei semi- nari in sussidi caritatevoli, e in al- tri usi pii; sarà però riservata la metà delle rendite delle mense ve- scovili vacanti in favore del futuro vescovo. La risoluzione tuttora vi- gente di depositare nel sopraddet- to monte frumentario la terza par- te della rendita de' vescovati e be- nefizi, sotto il nome di terzo pen- sionabile, in forza del presente ar- ticolo resta abrogata ; senza che per questo gli attuali pensionati riman- gano privi delle pensioni, delle quali sono in possesso. All'occasione delle provviste dei vescovati e benefizi di nomina regia, continuerà ad ammet- tersi la riserva delle pensioni secon- do le forme canoniche. I nominati da sua maestà a tali pensioni ot- terranno dalla santa Sede le cor- lispondenti lettere' apostoliche, colle quali saramio abilitati a percepirle vita loro naturale durante, rima- i^endo dopo la loro morte libero da tal peso il vescovato e bene- lìzio, a carico del quale erano state riservate.
XVin. Sua Santità sopra alcuni vescovati ed abbazie del regno, che viMTanno stabilite, si riserva in per- petmim dodicimila ducati annui di pensioni, delle quali il romano Pon- tefice prò tempore disporrà a suo piacimento in benefizio de' suoi sud- diti dello stato ecclesiastico.
XIX. I benefizi, e le abbazie si- tuate nel regno delle due Sicilie, i cui frutti o in parte, o in tutto si trovano applicati a persone eccle- róastiche, ed a varie chiese, collegi, monisteri, e pie case di Roma, e di altri paesi dello stato ecclesia-
COi\ sllco, dovranno continuare ad esse* re applicati per lo stesso uso. Que- sta disposizione non comprende i benefìci, e le abbazie di regio pa- tronato, né quelli i cui beni sono alienati.
XX. Gli arcivescovi, e i vescovi saranno liberi nell' esercizio del lo- ro pastorale ministero secondo i sa- gri canoni. Riconosceranno nel loro foro le cause ecclesiastiche, e prin- cipalmente le cause matrimoniali , che giusta il numero 12 sessione XXIV del sagro concilio tridentino, spettano ai giudici ecclesiastici , e porteranno su di esse sentenza. Non sono comprese in questa disposizio- ne le cause civili de' chierici, come per esempio quelle di contratti, de- biti, eredità , le quali saranno co- nosciute, e definite dai giudici laici. Castigheranno colle pene stabilite dal sagro concilio di Trento, oltre quelle che giudicheranno opportune, i chierici degni di riprensione , o che non portino l' abito chiericale conveniente alla loro dignità, e al loro ordine, salvo il corso canoni- co, e li rinchiuderanno nei semina- la, e nelle case dei regolari. Proce- deranno eziandio colle censure con- tro qualunque tra i fedeli, che sia trasgressore delle leggi ecclesiastiche, e dei sagri canoni. Non saranno impediti dal fare le sagre visite del- le rispettive loro diocesi, e ad li- mina ^postolorum, e dal convocare i sinodi diocesani. Ai medesimi ar- civescovi, e vescovi sarà libero di comunicare col clero, e col popolo diocesano per dovere dell'ofllcio pa- storale , pubblicare liberamente le loro istruzioni sulle cose ecclesiasti- che, ordinare ed intimare le pre- ghiere pubbliche, ed altre pie pra- tiche, quando lo richiegga il bene della Chiesa, o dello stato, o del
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popolo. Le cause maggiori spette- ranno al sommo Pontetice.
XXI. Gli arcivescovi e i vescovi promoveranno ai sagri ordini, pre- vio il prescritto esame , e quando sieno provveduti del debito patri- monio, o di altro titolo canonico , quei chierici che giudicheranno ne- cessarii, o utili alle loro diocesi, colle cautele però e prescrizioni contenu- te nel decreto del primo luglio 1622 della santa memoria di Gre- crorio XV, e nel concordato Bene- dettino, al capitolo quart», che ha per titolo : Requisiti de promoven- di., le quali cautele, e prescrizioni non sono derogate col presente con- cordato. Essendo necessario di prov- vedere al sufficiente sostentamento di ciascun ecclesiastico, che nei pre- senti tempi esige maggiori mezzi , gli arcivescovi, e vescovi da ora in poi aumenteranno la tassa del sa- gro patrimonio per gh ordinandi da costituirsi in benifondi, la quale non potrà essere né in minor som- ma di ducati cinquanta , né mag- giore di ottanta. Avendo dimostra- to la sperienza accadere frequente- mente nel regno, che nel costituire i patrimoni sagri si fanno degli as- segni fraudolenti, o simulati, o non liberi da ipoteca, e altri vincoli, per cui gli ordinati a titolo di tali pa- trimoni si trovano poi sprovveduti e mancanti di sussistenza, ad evita- re questo abuso dovrà per la ve- rità del fatto costare in forma le- gale il documento della pertinenza e della esenzione da ogni vincolo d'ipoteca del fondo, o fondi che dal- l'ordinando si costituiscono in pa- trimonio sagro; al qual effetto le curie ecclesiastiche richiederanno il documento della pertinenza , e li- bertà del fondo al tribunale civile della provincia, il quale non potrà
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ricusarlo. I promovendi al sacri or- dini a titolo di benefìcio o cappcl- lania, per essere ordinati , dovran- no costituirsi un supplemento cer- to sino all'ammontare della tassa diocesana come sopra, quando il frutto di esso beneficio, o rappella- nia fosse minore di detta tassa. Questa disposizione non comprende le diocesi, nelle quali già fosse sta- ta canonicamente slabilita una tassa patrimoniale maggiore , a riguardo delle quali non avrà luogo alcun cambiamento.
XXil. Sarà libero di appellare alla santa Sede.
XXIII. La comunicazione colla santa Sede dei vescovi, col clero e popolo su tutte le materie spi- l'ituali , e gli oggetti ecclesiastici, sarà pienamente libera, e per con- seguenza le circolari, leggi, e de- creti del liceat scribere sono ri- vocati.
XXIV. Ogni qualvolta gli arci- vescovi nei libri introdotti, o che s' introducono stampali, o che si stampano nel regno troveranno qualche cosa contraria alla "dottri- na della Chiesa, e ai buoni costu- mi, il governo non ne permetterà la divulgazione.
XXV. Sua maestà sopprime la carica di regio delegato della giu- risdizione ecclesiastica.
XXVI. La carica di cappellano maggiore, e la sua giurisdizione si conterrà nei limiti della costituzione di Benedetto XIV^ che comincia Convenit, e del susseguente moto- proprio dello stesso Pontefice sul medesimo oggetto.
XXVII. La proprietà della chie- sa sarà sagra ed inviolabile ne'siioi possessi ed acquisti.
XXVIII. In considerazione del- l'utilità, che dal presente concor-
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dato ridonda alla religione, e al- la Chiesa, e per dare un attestato di particolare affezione alla perso- na di sua maestà il re Ferdinan- do, sua Santità accorda in perpe- tuo a lui e ai suoi discendenti cat- tolici successori al trono, l'indulto di nominare degni ed idonei eccle- siastici forniti delle qualità richie- ste dai sagri canoni, a tutti quei vescovati ed arcivescovati del re- gno delle due Sicilie, pei quali sua maestà finora non godeva del di- ritto della nomina; ed a tal ef- fetto, tostochè sieno seguite le no- tifiche del presente concordato, sua Santità farà spedire la bolla d'in- dulto. Sua maestà manifesterà ia tempo debito a sua Santità i no- minati, affmchè a tenore de' ca- noni, si facciano i necessari pro- cessi, ed ottengano la istituzione ca- nonica nei modi, e nelle forme pra- ticate fino adesso. Prima però che l'abbiano avuta non potranno in verun modo intromettersi nella am- ministrazione delle rispettive chiese, alle quali sono nominati.
XXIX. Gli arcivescovi, e i ve- scovi faranno alla persona di sua maestà il giuramento di fedeltà e- spressa colle seguenti parole : » logiu- « ro e prometto sopra i santi evange- « li ubbidienza e fedeltà alla real M maestà ; parimenti prometto che ;j io non avrò alcuna comunica- M zione, né interverrò ad alcuna 5j adunanza, né conserverò dentro .-j o fuori del regno alcuna so- si spetta unione, che nuoca alla 55 pubblica tranquiUità, e se tanto 55 nella mia diocesi che altrove 55 saprò che alcuna cosa si tratti •5 in danno dello stato, lo manife- 55 stero a sua maestà.
XXX. Quanto agli altri oggetti ecclesiastici, dei quali non è slata
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fatta menzione nei presenti articoli, le cose saranno regolate a tenore della vegliante disciplina della Chie- sa: e sopravvenendo qualche diffi- coltà il santo Padre, e sua mae- stà si riservano di concertarsi fra loro.
XXXI. Il presente concordato è sostituito a tutte le leggi, ordina- zioni e decreti emanati sinora nel regno delle due Sicilie sopra ma- teria di religione.
XXXII. Essendosi rappresentato a sua Santità per parte della mae- stà sua, che attese le attuali ne- cessità delle chiese del regno di qua dal Faro e gli effetti prodotti dalla nemica invasione, la conven- zione del l'j^i non è piìi sufficien- te a provvedere ai mali, che ri- chieggono un indispensabile riparo, e che altresì la parte dei dominii di là dal Faro, che la convenzione suddetta non abbracciò, è pure biso- gnosa di provvidenze; e che d'al- tronde essendosi dei dominii di qua e di là dal Faro fatto ora un re- gno solo, conviene fissare una re- gola uniforme da osservarsi egual- mente nelle chiese di ambedue i suddetti domini, resta convenuto che il presente concordato è so- stituito al precedente.
XXXIII. Ognuna delle alte parti contraenti promette in suo nome, ed in quello de'successori, di osser- vare esattamente luttociò, che si è convenuto in questi articoli.
XXXIV. Le ratifiche del pre- sente concordato saranno cambiate in Roma non oltre lo spazio di quindici giorni dalia data del pre- sente.
XXXV. Seguita la ratifica del presente concordato si commetterà l'esecuzione del medesimo a due sceltissimi soggetti, uno da nomi-
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narsi da sua Santità, e l'altro dal- la maestà sua, i quali saranno mu- niti, dalle rispettive parti contra- enti, delle opportune facoltà.
Fatto in Terracina il giorno i6 febbraio dell'anno 1818.
Ercole Cardinal Consalvi. Cav. L. De Medici.
Qui convien notare, che relativa- mente al suddetto articolo 11 del concordato >> sarà libero di appellare » alla santa Sede " nell'aprile del medesimo anno il re Ferdinando I dichiarò la sua volontà coU'ordi- ne concepito in questi termini pre- cisi : « visto l'articolo 22 del con- >■> cordato del 16 febbraio, decreta j' che non sono aboliti i legittimi ?> e canonici privilegi del tribuna- « le della monarchia delle due Si- « cilie, contenuti nella bolla del " sovrano Pontefice Benedetto XIII, " che li riguarda ".
Pio VII, dopo aver ratificato il concordato, lo annunziò al sagro Collegio nel concistoro segreto dei 18 marzo, con apposita allocuzio- ne. Indi nel medesimo anno, quin- to kalendas julii, pubblicò la bol- la, o Lhtcrae apostolicae qidhus nova circurnscriptio dioecesiuni in cli- tiune regni utriusqiie Siciliae dira Pharum decernilur, che incomincia colle parole „ De iitiliori domi- nicae.
Concordato tra Pio VII e Gior- gio re di Annover. V. l'articolo
ApfNOVER.
Concordalo tra Leone XII, e Guglielmo I re de' Paesi- Bassi. V. volume IV. pag. 290 del Dizio- nario, e l'articolo Olanda.
Oltie i suddetti concoi'dati, con- venzioni, o trattali falli Ira la saii-
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ta Sede o alcun monarca, e re- pubblica, ed oltre quelli che si ri- portano ai rispettivi articoli, suo- le il Papa, come principe sovra- no a vantaggio de'suoi stati, e de'suoi sudditi fare coi medesi- mi monarchi, massime coi confi- nanti de'suoi dominii, delle con- venzioni risguardanti materie com- merciali, finanziere, postali, sanita- rie, pei" l'estradizione , arresto e consegna dei disertori, e dei rei con patii di reciprocanza: e per Aine alcun esempio, ne rammentere- mo qui tre dell'odierno pontificato. Nel i835 si fece una convenzione col ducale governo di Parma per la reciproca consegna dei diserloii ed altri delinquenti di ambedue gli stali mediante ventisei articoli con- cordati. Nel 1840 ebbe luogo l'ac- cessione alla convenzione stipulata tra le corti d'Austria e di Sarde- gna, colla quale si guarentisce ai rispettivi autori la proprietà delle loro opere letterarie ed artistiche pubblicate nei loro domini, e se ne vietano le ristampe e contraf- fazioni : convenzione composta di ven- linove articoli. E nel corrente an- no venne stipulata tra il medesimo Papa regnante, e il re di Sardegna, che attualmente pure regna, la con- venzione sul reciproco arresto e sul- la consegna de'rei dei lispettivi due stati, la quale convenzione fu sti- pulata in diecinove articoli.
CONCORDIA (Concordi cn.) Cit- tà con residenza di un vescovo del regno lombardo veneto, il cui ve- scovo risiede in Porto-Gruaro, pic- cola città del medesimo regno, che è divisa dal Lemene, e sulla spon- da della Reghena, capo luogo di distretto, molto commerciante, ser- vendo di scala alle merci di Ger- mania diielLe a Venezia. Decorala
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è questa citlà di varie belle case. Concordia, antica città altre volte fiorente, ed oggi interamente deca- tluta pegli avvenimenti come an- diamo ad accennare, è distante da Porto-Gruaro meno di una le- ga per terra. Concordia aveva anti- camente il titolo di colonia, e pre- se il soprannome di Giulia, perchè la colonia vi fu inviata da Giulio Cesare, e perciò fu èeiia lidi a Concor- dia, siccome apparisce anche da di- verse iscrizioni, e da allri storici mo- numenti. Della antichità e celebri- tà di questa città della Venezia, fecero menzione Tolomeo, Plinio, vStrabone, Antonino, Pomponio Me- la, ed altri. Aitila nel quinto seco- lo la i-oviuò, e per questo gli abi- tanti si ritirarono nelle vicine la- gune, e precisamente in Caorle, per cui da alcuni autori ne furono re- putati fondatori. Concordia mai più venne rialzala dalle sue rovine, dalle quali nei diversi scavi furo- no disolterrate importanti iscri- zioni , urne , monete , lucerne ed altri oggetti, che attestano la sua passata grandezza, e quanto ella sia stala considerabile al tempo de'ro- maiii. Concordia è patria di alcu- ni uomini illustri, e di Ruifuio, celebre prete della chiesa aqui- leiese. La città godeva grandi pri- vilegi accordati dagl'imperatori, e principalmente da Ottone // Gran- de. Prima il vescovo vi esercitava il dominio temporale, che estende- vasi per tutta la diocesi, e pigliava il titolo di principe, o vescovo di Concordia, di conte, o marchese. V.
l'articolo ClVlDALE DEL Friuli, ovc
si parla dell' altra Colonia Giu- lia chiamata Colonia Julia Karno- ìuni.
La fede vuoisi predicata in que- sta città quando lo fu nei dintor-
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ni, ed alcuno ritiene che s. Erma- gora ne fosse l'apostolo. La sede vescovile, secondo Commanville, eb- be oiigine l'anno 55o, e Chiarissimo del 579, ovvero Agostino ne fu il primo vescovo, di cui si conosca il nome, come riporta l'annalista Ba- ronio all'anno Sgo : indi gU suc- cesse ■ nel 606 Giovanni. Nell'802 fiori Pietro, che ottenne de'privilegi per sé e successori da Carlo Magno. Poscia governarono questa chiesa que'pastori, di cui fa il novero l'U- ghelli Ital. Sacr. tomo V. pag. 323 e seguenti. Nel iSoy Giulio II fece vescovo di Concordia Fran- cesco Argentino, oriondo alemanno, ma nato a Venezia, che poi nel 1 5 1 i creò Cardinale; ma morendo poco di poi in Pioma, fu sepolto nella basilica di santa Maria in Traste- vere, finché sotto Paolo III le sue spoglie mortali vennero trasferite nella cattedrale di Concordia. 11 vescovo Matteo Sanudo, nobile ve- neto, celebrò il sinodo diocesano, che pubblicò colle stampe nel i587, nel qual anno appunto, ed agli ot- to aprile avea in Concordia cele- brato il sinodo. Fu sotto di lui, che Sisto V, considerando nocevole ai vescovi 1' intemperie del clima della città, trasferì in Poito-Gruaro la sede vescovile insieme al capitolo, il quale da quattordici canonici fu ridotto a dodici, giacché le preben- de de' due diminuiti servirono per l'istituzione di quattro mansionari, ai quali la città ne aggiunse due altri.
Allorquando fu eretto il vesco- vato di Concordia, venne sottopo- sto alla chiesa patriarcale di Aqui- leia_, finché essendo questa stata soppressa nel 1731, Benedetto XIV dichiarò la sede di Concordia suffra- ganea della metropolitana di Udine
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(Jal medesimo Papa eretta a tal grado : ma a'nostri giorni Pio VII colla bolla De salute Dominici Gre- gis, nel 1818 la fece suffiaganea del patriarca di Venezia. La cattedrale di Concordia pregevole per le sue antichità e per le reliquie sue, è de- dicata a Dio sotto l'invocazione di s. Stefano protomartire.
Qui noteremo, che al tempo di Diocleziano nel terzo secolo, il presi- de romano fece martirizzare in Con- cordia i ss. Donato, Secondiano, e Romolo con altii ottantasei com- pagni, tutti vicentini, le reliquie dei quali si conservano nella cattedra- le in un'urna di marmo greco, e Je cui ossa trasudano acqua lim- pida , che da' fedeli per divozio- ne viene usata nelle loro infermi- tà. Dio per glorificare i detti ss. martiri operò per tal fede prodi- giose guarigioni. È poi sorprenden- te, che queste ossa sieno alcuni an- ni interamente asciutte; ed in altri l'acqua che hanno trasudato, supe- ra quattro dita circa la superficie delle medesime ossa.
Siccome il vescovo, anche a ca- gione dell'aria,, fa la sua residenza a Porto-Gruaro, è però obbligato a recarsi a Concordia col clero in diverse volte dell'anno per la cele- brazione de'divini uffizi, cioè nella festa di s. Stefano, e in quella del- l'anniversario della dedicazione del- la chiesa, la quale nell'edifizio ri- trovasi in buon stato. Le altre sagre funzioni sono dal vescovo ce- lebrate col clero a Porto Gruaro, ove ha l'episcopio, e il seminario, nella chiesa dedicata a s. Andrea, ed allorché si restaurava, le funzio- ni ebbero luosro nella chiesa di s.
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Francesco. 11 capitolo si compone della dignità del decano, di cinque canonici, compresi il teologo e il
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penitenziere, di tre mansionari, e di altri preti e chierici in servigio della chiesa. Prima il capitolo ave- va anche la dignità del prevosto, e i canonici erano dodici. Lo stesso capitolo, per mezzo del parroco no- minato dalla comune, ed approva- to dall'Ordinario, esercita le fun- zioni parrocchiali nella cattedrale, ove evvi il fonte battesimale. In Porto-Gruaro, olti'e la cattedrale vi sono due confraternite, l'ospedale e il detto seminario. La diocesi di Concordia é molto estesa, e vi si contano circa centodiciotto par- rocchie distribuite in sedici vicariati rurali. Prima eravi nella diocesi un gran numero di monisteri dell'uno e dell'altro sesso. Di essi è superstite quello delle Salesiane a san Vito, mentre da ultimo a Spilimbergo fu fondato un convento di rifor- mati di s. Francesco. In Porto-Grua- ro eranvi ti'e parrocchie, con cin- que conventi di religiosi. La mensa vescovile è tassata nei libri della cancelleria apostolica in fiorini quat- trocento.
Da ultimo iu Porto-Gruaro, colle pie oblazioni, e collo zelo dell'at- tuai vescovo e dei fedeli, e parti- colarmente dell'avvocato benemeri- to Antonio Spiga, venne, con ar- chitettura di Antonio Marchi rifab- bricata la chiesa cattedrale con ec- clesiastica magnificenza, in luogo dell'antica già caduta e deserta. L'attuale monsignor vescovo Car- lo Fonlanini , a' 4 agosto i833, solennemente consagrolla in ono- re di Dio, della beata Vergine, e dell'antico titolare s. Andrea A- postolo. F. l'opuscolo. Quando per i'ero amore di religione rallegrava- si Porto-Gruaro della fabbrica, e consagrazioìie della chiesa sua cat- tedrale ^ Treviso i834j letto iu
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detto giorno nella stessa cattedrale dal lodcito vescovo. 11 suo prede- cessore Giuseppe Maria Bressa di Venezia, merita di essere encomia- to, perchè ne gettò le costosissime fuiidameuta, ed eresse i muri mae- stri.
CONCORDIO (s.), martire. Re- gnando Marco Antonio, fu condot- to questo santo d'innanzi a Tor- quato , governatore dell' Umbria , clic risiedeva a Spoleto, affinchè ri- nunciasse alla lède cristiana. Riu- scendo inutile ogni maniera di per- suadenti parole a rimovere Concor- dio dalla saldezza della sua cretlen- za, fu avuto ricorso in prima ai colpi di bastone, e dappoi fu diste- so il pazientissimo santo sul caval- letto, ma nulla giovò, ch'egli sem- pre insisteva nella ripetizione di queste parole : siane gloria a. voi, mio Signore Gcsìi Cristo. Adirato il governatore, comandò, che gli fos- se troncato il capo , se dopo tre giorni ricusasse di prestare adora- zione , sacrificando ad un idoletto , che aveva seco un sacerdote, inca- ricato di questa empia missione. Con- cordio, anziché adorare, sputacchiò quell'insensata divinità, e si dispo- se con ciò ad offerire della propria vita al Dio vivente quel sacrificio, che altri volevano offerto a quel- 1' idolo. La memoria di questo san- to è ricordata dal martirologio ro- jnano nei giorno primo di gennaio, ed altii martirologi ne fanno men- zione a' di due dello stesso mese.
COM)AX]VE DI ERRORI I?f GLOBO.
Bai teologi chiamasi condanna in gl(jbo qui-lla, che la Chiesa fa di molli errori insieme , con diverse censure conglomerate , senza indi- viduare queste con quelli. La di- versa specie di condannare dimo- stra la somma [)rudcnza della Ciiie-
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sa, la quale .sa conoscere i tempi , i luoghi, le persone, per apprestare a' suoi fedeli seguaci i mezzi più opportuni della perseveranza catto- lica. Dice il gran Bossuet, esser ne- cessario sovente, che la Chiesa usi termini generali nelle sue definizio- ni. L'uso di condannare in globo alcuni errori e proposizioni, si vedrà dai seguenti esempi , che in cora- pcndio andiamo a riportare , men- tre delle bolle pontificie per con- da)me di erroii, si tratta all'articolo Bolla [f^'edi) , e principalmente al i) IX, ed al 5 X.
Prima di ogni altra cosa, si deve rammentare, che Gelasio I, nel con- cilio romano, proibì alcuni libri nel declinare del secolo V , ed altret- tanto fece il concilio generale V co- stantinopolitano II, senza estrarvi nemmeno gli errori. Questi però furono estratti per opera dei som- mi Pontefici, dei concili ecumenici, e delle cattoliche università, e fu- rono censurati in globo. Tuttavolta il piimo Papa , che espressamente condannasse in globo errori, è Gio- vanni XXII residente in Avignone, quando cioè nel i 3 i 7 dichiarò nella sua bolla contro gli eretici fraticel- li, che alcuni de' loro sentimenti erano eretici, altri insensati, altri favolosi, senza accennare quali fos- sero in particolare. Quindi, verso il fine del suo pontificato, condannò in globo gli errori di Marsilio I\Ie- naiidro da Padova, e di Giovanni Gianduno di Perugia, scrittori ven- duti a Lodovico di Baviera, i quali tra gli altii abbominevoli scritti, com[)ilarono trentasei capitoli, ch'e- gli oppose al Papa, pretendendo di mostrare con essi , che Giovanni XXII non era vero Pontefice. Va (jui rainnif-ntato. che Marsilio aju- talo da G;andun.). nel i32o, dedi-
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et) nllo Scismatico Lodovico di Ba- Tiera il libro intitolato Dcfensorium pacìs circa l' imperiale ed ecclesia- stica giurisdizione; che fu condan- nato dal detto Pontefice con una bolla riferita dal Rinaldi, Annali crei, all'anno loi'j, n. 21. F'. l'e- same di Francesco da Venezia fat- to in Avignone nel iSaS, presso il Baluzio tom. VII Misceli, p. 3ii; Alvaro Pelagio, de Planctu eccles., lib. 7, cap. ^'S ; e Natale Alessan- dio, Hist. eccl. saec. XIII e XIV cap. 3, art. i3. toni. Vili.
Nel 1347 la facoltà teologica di Parigi condannò quaranta articoli di rea dottrina in globo, come er- ronei, sospetti, e lììalsoiianti della fi'de. Nel i4i2 la facoltà di teolo- gia in Praga condannò nella stessa lorma quarantacinque articoli di Gio- vanni Huss, dichiarandoli in globo come ciascimo, o eretico, o erroneo, o scandaloso, o tenente lungi i fe- deli dal vero cammino della fede. Così lo praticò dipoi il concilio di Costanza, il quale condannò in glo- bo quarantacinque proposizioni di Wicleffo, e trenta di Giovanni Huss: quindi Papa Martino V nella sua bolla Inter caetera, si protestò di condannarle anch' egli, come prima del suo ingresso a quel concilio ei-a- no state condannate. Così Sisto IV confermò la condanna degli eiTori di Pietro d' Osma , che furono in globo condannali dalla congrega- zione complutense. Indi Leone X, nella sua bolla del i5ig, condan- nò in globo quarautuna proposizio- ni di Lutero ; s. Pio V, Gregorio XIII, ed Urbano Vili similmente proscrissero gli errori di Bajo in numero di sessantanove. Innocenzo XI condannò le sessantotto' proposi- zioni di Molinosi Innocenzo Xll quelle del libro intitolato Massime
VOI. XVI.
CON r,T
de' santi, per tacere di tanti altri che si possono consultare nella Mo- rale al Antoine dell' edizione roma- na. Qui appresso ci limitiamo sol- tanto al far cenno della condanna di Clemente XI contro i giansenisti. Clemente XI, siccome vigilante pastore della Chiesa universale, an- che ad istanza di Luigi XIV re di Francia, a' 16 luglio ito?, foce la celebre bolla T'^ìneani Domini Sa- baoth, Bull. Boni. tom. X, part. I, p. i45ij contro la quale subito si scatenarono i giansenisti, perchè ve- deano per essa condannato con piìi solennità il Caso di coscienza. Que- sti eretici, sempre pertinaci, ebbero un degno successore di Arnaud, in Quesnello, il quale pubblicò nel 1 67 1 // nuovo Testamento; e ve- dendo che da alcuni si gustava, fe- ce un'aggiunta alle sue riflessioni. Fu allora che si sfogò contro le potenze più cattoliche , e procurò d' insinuare nel cuore de' fedeli quel- le massime, che già da cinquant an- ni affliggevano la Chiesa. 11 gesuita p. Tullier, confessore di Luigi XIV, trovò nell'opera di Quesnello cento ed una proposizioni degne di con- danna. Il re le denunziò a Clemen- te XI, il quale condannolle in ge- nerale colla costituzione Unigenitus de' i3 luglio 1708, Bull. E.om. loco citato p. 200, per quattro ra- gioni, che sono in essa dichiarate. Fu però ritenuto in Francia , che una semplice proscrizione non ba- stasse, ma che fosse d' uopo d' una spiegazione con particolari qualifi- cazioni ; quindi è che il Pontefice ordinò in Roma, che sopra // nuo- vo Testamento fosse fatto r'goroso esame, il quale duiò per quasi due anni, con ventitré congregazioni dei Cardinali Spada, Ferrari, Fabroni, Casini, e Tolomei, insieme ad insi- 5
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cui teologi. A queste congregazioni intervenne anche Clemente XI, che per avere maggior aiuto e lume dal cielo , ordinò una processione generale di tatti gli abitanti di E.0- ma alla basilica vaticana, nella qua- le pel medesimo fine egli si recò pili volte a celebrare la messa, e farvi fervorose orazioni. Finalmente, agli 8 settembre lyiS, sottoscrisse e pubblicò la celebratissima bolla Unigenitus Dei Filius, Bull. Rom. loc. cit. p. 340, colla quale condan- nò in globo severamente, e colle con- venienti censure cento ed una pro- posizioni estratte dall'opera di Ques- nello, come non catiolichc, e conte- nenti il puro, e pretto dannato Gian- senisnio. V. il Zaccaria nelle note al Pallavicini Storia del concilio di Trento, lib. I, cap. XXI, pag. 5i, Faenza 1 792 ; ed il Bergier, Di- zionario enciclopedico i alla voce Condanna in globo.
CONDEDO (s.), prete e romito inglese, dall'Inghilterra passò in Francia unitamente a tre suoi di- scepoli, Giovanni, Cinomaglio e Zac- cheo. Dimorò da prima presso s. Valerio in Caux, indi nella badia di Fontenelle, ove fu tratto dalla fa- ma di s. Lamberto , e finalmente stabifi la sua ferma dimora a Bel- cinac, isola della Senna , che ebbe in dono dal re Teodorico III. Qui- vi costrusse due chiese, una intito- lata alla ss. Vergine, l'altra ai santi Apostoli Pietro e Paolo. La morte di lui avvenne circa l'anno oo5, e le reliquie, a cagione delle inonda- zioni di Belcinac , furono in pro- gresso di tempo trasportate a Fon- tenelle.
CONDOM [Condonius, o Con- domini Fasconnm). Città vescovile di Francia nel dipartimento del Gers, un tempo capitale dei Goil-
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domese in Guascogna, e nella bas- sa Guienna. E capoluogo di circon- dario, e di cantone, ed è posta in riva al Baise in una valle deliziosa, piena di fiorentissimi vigneti. El- la è sede di un tribunale di prima istanza, e di una conservazione delle ipoteche; ha molte chiese, ed un collegio comunale, due ospedali, ed una società di agricoltura. La sua origine si deve ad un monistero di benedettini; e nel i56g fu pre- sa e saccheggiata da Gabriele di Montgomery , capo dei protestanti ugonotti, che tanti danni recarono alia Francia. Condoni fu patria di molti uomini illustri, fra' quali no- mineremo Biagio di Monluc ma- resciallo di Francia , di Scipione Dupleix istoriografo, e di Sabathier autore del Dizìonarìo delle antichi- tà pagane.
Il sommo Pontefice Giovanni XXII, residente in Avignone , nel 1 3 1 7, fondò la sede vescovile di Condom, dichiarandola sulfraganea della metropolitana di Bordeaux. ; cangiò l'abbazia di s. Pietro in cat- tedrale, l'abbate in vescovo, e i mo- naci benedettini in canonici, lascian- do loro però l'osservanza della re- gola monastica. Per diocesi assegnò lutto il Condomese, il quale prima colla città costituiva una porzione della diocesi di Agen al di là della Guienna. Il Papa Giulio III, eletto nel i55o, secolarizzò i canonici, e il capitolo venne composto della dignità del prevosto, di quella del- l' arcidiacono, e di dodici canonici. SemLva, che la chiesa dei benedet- tini fosse già cattedrale quando Gio- vanni XXII istituì il vescovato; ma s' ignora da chi sia stata eretta a tal grado. Certo è che Onorata moglie del conte di Guascogna Gar- cia, ebbe a l'irabbricarla, ed ancoia
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abbiamo che nel secolo XI , Ugo , vescovo d' Agen , vi collocò i be- nedettini, e che in seguito divenne celebre abbazia, ricolmata di favori dai conti di Astarac, e dai conti di Guascogna. Ma questa diocesi , che comprendeva cento trenta par- rocchie divise in tre arcipreture, ed il cui vescovo godeva la rendita an- nua di sessanlamila lire, restò sop- pressa pel concordalo del 1801, coir autorità del Pontefice Pio VII.
CONDONATO. F. Oblato.
CONDORMIEMI . Settari del secolo decimoterzo, che infettarono r Alemagna. Ebbero essi tal nome perchè sotto pretesto di carità e fratellanza dormivano in una stessa camera senza distinzione di sesso. Il loro capo fu vm oscuro perso- naggio di Toledo. Si raccoglievano essi in un luogo presso Colonia , dove si dice, che adorassero l'im- magine di Lucifero , e da lui ot- tenessero grandi oracoli. Il loro ca- po si affogò nel mare passando iu Inghilterra.
Condormienti si appellarono ezian- dio alcuni anabattisti del secolo de- cimosesto , i quali cadevano nella medesima indecenza de' primi.
CONDULMIEPJ o CONDUL- MERO FAMIGLIA. Trasse l'origine da Pavia, da dove nei primi seco- li della veneta repubblica si trasfe- rì a Venezia. Siccome in seguito Angelo, e il suo figlio, si rendette- ro benemeriti della repubblica, per aver somministrato gente armata nella guerra contro i genovesi, fu in parte ascritta alla nobiltà nel i38i ; ed in parte rimase fra le popolari. Di quest' ultimo ceppo nacque Gabriele, che con distinta dichiarazione del senato venne ri- cevuto fra i nobili patrizi, e la cui linea iu appresso, e nel i554> lu
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ammessa nel maggior consiglio. Ga- briele ottenne la dignità di Cardi- nale dallo zio Gregorio XII, e nel i43i fu sollevato al pontificato col nome di Eugenio IV {Vedi). Egli ebbe per padre Angelo Condulmie- ri, e per madre Beriola Cori-aro, che \ide tre Pontefici suoi stretti pa- renti; cioè Gregorio XII suo fra- tello, Eugenio IV suo figlio, e Pao- lo II suo nipote per parte di Po- lissena sua figlia. Oltre all'essere sorella, madre, ed avola di tre som- mi Pontefici, fu ella ancora avola, zia, e bisavola di nove Cardinali^ di sei patriarchi , e di undici ve- scovi . Anche Polissena Condul- mieri fu madre, sorella, e nipo- te di tre Papi. Gregorio XII [Ve- di) patrizio veneto fu fatto Car- dinale nel i4o4> 6 nel i4o6 di- venne Papa. Egli discendeva dalla famiglia Corraro o Correr, che tras- se l'origine da una casa, a cui tutte le memorie danno Roma per culla. Fu per l'irruzione de' bar- bari, che quella casa si ricovrò in. Venezia, ove nell' amio 863 vive- vano due fratelli Corraro, che es- sendo separati di abitazione, e nel- le facoltà, fecero anche differente lo stemma. I Corrari furono sem- pre in onoranza nella repubblica, ed ebbero rilevanti impieghi , ed autorità nel senato, e negli eserci- ti. L'ammissione loro al patriziato rimonta al 1 297, ed un Angelo Corraro vesti la porpora procura- toria. Gregorio XII annoverò tre parenti, e nipoti al sagro Collegio, cioè Antonio Corraro, che ne di- venne decano, e fu uno de' primi fondatori della congregazione di s. Giorgio in Alga, Angelo Rarbarigo patrizio veneto, e Gabriele Con- dulmieri poi Papa Eugenio IV. Questi creò poscia Cardinali Fran-
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ce<;co Condulmieri figlio di suo fra- tello, che ili Valicano gli eresse poi il monumento sepolcrale, e Pietro Barbo, tiglio di sua sorella, poi Pao- lo li. Tuttavolta il virtuoso Euge- nio IV si dimostrò disinteressato co' parenti, i quali venivano trat- tati da lui in palazzo senza distin- zione.
Paolo II I^Vedi), come dicem- mo, riconosceva per madre Polis- sena Condulmieri, e per padre Ni- colò Barbo, duna famiglia che per comun sentimento degli scrittori, si crede oi"iginaria da quell'antica ro- mana degli Enobarbi, da L. Do- miziano, per le cui virtù meritò di essere ascritto all'ordine senato- rio. Da lui discese l' imperatole Nerone. Un ramo della famiglia passò a Parma, dove con gran lo- de resse la repubblica nel conflit- to delle fazioni , le quali peiò a- vendo tolto il dominio ai Barbi, gli espulsero, ritirandosi essi in Ve- nezia. Poco appresso vennero an- noverati tra i senatori; servendo la repubblica nelle più luminose magistrature di toga, e di spada, anzi per le loro prodezze un im- peratore di Costantinopoli diede ai Barbi per istemma un leone in pie- di, con una sbarra d'oro a traver- so. Esaltato nel 14^4 Paolo II al triregno, non solo si mostrò d'ani- mo grande coi Condulmieri suoi stretti congiunti, ma anco con tre nipoti, figli di altrettante sorelle, che creò Cardinali. Essi sono Mar- co Barbo, che poscia eresse allo zio in Vaticano un bel deposito; Bat- tista Zeno, e Giovanni Michieli pa- trizi veneti. Per Gregorio XII, Eugenio IV, e Paolo II la fami- glia Condulmieri fu grandemente onorata, e sali uj più alto grado di rinomanza, lustro ed opulenza.
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CONDULMIERI Francesco, Cdr- diiiale, Francesco Condulmieri di Venezia, nipote di Eugenio IV, fu vicecancelliere, camerlengo della S. R. C, ed amministratore dell' arcive- scovato di Narbona nel i433. Pas- sato poi nel 1436 alla sede vesco- vile di Bezanson, indi fu patriarca di Costantinopoli, e a' 19 settem- bre del i43i venne promosso dallo stesso Eugenio IV al Cardinalato col titolo di s. Clemente. Poscia ot- tenne nel 1 438 la chiesa di Vero- na, ove fondò il collegio degli Ac- coliti, ed introdusse i fiati dell'Os- servanza. Sostenne parecchie lega- zioni , ed in quella contro il turco, perirono in battaglia Ladislao re di Polonia e di Ungheria, ed il Car- dinal Giuliano Cesarini. Intervenne alle dispute, eh' ebbero luogo tra Marco di Efeso ed il vescovo di Coron. Era troppo libero di lingua, e nella fuga di Eugenio fu ritenu- to dai romani dentro il Campido- glio fino al termine di ogni con- tesa. Dopo il conclave di Nicolò V, morì a Roma vescovo di Porto nel 1453, contando ventidue anni di Cardinalato. Venne sepolto nella ba- silica vaticana.
CONDULM1ER.I Gabriello, Car- dinale. V. EuGE>IO IV.
CONFERENZA . Cos'i chiamansi i ragionamenti, che gli ecclesiasti- ci fanno tra loro sulle materie re- ligiose, di teologia, e principalmen- te di morale. Ve ne sono, secondo i luoghi , settimanali , mensili ec. , ordinarie, e straordinarie. Le con- ferenze ecclesiastiche , e spirituali sono utilissime se si fanno nei de- biti modi, e col beneplacito, e se- condo le ingiunzioni dei rispettivi Ordinari. Conferenze pure si chia- mano le dispute regolate e pubbli- che, che talvolta ebbero luogo col
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concorso del potere secolare tra i cattolici, e gli eretici. Fra le rino- mate sono da ricordarsi quella di Cartagine, tra i cattolici e i dona- tisti, l'altra tra i cattolici e gli a- riani, ed altra tra i cattolici e i severiani : ve n' è anche una di Roma meritevole di menzione.
La conferenza di Cartagine fu tenuta in quella città nell'anno 4' ' per comando di Onorio imperato- re, coll'interveiito di duecento ot- tanta vescovi cattolici, e di cento- cinquantanove vescovi donatisti, i quali furono confusi solennemente da s. Agostino, cui i cattolici ave- vano dato il carico principale del- la disputa, Tuttavolta i donatisti per la maggior parte restarono o- stinati nell'errore, sebbene un gran numero di vescovi cattolici offrisse loro di dividere le proprie sedi, ed altri anche di cederle loro intera- mente, se avessero rinunciato allo scisma, esprimendosi perciò s. Ago- slino colle seguenti parole: » E « per i nostri popoli, che noi sia- « mo vescovi; or quello che noi » siamo per li nostri fiatelli, siamo- M lo alla buon'ora in quanto ad es- « si siamo utili; ma desistiamo pu- « re di esserlo, quando noi diven- »> tlamo per loro di pregiudizio. « Dopo che il Figlio di Dio scese '» dal cielo, aflìnchè noi divenissi- " mo suoi membri, sentiremo noi M pena a scendere dalle nostre cat- « tedre, per impedire che i mem- »» bri di Cristo non sieno disgiun- " ti, e separati per una divisione « funesta? " F . Cartagine. La con- ferenza tra i cattolici e gli aria- ni dell'anno 499 f"^* tenuta alla pre- senza di Gondebaldo V, re Ariano diBorgogna. S. Avito, arcivescovo di Vienna, siccome di gran scienza e pietà, avendo conferito a Lione coi
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vescovi ariani, li confuse, e li fé' am- mutire, con trionfo de'cattolici. Con- vinse il re stesso senza però con- vertirlo, né potè indurlo a confes- sare pubblicamente l' errore, che per timore di olfendere i sudditi infetti dell'arianesimo, per cui si as- tenne di abbracciare la cattolica fede. Sigismondo, figlio e successo- re di Gondebaldo, fu più coraggio- so di lui, e rinnegò la falsità del- l'ariana credenza. F. il D'Achery nel tomo III del suo Spicilegio.
La conferenza tra i cattolici, e i severiani si tenne in Costantino- poli nell'anno 533 per cura del- l'imperatore Giustiniano I. Il risulta- mento si fu la conversione del ve- scovo Filossene, e di gran numero di cherici e monaci, ch'erano sta- ti infelicemente sedotti. Regia t. XI, Labbè tomo IV, Arduino tomo li. La conferenza di Roma fu te- nuta neir 809 nella basilica Vati- cana, tra i deputati dell'imperato- re Carlo Magno, ed il Pontefice Leone III, sulla particola Filióque aggiunta al simbolo della fede. Re- gia t. XX, Labbè t. VII, Arduino t. IV.
CONFERMAZIONE. Sagramen- to istituito da Gesù Cristo, che non solo accresce al fedele battez- zato la grazia santificante, lo ren- de perfetto cristiano, gli conferisce ed infonde i doni dello Spiiito San- to, ma gli dà ancora le grazie spe- ciali per credere, per confessare co- stantemente la fede cattolica, e re- sistere con coraggio ai nemici di nostra eterna salute. Questo sa- gramento imprime in noi un ca- rattere sagro ed inviolabile, un ca- rattere, in virtù del quale non pos- siamo riceverlo che vuia sola volta, per cui s. Paolo scrivendo agli efe- sini, disse loro: Non rattristale lo
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Sp'mto Sellilo di Dìo, merce di cui foste contrassegnati Nel bat- tesimo riceviamo im carattere , che ci rende figli di Dio, e nel- la confermazione ne riceviamo un altro, che ci fa soldati di Ge- sù Cristo. In virtù del primo noi apparteniamo a Dio ; in forza del secondo combattiamo pel Fi- gliuolo di Dio. Viene il sagramen- to amministrato coll'imposizione del- le mani, e con l'unzione del sagro crisma sulla fronte del battezzato e per tal'azione si dice anche cre- sima la cerimonia, cresimare l'ese- cuzione di essa, e cresimato quel- lo che ha ricevuto il sagramento. f^. Battesimo, Crisma e Cresima.
§ I. Denominazione, natura, e ne- cessità del sagramento della Con- fermazione.
La confermazione è chiamata con diverse denominazioni, dagli apo- stoli, dai padri, e dai concili ; cioè imposizione delle mani ; unguen- to sagro; sagramento del crisma; crisma santo e celeste ; crisma di salvezza; segno del Signore; se- gno spirituale; segno della vita e- terna ; perfezione, e confermazione. Queste ed altre denominazioni so- no fondate o sulla materia, o su- gli effetti della confermazione, sa- gramento della nuova legge, locchè è definito in questi termini dal con- cilio di Trento, nella sessione VII, canone I: » Se alcuno dirà che la !> confermazione in quelli che sono " beltezzati, non è che una ceri- » monia vana, e superflua, laddove » ella è in fatti e propriamente « un vero sagramento; ovvero che » la confermazione una volta altro Si non tosse, che una specie di ca- » techismo dove quelli eh' erano
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>» vicini ad entrare nell'adolescenza « rendevano conto della loro cre- » denza in presenza della Chiesa, )j sia anatema ". Questo punto di fede si prova colla Scrittura, e col- la tradizione.
Si prova primieramente la con- fermazione colla Scrittura, dicendo Gesù Cristo a'suoi apostoli, Jo. e. ii\. V. i6: " Io pregherò il Pa- •> dre, ed egli vi darà un altro con- » sciatore, acciocché sempre resti » con voi ; questo è lo spirito di " verità, ec. " e e. 17. v. 10 di- ce al Padre suo parlando degli a- postoli : » Non prego solo per essi, 5; ma anco per tutti quelli che cre- " deraimo in me, in virtù delle lo- » ro parole ". Nel libro degli Atti apostolici, e. 5.